Benefici prima casa

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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2021
massimo.digraci pubblicato 13 dicembre 2021

Buongiorno,

grazie per avermi accettato in questo interessante forum.

Da poco mi sono aggiudicato un casa all'asta giudiziaria, ha gennaio il tribunbale farà il decreto di trasferimento dopo il mio saldo, la domanda è:

avendo richiesto i benefici per la prima casa posso ottenerli avendo un altra casa al 50% (in comunione di beni con la  mia ex moglie)? Di fatto la casa in comunione dei beni è in altro comune rispetto alla casa acquistata all'asta, nella nuova casa intendo portare la mia residenza e quindi utilizzarla effettivamente come prima casa. Al momento non abitando con la mia ex moglie da circa 8 anni non usufruisco dei benefici della prima casa (non detraggo il mutuo) essendo residente nella casa della mia attuale compagna.

Vi ringrazio per i vostri eventuali consigli e suggerimenti

saluti 

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

Quando si possiede già un immobile, la possibilità di godere dei benefici prima casa dipende dal luogo in cui esso si trova.

Invero, se si tratta di abitazione situata nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, lei non potrebbe più usufruire dei benefici prima casa (mancando il requisito di cui alla lettera b) della nota II-bis dell’art. 1, parte prima, della tariffa del d.P.R. 131/1986).

Stessa considerazione va compiuta ove si tratti di immobile situato anche in un comune diverso, ma acquistato con i benefici prima casa (in questo caso difetterebbe il requisito di cui alla lettera c) della nota II-bis dell’art. 1, parte prima, della tariffa del d.P.R. 131/1986).

Per completezza osserviamo che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

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