beni mobili

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  • Ultimo messaggio 25 maggio 2021
marvel500 pubblicato 06 maggio 2021

 

Buongiorno,

Vi chiedo cortesemente aiuto riguardo ad una questione che sto affrontando.

Ho acquistato un immobile in asta, entro questo mese dovrò provvedere all'intero pagamento, il giorno dell'aggiudicazione avevo dichiarato che esentavo il custode alla liberazione da quello che vi era all'interno visto che l'immobile risulta libero, all'interno dell'immobile in questione oltre a vario mobilio si trova uno scooter targato non intestato all'esecutato, il custode mi ha rifferito che ha già provveduto in precedenza ad inviare almeno due richieste formali di avviso all'esecutato per svuotare l'immobile senza aver ottenuto nessuna risposta. 

La mia domanda è:

1. nel momento in cui avrò la disponibilità della casa come mi devo comportare con lo scooter? posso chiedere al custode di provvedere lui alla liberazione del solo scooter?

2. l'esecutato ha titolo per chiedere la restituzione del mobilio presente all'interno dell'immobile al momento dell' acquisto in asta, nonostante non abbia mai risposto alle precedenti richieste del custode?

vi ringrazio anticipatamente della risposa

cordiali saluti

 

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inexecutivis pubblicato 09 maggio 2021

Rispondiamo all’interrogativo osservando che a norma dell’art. 560, comma sesto, c.p.c., come novellato dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, l’ordine di liberazione viene attuato dal custode “a richiesta dell’aggiudicatario”.

Se questa richiesta non è stata formulata, e addirittura il custode è stato dispensato dall’attuare l’ordine di liberazione, al custode non può più essere richiesto di occuparsi della liberazione dello scooter.

Per comprendere dunque il da farsi, occorre partire dalla lettura dell’art. 560, comma sesto, c.p.c. citato, a mente del quale Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi… Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

A questo punto, occorrerà farsi rilasciare dal custode copia (autentica) della predetta intimazione ed attestazione del fatto che i beni non sono stati ritirati. Con questi due documenti si potrà procedere allo smaltimento (demolizione) del motoveicolo, anche se a volte gli uffici competenti (pra) sono restii a procedere poiché l’aggiudicatario non ha un titolo di proprietà. Proprio per questo parlavamo della necessità di disporre di una copia autentica della intimazione, ed a questo fino probabilmente occorrerà che il custode la depositi nel fascicolo dell’esecuzione e che poi la cancellaria rilasci la predetta copia autentica.

marvel pubblicato 20 maggio 2021

Buongiorno,

scusate se ritorno sull'argomento precedente, ho provveduto al saldo prezzo, sono in attesa del decreto di trasferimento, ho saputo dal custode che l'esecutato si è fatto vivo e ha fatto richiesta di poter svuotare l'immobile oltre che dallo scooter anche di tutto il mobilio presente all'interno, il custode mi ha riferito che girerà la richiesta al giudice delegato, vorrei sapere se ora che ho provveduto al saldo prezzo, l'esecutato può essere autorizzato nonostante precedentemente aveva declinato 2 inviti formali, anche perchè questo,  comporterebbe un ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento e quindi nella consegna dell'immobile al sottoscritto.

Inoltre, temo che autorizzando l'esecutato alla liberazione potrebbe in quella occasione creare volontariamente dei danni essendo l'immobile già aggiudicato e pagato, nel caso, avrei io o persona di mia fiducia titolo a presenziare allo svuotamento dell'immobile?

cordilai saluti 

marvel pubblicato 20 maggio 2021

 

Buongiorno,

scusate se ritorno sull'argomento precedente, ho provveduto al saldo prezzo, sono in attesa del decreto di trasferimento, ho saputo dal custode che l'esecutato si è fatto vivo e ha fatto richiesta di poter svuotare l'immobile oltre che dallo scooter anche di tutto il mobilio presente all'interno, il custode mi ha riferito che girerà la richiesta al giudice delegato, vorrei sapere se ora che ho provveduto al saldo prezzo, l'esecutato può essere autorizzato nonostante precedentemente aveva declinato 2 inviti formali, anche perchè questo,  comporterebbe un ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento e quindi nella consegna dell'immobile al sottoscritto.

Inoltre, temo che autorizzando l'esecutato alla liberazione potrebbe in quella occasione creare volontariamente dei danni essendo l'immobile già aggiudicato e pagato, nel caso, avrei io o persona di mia fiducia titolo a presenziare allo svuotamento dell'immobile?

cordilai saluti

inexecutivis pubblicato 21 maggio 2021

Dipende da cosa è stato detto al debitore. Se è stata formalmente seguita la previsione di cui all'art. 560, a mente del quale se il debitore non ottempera all'invito di provvedere all'asporto dei beni, questi in intendono abbandonati, in teoria il custode potrebbe rifiutarsi. Questo tuttavia difficilmente accadrà poichè comunque il custode avrebbe il problema di un eventuale smaltimento, per cui è facile prevedere che la liberazione dell'immobile avverrà più agevolmente se si consente comunque al debitore di riprendere le sue cose.

marvel pubblicato 21 maggio 2021

Buongiorno e grazie della risposta, ma come detto nel primo post io ho esentato il custode dalla liberazione, per cui credo che il custode faccia valere l’esonero e quindi non avrebbe nessun obbligo per un eventuale smaltimento, arrivato a questo punto vorrei tenere l’arredamento presente. Non mi ha risposto nel caso di autorizzazione alla liberazione se posso presenziare anche nel caso con un mio delegato (avvocato di fiducia o persona di mia fiducia delegata, Grazie saluti

inexecutivis pubblicato 25 maggio 2021

Con il precedente post intendevamo dire che se la procedura di cui all'art. 560 è stata seguita, i beni si considerano abbandonati, e quindi il debitore non ha più alcun diritto.

Quanto alla possibilità di essere presente, riteniamo che in linea generale vada esclusa, atteso che l'aggiudicatarion on è proprietario.

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