BCNC non inserito nel pignoramento

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2019
nicolat pubblicato 08 giugno 2019

Buongiorno,

chiedo gentilmente un Vostro consiglio in merito ad un pignoramento che non include la pertinenza dell'immobile.

Preciso che nella perizia redatta dall'estimatore risulta specificato che la particella n° X, quale bene comune non censibile, risulta non inserito nel pignoramento. La cosa riguarda sia il catasto terreni, che il catasto fabbricati.

Nel caso di aggiudicazione del lotto, l'esecutato potrebbe bloccare il traferimento dei beni?

Grazie per i Vostri consigli.

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inexecutivis pubblicato 12 giugno 2019

Ai sensi dell’art 2912 c.c. il pignoramento si estende (oltre che agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata) anche alle pertinenze, sebbene non menzionate nell’atto di pignoramento.

Ai sensi dell’art. 817 c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono, sulla scorta di quanto stabilito dalla citata norma, due requisiti: un elemento soggettivo (appartenenza al medesimo soggetto, e volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale) ed uno oggettivo, dato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionalità della destinazione, per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale, e non al proprietario di esso. Va ancora aggiunto che il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni o quando l’avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza.

Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2012, n. 4378 ha avuto modo di precisare, a proposito di questa norma, che affinché operi l’estensione ex lege del vincolo imposto con il pignoramento sulla cosa principale alla pertinenza è necessario “non solo che sussista in concreto una relazione di asservimento così qualificabile nel rispetto dell’art. 817 cod. civ., ma che questa risulti con caratteri di assolutezza ovvero di indispensabilità o di inequivocità del rapporto pertinenziale, in modo che si possa così sopperire alla lacuna riscontrabile nella trascrizione del pignoramento riguardante soltanto la cosa principale, a fini di tutela dei terzi (cfr. Cass. n. 2278/90). Inoltre, va precisato che il principio stabilito dall’art. 2912 cod. civ., non opera tutte le volte in cui la descrizione del bene riportata nel decreto di trasferimento contenga elementi tali da far ritenere che si sia inteso escludere l’applicazione dell’estensione”.

Quando una pertinenza abbia una suo autonoma identificazione catastale, se di essa non si fa parola nell’atto di pignoramento, questo esclude, a nostro avviso che essa possa ritenersi trasferita al nuovo acquirente. Così si è espressa Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11272 la quale ha affermato che ove “il bene, che possa in astratto configurarsi come una pertinenza, sia dotato di per sé solo di univoci ed esclusivi dati identificativi catastali (tali cioè da identificare quello e soltanto quello) ed a meno che nel pignoramento e nella nota [di trascrizione] non si riesca a far menzione del medesimo con idonei ed altrettanto univoci riferimenti al primo (come, a mero titolo di esempio, con espressioni descrittive nel quadro D od altri dati negli altri quadri), non sia indicato con tali suoi propri dati nel pignoramento e nella nota, riferiti essendo questi ultimi in modo espresso soltanto ad altri beni compiutamente identificati con loro propri ed altrettanto esclusivi dati catastali (dalle planimetrie allegate ai quali o dai quali presupposte non risulti, poi, il bene che si pretenda essere una pertinenza), correttamente non va ritenuto esteso ai primi il pignoramento dei secondi: e tanto proprio perché tale situazione comporta un’obiettiva diversa risultanza dell’atto di pignoramento e soprattutto della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 cod. civ.

Dopo questa sentenza è poi intervenuta Cass. Sez. 2, Sentenza n. 869 del 20/01/2015, secondo la quale “La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria”. (Nel caso sottoposto al suo esame la S.C. ha ritenuto che una volta accertata la destinazione a pertinenza da parte dell'unico proprietario del bene principale e di quello accessorio l'omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisse l'operatività dell'art. 2912 cod. civ.).

Sulla scorta di questo contrasto giurisprudenziale, a nostro avviso esistono le possibilità che il debitore si opponga al trasferimento della particella.

nicolat pubblicato 24 giugno 2019

Buongiorno e grazie per la risposta,

 

la pertinenza in oggetto risulta "graffata" sull'estratto di mappa all'immobile principale e agli accessori entrambi bene inseriti nel pignoramento. Inoltre la particella circonda l'immobile e dunque insiste sugli accessi dell'immobile e delle pertinenze.

 

Inoltre in rete ho trovato ciò che segue e chiedo una Vostra gentile opinione in merito.

 

La mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinanza, è idonea a rendere inoperante la presunzione dell'art. 2912 c.c.

 

ma...

 

deve trattarsi di una identificazione catastale che sia espressione di una effettiva autonomia catastale.

 

Una autonomia catastale effettiva non sussiste in caso di mera graffatura della particella accessoria a quella principale, porzioni materiali indicate con un autonomo subalterno catastale unicamente nell'elaborato planimetrico, porzioni identificate in catasto come beni comuni non censibili, area di sedime ancora attiva ed edintificata al C.T. con altro identificativo per difetto di allineamento.

 

Detto questo, il mio caso sembrerebbe rientrare in questo contesto. 

 

Nel chiedere un Vostro gentile chiarimento Vi porgo Cordiali Saluti

 

 

nicolat pubblicato 27 giugno 2019

Colgo l'occasione per un altro quesito:

Nel caso di un ipoteca volontaria attiva con terzi datori di ipoteca e considerato che l'ipoteca colpisce anche altri immobili, il tutto non crea alcun problema per l'eventuale aggiudicatario corretto?

Per opporsi al decreto di trasferimento l'esecutato ha un tempo limite per farlo? Nel caso di aggiudicazione dell'immobile e del successivo trasferimento dei beni (anche di quelli non pignorati) il debitore può fare ricorso in qualsiasi momento?

 

 

Di nuovo grazie per la disponibilità.

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2019

Sulla scorta delle ulteriori informazioni che ci sono state fornite riteniamo che non vi siano problemi per l'aggiudicatario. 

Del resto, che si tratti di pertinenza risulta non solo dai fatti, ma anche dalla rappresentazione catastale. Infatti, la "graffatura" è la rappresentazione grafica del rapporto pertinenziale tra l'abitazione e un'area.

Tuttavia potrebbe in concreto porsi un problema di opponibilità di un eventuale atto che avesse ad oggetto la sola particella e che venisse trascritto a favore di un ignaro acquirente che, interrogando i registri immobiliari, non vedrebbe che su di essa insiste un pignoramento.  Ciò in forza del principio della autosufficienza della nota di trascrizione, a mente del quale Il terzo non e tenuto a compiere indagini sul contenuto del documento esibito per la trascrizione, ma deve essere posto in grado di rilevare dalla stessa nota trascritta quale sia la natura e il contenuto dell'atto reso pubblico e, quindi, trattandosi di servitù, quale ne sia la natura e quale sia il fondo servente su cui essa grava (Cass. Sez. III, n. 18892 del 31/08/2009).

Infine, a proposito dell'ipoteca, nessun problema si pone per l'acquirente in forza della previsione di cui all'art. 586 cpc, che contempla il così detto "effetto purgativo" del decreto di trasferimento.

 

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