E’ stata avviata un’esecuzione immobiliare sulla base di alcuni effetti cambiari (circa una decina). Il debitore contesta il credito eccependo una sorta di convenzione di favore sulla base della quale egli emetteva delle cambiali di comodo che venivano regolarmente scontate in banca dal creditore pignorante, per ottenere liquidità a scopi personali. Il debitore afferma quindi l’inesistenza di un vero debito sottostante all’azione cambiaria. Tale convenzione di favore non è stata però oggetto di scrittura privata o altro.
Gli atti di precetto notificati dal creditore pignorante contengono la trascrizione integrale di tutti i titoli cambiari, certificati dall’ufficiale giudiziario. Dalla trascrizione dei titoli emerge chiaramente la presenza, in ciascuna cambiale, di un’unica girata effettuata dal creditore procedente nei confronti di un istituto di credito. Tra l’altro, la girata è effettuata con la formula “pagate ad X valuta in contanti” e quindi secondo tale dizione sarebbe da escludere la presenza di una mera girata “per l’incasso”, trattandosi invece di una girata “propria” con trasferimento del credito. Ciò è compatibile con la ricostruzione del debitore, e stando così le cose, il creditore non sarebbe legittimato ad agire in executivis in virtù di quei titoli, in mancanza di una serie continua di girate in suo favore.
Premetto che agli atti non risultano depositati gli originali delle cambiali, ma solo delle fotocopie della parte frontale, e non è quindi possibile verificare la parte in cui vengono apposte le girate. Se effettivamente gli originali dei titoli corrispondono a quelli trascritti nel precetto, il debitore avrebbe ampia possibilità di spuntarla, mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.p. adducendo i motivi anzidetti. Tuttavia, non mi sento di escludere, per prudenza, che possa trattarsi di un mero errore di trascrizione dei precetti, e che le cambiali originali possano recare la dicitura ”pagate ad X valuta per l’incasso” al posto di “pagate ad X valuta in contanti”, come invece indicato nel precetto. Circostanza che cambierebbe tutto il discorso.
Ammesso che venga proposta opposizione all’esecuzione, nel caso in cui dagli originali in possesso del creditore pignorante emerga effettivamente una girata per l’incasso e quindi una formula diversa da quella indicata negli atti di precetto, che renderebbe quindi lecito l'utilizzo dei titoli da parte sua, mi chiedo se ai fini della decisione sull’opposizione e quindi della valutazione dell’esistenza del diritto del creditore ad agire in executivis, assuma rilevanza esclusivamente la trascrizione dei titoli esecutivi (cambiali) così come effettuata nell’atto di precetto e notificata al debitore (previa certificazione di corrispondenza all’originale da parte dell’ufficiale giudiziario) oppure il tutto verrebbe sanato dall’ostensione dei titoli originali che il creditore potrà eventualmente effettuare su richiesta del G.E.?
Grazie anticipatamente.