Azione per il rilascio dell'immobile, a chi spetta?

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  • Ultimo messaggio 08 maggio 2018
motoroil pubblicato 02 maggio 2018

Buongiorno

Ho acquistato all'asta un capannone industriale con annesso alloggio custode in corso di costruzione.

La società proprietaria (che chiamerò A), ha ceduto con un fitto di ramo di azienda, l'uso del capannone (ad esclusione dell'alloggio custode), delle macchine e degli operai, alla società B.

Il contratto di cui sopra scade il 15 maggio e il custode mi ha detto di non aver provveduto al rinnovo dello stesso;

il decreto di trasferimento è stato firmato e depositato  nel mese di marzo; è stato altresì integrato a cusa di un difetto sostanziale, il 21 aprile.

La società B risulta morosa e non mi è noto se il custode abbia provveduto ad intraprendere procedure volte allo sfratto anche se ritengo di no.

Vi domando,  atteso che dal 15 maggio il bene dovrebbe tornare nella disponibilità della procedura, se spetta al sottoscritto o al custode procedere con la liberazione dell'immobile.

Può il custode esimersi dal farlo atteso che il decreto è stato già depositato e quindi sono, di diritto, già io proprietario? 

Come è disciplinata l'attività di cosengna dell'immobile? Deve essere effettuata sul posto con consegna delle chiavi e redazione di opportuno verbale? Se in tale evenienza l'immobile risultasse occupato, è il custode che dovrà farsi cairco della liberazione dell'immobile?

Molte grazie

Vincenzo

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inexecutivis pubblicato 06 maggio 2018

Riteniamo che l’azione di sfratto per morosità debba essere intentata dal custode, e questa legittimazione permanga, in capo a quest’ultimo (affiancandosi a quella dell’aggiudicatario) fino al momento della consegna.

Una serie di considerazioni di carattere sistematico e diversi indici normativi, ci inducono a concludere in questa direzione.

In primo luogo va ricordato che ai sensi dell’art. 560, comma quinto, c.p.c., il custode è legittimato ad esercitare le azioni previste dalla legge ed occorrenti per conseguire la disponibilità del bene pignorato.

Inoltre, sensi dell’art. 560 comm quarto c.p.c., l’ordine di liberazione dell’immobile deve essere “attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

In dottrina è stato poi condivisibilmente affermato che “la custodia cessa con l’immissione nel possesso dell’aggiudicatario, prevista dal decreto di trasferimento”; negli termini si è detto che “La custodia termina solo con la consegna delle cose a colui che risulti avervi titolo ovvero il soggetto aggiudicatario o assegnatario, se si sia proceduto alla vendita forzata, o il debitore quando il processo esecutivo si sia estinto”.

Quindi, se il custode è legittimato a recuperare il bene alla procedura, e se gli adempimenti del suo ufficio terminano quando il bene è consegnato all’avente diritto, la legittimazione processuale del custode permane fino a quel momento.

Ad analoga conclusione si perviene se si osserva che il custode ha l’obbligo di consegnare il bene all’aggiudicatario in applicazione dell’art. 1476 c.c.. Infatti, da un lato La compravendita non produce un effetto immediatamente traslativo del possesso o della detenzione del bene, che il venditore, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ., ha l'obbligo di consegnare, e, conseguentemente, il relativo atto, ove non contenga una specifica indicazione in tal senso, non fornisce, di per sé prova del contestuale acquisto del possesso di tale bene da parte del compratore”. (Sez. 2, Sentenza n. 2660 del 04/03/1993), e dall’altro “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Se dunque egli è titolare di questo obbligo, deve essere dotato dei correlativi strumenti processuali funzionali a consentirgli l’adempimento. In questa direzione è possibile richiamare Cass. civ. Sez. II, 24-02-1995, n. 2135 la quale, a proposito dell’obbligo di consegna dei documenti ha previsto che il venditore di un autoveicolo è tenuto a consegnare al compratore i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso, ovvero l'obbligo di formazione o di recupero presso terzi detentori (in senso conforme, Cass. n. 1472/1999; 2914/1994).

motoroil pubblicato 06 maggio 2018

Innanzitutto grazie per la risposta puntuale e articolata. Vorrei precisare che il decreto di trasferimento contiene già la formula dell'ingiunzione a liberarlo a chiunque lo detenga a qualsiasi titolo. Vi domando, in merito all'ordine di liberazione, se lo stesso sia un atto a se o se sia riconducibile all'ingiunzione di cui sopra. Nel caso sia un atto a se, esso viene emanato in quali casi? Va richiesto in modo esplicito dal compratore O dal delegato? Ancora grazie Vincenzo

motoroil pubblicato 06 maggio 2018

Dimenticavo di chiedere se davvero posso chiedere un risarcimento nel caso l'occupazione si protragga e quali siano le modalità per ottenerlo.

inexecutivis pubblicato 08 maggio 2018

Rispondiamo separatamente a ciascuna delle due domande formulate.

