benefici per prima casa

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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2021
idaalbanese pubblicato 11 novembre 2021

Salve, mi sono aggiudicata una casa il 7 ottobre. ho effettuato il saldo il 9 novembre. nel frattempo ho una prima abitazione che a giorni venderò ( il 19 novembre) e volevo sapere se questa abitazione che ho acquistato adesso posso farla diventare come prima abitazione anche se l'asta è stata fatta mentre già ne avevo una. in pratica per le agevolazioni fiscali prima casa vale il giorno in cui si fa l'asta o quello in cui si ottiene il decreto di trasferimento?perchè nel primo caso credo che debba farla risultare come seconda casa, mentre nel secondo caso come prima.

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giuliom pubblicato 12 novembre 2021

Buongiorno, mi collego alla richiesta di Ida per richiedere 2 chiarimenti:

Ho vinto un asta per un immobile lo scorso 3 novembre. Al moemento ho solo una semplice mail da assistenza@astetelematiche.it  che mi comunica che mi è stato aggiudicato il bene. Per poter richiedere il mutuo prima casa (e pagare quindi il dovuto + le spese) la banca mi chiede un documento ufficiale di aggiudicazione. I quesiti sono questi:

1) Il tribunale deve rilasciarmi un verbale o qualcosa di ufficiale di aggiudicazione del bene prima che io effettui i pagamenti a saldo dovuti?

2) Ipotizzando che io possa pagare direttamente gli importi senza ausilio della banca, quanto tempo ho per richiedere il mutuo prima casa? e da quando decorrono le tempistiche? Dalla data di aggiudicamento o dalla data del decreto di trasferimento definitivo che però non sono in grado prevedere al momento? Da quando sono effettivamente proprietario dell'immobile?

Forse i quesiti sono più di 2. Grazie in anticipo per le risposte che mi darere e grazie per il forum davvero molto utile e pertinente.

Giulio

inexecutivis pubblicato 13 novembre 2021

Rispondiamo ad idalabanese.

L’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Quindi, nel suo caso, se rivende entro l’anno i benefici spettano.

Quanto alla decorrenza del termine osserviamo che esso decorre dal decreto di trasferimento. Cerchiamo di spiegare perché.

Secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri). Quindi, è con il decreto di trasferimento che si produce l’acquisto.

inexecutivis pubblicato 13 novembre 2021

rispondiamo adesso a giuliom rilevando che il verbale di aggiudicazione è un atto della procedura destinato ad entrare nel fascicolo processuale.

 

Esso, inoltre, è atto pubblico, poiché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (in questo senso Cass. pen., 14 ottobre 2009, n. 3872).

 

Tutti i portatori di specifici interessi hanno dunque diritto ad averne copia, ed in special modo l'aggiudicatario, poichè esso segna il momento a decorrere dal quale deve versare il saldo prezzo.

 

 

giuliom pubblicato 14 novembre 2021

Grazie mille di cuore, troppo gentili!!!

Posso chiedere quanto tempo ho per legge per richiedere il mutuo prima casa dal decreto di trasferimento?

Grazie ancora.

Giulio

inexecutivis pubblicato 18 novembre 2021

Il nostro suggerimento è quello di chiedere il mutuo prima possibile per assicurarsi di avere la disponibilità della somma per versare il saldo prezzo.

inexecutivis pubblicato 18 novembre 2021

 

Il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

A questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

Al fine di avviare la procedura il primo passo da compiere è comunque quello di individuare quali sono le banche convenzionate con il suo Tribunale.

giuliom pubblicato 15 dicembre 2021

gtazie mille ancora

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

grazie a lei!

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