Blocco liberazione decreto Cura Italia

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  • Ultimo messaggio 10 gennaio 2021
reason pubblicato 26 dicembre 2020

Buongiorno,

mi sono aggiudicato un immobile ad Ottobre 2019 per destinarlo come mia abitazione principale, ho saldato lo stesso a Gennaio 2020 contraendo un mutuo ed ho ottenuto il decreto di trasferimento a Marzo 2020. Poichè l'appartamento era occupato dall'esecutato, sono stati effettuati dall'agenzia di custodia i classici tre accessi a partire da Dicembre 2019. Il terzo accesso (che di norma dovrebbe essere l'ultimo) è avvenuto a Febbraio 2020, ma il custode ha deciso di dare un ultimo mese di tempo all'esecutato per la liberazione dello stesso. Peccato che a Marzo con il decreto Cura Italia sono stati sospesi i provvedimenti di rilascio fino al 30 Giugno (in prima battuta) e sappiamo tutti com'è andata a finire.

L'immobile alla fine è stato liberato dall'esecutato volontariamente ad Ottobre 2020. Tutta questa situazione si è ovviamente ritorta nei miei confronti, per tutti questi mesi ho continuato a pagare l'affitto della casa in cui abitavo e il mutuo del suddetto immobile. Trovo tutto ciò ingiusto, non soltanto perchè tale decreto è iniquo (il fatto che io abbia avuto la disponibilità per poter acquistare l'immobile non arroga allo Stato il diritto di obbligarmi a fare beneficienza), ma anche perchè da onesto cittadino che paga le tasse e onora i suoi debiti mi sono sentito trattare come cittadino di serie B in favore di chi non gode di pari reputazione.

E dopo il danno la beffa, pagherò le spese condominiali dei cui servizi ha continuato ad usufruire indisturbato l'esecutato (riscaldamenti centrallizzati inclusi) di tutti questi mesi e in aggiunta a quanto non fosse già previsto.

Mi chiedo se io come onesto cittadino e proprietario dell'immobile, che si è rivelato per tali motivi solo un cattivo investimento in termini di denaro e di tempo, ho modo di rivalermi su qualcuno per i danni materiali e morali che ho dovuto mio malgrado subire e sopportare per tutti questi mesi, in considerazione del fatto che la crisi economica e sanitaria riguarda tutti e non solo gli esecutati.

Grazie

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rickhunter pubblicato 28 dicembre 2020

Che dire, ha ragione. E pensi che tale proroga è stata già posticipata al 30 giugno 2021. E vedrà che troveranno modo di posticiparla e ancora e ancora, perché quando lasci incancrenire il bubbone poi è difficile reciderlo. Mi spiace doverlo dire ma, "è stato fortunato" che l'esecutato abbia sgomberato motu proprio, in molti stanno ancora aspettando e ancora dovranno aspettare.

inexecutivis pubblicato 30 dicembre 2020

Purtroppo questa situazione è frutto di scelte normative che hanno inteso privilegiare, con tutti gli effetti collaterali che ne derivano, la posizione di colui il quale poteva potenzialmente ritrovarsi in mezzo alla strada.

Il tema, in punto di diritto, rimane quello della applicabilità dell'art. 103 comma sesto agli ordini di liberazione adottati a norma dell'art. 560 cpc, tema intorno al quale il dibattito è accesissimo sia in dottrina che in giurisprudenza, essendosi registrate opinioni del tutto divergenti tra loro, come abbiamo avuto modo di precisare in altre occasioni su questo forum

Italia pubblicato 08 gennaio 2021

Salve,  ringraziando anticipatamente, approfitto della vostra competenza per porvi un quesito. Se durante questo periodo di blocco degli fratti gli esecutati palesemente non abitano più l'immobile, ma non consegnano le chiavi, come si può entrare in possesso dello stesso?

inexecutivis pubblicato 10 gennaio 2021

Sul piano formale il fatto che il debitore non abiti più l'immobile non si traduce ex se nel fatto che non ne abbia più la detenzione, per cui in linea generale dovrebbe comunque procedersi ad una formale esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss c.p.c..

In teoria si potrebbe rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, punito a querela della persona offesa dall’art. 392 c.p. a mente del quale “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Si tenga presente che sempre la stessa norma precisa che “Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.

In giurisprudenza è stato ad esempio ritenuto che risponde del reato suddetto “il socio accomandatario di una s.a.s. che, in conseguenza di contrasti insorti con il socio accomandante, sostituisce la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire all'accomandante l'accesso al locale per l'esercizio dei diritti riconosciutigli dall'art. 2320 cod. civ..” (Cass. Sez. 6, n. 4464 del 15/12/2016), oppure “il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto” (Cass., sez. 6, 18.1.2005, n. 10066).

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