Salve,
Spero qualcuno possa chiarirmi il seguente punto (tratto da un avviso di vendita):
“L'istituto bancario che ha concesso finanziamento fondiario dovrà quantificare il credito comprensivo di capitale, interessi e spese entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva; Nel termine previsto per il pagamento, l’aggiudicatario, dedotta la cauzione, dovrà versare, tramite bonifico bancario, direttamente all’Istituto che ha concesso il credito fondiario il prezzo fino a integrale soddisfazione dei crediti per capitale, interessi e spese garantiti dall'ipoteca di primo grado e depositare la relativa quietanza in cancelleria. L'eventuale residuo dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva acceso presso l’istituto bancario ………., mediante versamento di assegno circolare n.t. intestato a "…….", nel medisimo termine, a pena di decadenza e perdita della cauzione, a meno che l'aggiudicatario medesimo non intenda subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato assumendosi i relativi obblighi (art. 41, c. 4 e 5 del decreto legislativo 01/09/1993 numero 385);”
Immagino sia da considerare solo nel caso l’aggiudicatario chieda un mutuo fondiario per pagare il prezzo di vendita? In pratica sono confuso da "“L'istituto bancario che ha concesso finanziamento fondiario" : che ha concesso il finanziamento a chi? si riferisce al finanziamento che l'aggiudicatario potrebbe chiedere oppure a quello chiesto in precedenza (e rimasto insoluto) dall'esecutato?
Grazie a chi vorrà rispondere.