Quanto alla prima osserviamo che ordine di liberazione e ingiunzione al rilascio di cui all’art. 586 c.p.c. sono due cose diverse.

L’ingiunzione impartita al debitore o al custode di rilasciare il bene contenuta nel decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c., la quale costituisce titolo esecutivo per il rilascio, è diversa dall’ordine di liberazione che il Giudice dell’esecuzione adotta ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c.

Il primo viene adottato dal Giudice al più tardi nel momento in cui pronuncia l’aggiudicazione e viene eseguito dal custode, a spese della procedura, secondo le disposizioni dettate dal Giudice dell’esecuzione, il quale a tal fine può anche autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica ai sensi dell’art. 68 c.p.c.

Il secondo, invece, costituisce un “titolo esecutivo” che può essere messo in esecuzione dall’aggiudicatario (a sue spese) ai sensi dell’art. 605 e ss c.p.c., e dunque attraverso l’instaurazione di una procedura esecutiva per rilascio.

Che si tratti di titoli distinti e concorrenti si evince dalla disciplina di riferimento, che sopra abbiamo succintamente riassunto, e di cui è prova anche il fatto che l’ordine dell’esecuzione viene attuato dal custode anche dopo l’emissione del decreto di trasferimento, a meno che l’aggiudicatario non lo esenti (così il quarto comma dell’art. 560 c.p.c.).

Fatta questa premessa osserviamo che, sia l’ordine di liberazione che l’ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento possono essere poste in esecuzione soltanto nei confronti di coloro i quali detengano il bene pignorato in forza di un titolo non opponibile alla procedura (in questi termini è orientata la giurisprudenza pressoché unanime: si veda, sul punto, tra le molte, Cass. 4.7.2006, n.15268; 3.5.2004, n. 8329).

Se invece il terzo detentore del bene vanti un titolo opponibile alla procedura (ad esempio un contratto di locazione avente data certa anteriore al pignoramento) la disponibilità dell’immobile potrà essere ottenuta (dal custode o dall’aggiudicatario) soltanto esercitando uno dei rimedi previsti dall’ordinamento in relazione alla tipologia contrattuale stipulata.

Sulla base di queste considerazioni, e venendo al caso di specie, osserviamo che se il contratto di locazione è opponibile alla procedura, la disponibilità dell’immobile non potrà essere conseguita in forza dell’ordine di liberazione o del decreto di trasferimento, dovendo essere viceversa utilizzati gli ordinari rimedi contrattuali.

Soltanto in caso di locazione inopponibile è possibile avvalersi dell’ordine di liberazione (o dell’ingiunzione di cui all’art. 586 c.p.c.).

Quanto al primo, osserviamo che se non sia stato ancora adottato (e l’aggiudicatario intenda conseguire la disponibilità del bene per il tramite del custode, e con onere a carico della procedura) occorrerà chiedere al Giudice che esso venga pronunciato, formulando altresì istanza affinché sia posto in esecuzione dal custode.

A proposito dei danni da ritardata consegna, si tratta di un danno certamente risarcibile in via generale.

Il problema ci sembra piuttosto relativo alla prova del quantum, posto che in applicazione dei principi generali in tema di prova del danno, l'avente diritto deve dimostrare concretamente quale pregiudizio economico immediato e diretto ha subito a causa del ritardo. Ricordiamo questo proposito che l'art. 1223 c.c. dispone che " il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto: se ho acquistato un immobile per destinarlo ad abitazione principale e il ritardo con cui lo stesso mi è stato consegnato mi ha costretto a prolungare la permanenza all'interno dell'immobile che conducevo in locazione, il danno risarcibile potrà essere certamente determinato nei canoni di locazione che non avrei corrisposto o non fossi stato in grado di conseguire per tempo la disponibilità dell'immobile.

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