A nostro avviso la risposta all’interrogativo formulato si rinviene nell’art. 569 c.p.c., a mente del quale il giudice dell’esecuzione entro 15 giorni (termine ordinatorio) dal deposito della documentazione ipocatastale nomina l'esperto per la stima dell’immobile e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.
Questo provvedimento non deve essere notificato dal creditore procedente (nessuna norma lo prevede) ma, come tutti i provvedimenti del giudice, deve essere comunicato alle parti con biglietto di cancelleria.
A proposito della comunicazione al debitore, occorre ricordare che a mente dell'art. 492, comma secondo, c.p.c., il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Com'è facile intuire, la norma persegue un duplice obiettivo: da un lato essa si preoccupa di dare certezza alle comunicazioni dirette al debitore esecutato ponendolo al riparo da eventuali furberie del debitore esecutato che tenti di rendersi irrintracciabile o di rendere difficoltose le comunicazioni e le notificazioni mutando continuamente il proprio domicilio; dall'altro mira ad assicurare la effettiva partecipazione dell'esecutato consentendogli di indicare un domicilio per le comunicazioni.
Essa non richiede al debitore una formale costituzione in giudizio a mezzo di un difensore; è sufficiente che egli depositi in cancelleria una dichiarazione in cui indica l'indirizzo prescelto (che potrebbe essere anche una casella di posta elettronica certificata), con il solo avvertimento che deve trattarsi di un indirizzo presso uno dei comuni del circondario.
La giurisprudenza ha escluso che l’omissione dell’invito a dichiarare la residenza o a eleggere il domicilio possa determinare nullità del pignoramento, dovendosi rinvenire mera irregolarità (Cass. civ., sez. III, 12.4.2011., n. 8408), ma è evidente che l’omissione dell’invito impedisce le comunicazioni e le notificazioni in cancelleria, con la conseguenza che esse dovranno compiersi nelle forme prescritte dagli artt. 136 ss. c.p.c.
Ciò premesso, al fine di comunicare il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della vendita occorre verificare:
se l'atto di pignoramento conteneva l'invito di cui all'art. 492, comma secondo, citato;
se il debitore ha effettuato la dichiarazione di elezione di domicilio.
Se questa dichiarazione fosse intervenuta, nulla questio; le comunicazioni devono essere eseguite presso il luogo indicato;
Se invece questa dichiarazione non fosse intervenuta occorre esaminare l'atto di pignoramento per verificare se esso conteneva l'invito di cui si è detto.
Se l'invito fosse stato formulato, la comunicazione potrà essere validamente eseguita mediante deposito in cancelleria.
In caso contrario occorrerà procedere ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c., e dunque:
ricercare la residenza del debitore ed eseguire presso quell'indirizzo la comunicazione;
nel caso di irreperibilità della residenza attuale, la comunicazione dovrà essere compiuta presso l'ultima residenza conosciuta;
infine ove neppure questa fosse nota dovrà procedersi presso il comune di nascita.
Evidentemente, è compito del custode verificare se il debitore abbia avuto comunicazione dell’udienza fissata ex art. 569, ed in caso contrario sottoporre la questione al giudice dell’esecuzione il quale provvederà ad un rinvio dell’udienza disponendo la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza e del provvedimento di rinvio all’esecutato.