Per rispondere alla domanda occorre muovere dalla lettura dell’art. 534 c.c., il quale prevede che l'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
Essa poi regola gli acquisti dei terzi dall'erede apparente prevedendo, ai commi 2 e 3, che l'acquisto dei terzi prevale se essi dimostrano di aver comprato in buona fede, precisandosi che con riferimento ai beni immobili la buona fede è esclusa se l'erede vero o il legatario vero hanno trascritto il proprio acquisto in relazione al diritto oggetto dell'acquisto del terzo prima che il terzo abbia trascritto il proprio.
Se invece la trascrizione dell'acquisto del terzo è precedente alla trascrizione dell'acquisto dell'erede o del legatario vero, la buona fede può sussistere ugualmente, ma deve essere provata affinchè l'acquisto del terzo sia posto al riparo.
In base a questa norma la Corte di Cassazione ha risolto il problema dell’opponibilità del diritto di abitazione del coniuge superstite alla procedura, osservando che "Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., l'ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall'erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall'art. 534, commi secondo e terzo, cod. civ.. Non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede rispetto alla trascrizione dell'acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall'art. 2644 cod. civ., non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi causa da questo: infatti , il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando, e perciò non si verifica ne' in rapporto all'acquisto dell'erede dall'ereditando ne' in rapporto all'acquisto del creditore ipotecario dall'erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti (Cass. sez. III, 24 giugno 2003, n. 10014)
Ciò in quanto con l'apertura della successione, il coniuge superstite acquista sulla casa coniugale il diritto (reale) di abitazione in forza di un legato che si trasmette automaticamente dal de cuius al coniuge con la morte del primo.
Da questo deriva pertanto che l'erede dell'immobile costituente la residenza familiare, acquista una proprietà già gravata dal diritto di abitazione.
Questo, peraltro, impedisce che il conflitto tra l’acquisto dell’erede e quello del coniuge superstite non può essere risolto facendo applicazione degli artt. 2644 e ss, c.c..
Applicando i medesimi principi la Cassazione ha inoltre affermato, con specifico riferimento alla opponibilità del diritto alla procedura esecutiva che “Il diritto di abitazione, riservato dall’art. 540, secondo comma, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato ex lege, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all’art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell’apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell’immobile appartenente ad un coerede).” (Cass., Sez. II 30 aprile 2012, n. 6625).
È chiaro allora che seinvece il pignoramento è intervenuto prima della nascita del diritto di abitazione, esso non potrà essere opposto all’aggiudicatario (e prim’ancora alla procedura)
Al limite, se ne potrà discutere a proposito della quota non pignorata.