Avviso di vendita - finanziamento fondiario

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  • Ultimo messaggio 24 aprile 2018
resilent pubblicato 19 aprile 2018

Salve,

Spero qualcuno possa chiarirmi il seguente punto (tratto da un avviso di vendita):

“L'istituto bancario che ha concesso finanziamento fondiario dovrà quantificare il credito comprensivo di capitale, interessi e spese entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva; Nel termine previsto per il pagamento, l’aggiudicatario, dedotta la cauzione, dovrà versare, tramite bonifico bancario, direttamente all’Istituto che ha concesso il credito fondiario il prezzo fino a integrale soddisfazione dei crediti per capitale, interessi e spese garantiti dall'ipoteca di primo grado e depositare la relativa quietanza in cancelleria. L'eventuale residuo dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva acceso presso l’istituto bancario ………., mediante versamento di assegno circolare n.t. intestato a "…….", nel medisimo termine, a pena di decadenza e perdita della cauzione, a meno che l'aggiudicatario medesimo non intenda subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato assumendosi i relativi obblighi (art. 41, c. 4 e 5 del decreto legislativo 01/09/1993 numero 385);”

Immagino sia da considerare solo nel caso l’aggiudicatario chieda un mutuo fondiario per pagare il prezzo di vendita? In pratica sono confuso da "“L'istituto bancario che ha concesso finanziamento fondiario" : che ha concesso il finanziamento a chi? si riferisce al finanziamento che l'aggiudicatario potrebbe chiedere oppure a quello chiesto in precedenza (e rimasto insoluto) dall'esecutato?

Grazie a chi vorrà rispondere.  

 

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resilent pubblicato 20 aprile 2018

Nessuno? 

inexecutivis pubblicato 21 aprile 2018

La risposta alla domanda formulata impone una premessa di carattere normativo.

A norma dell’art. 41, comma quarto, TUB (testo unico bancario, approvato con d.lgs 1.9.1993, n. 385), “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

La norma cioè prevede che nelle procedure in cui il creditore è un creditore fondiario (si tratta cioè, in via generale, di un istituto di credito che ha concesso un finanziamento garantito da ipoteca) l’aggiudicatario, invece di versare il prezzo in favore della procedura, debba versarlo direttamente al creditore (fondiario). Si tratta, come si vede, di una norma di favore per le banche, le quali in questo modo ottengono immediatamente la porzione di saldo prezzo.

Ed allora, la previsione (peraltro assai frequente) contenuta nell’avviso di vendita non fa altro che disciplinare concretamente le modalità attraverso cui questa norma è chiamata concretamente ad opere.

In pratica, è stato stabilito che, intervenuta l’aggiudicazione, il creditore fondiario (vale a dire l’istituto di credito che ha concesso il credito garantito da ipoteca al debitore) ha dieci giorni di tempo per quantificare il proprio credito, dopo di che l’aggiudicatario dovrà versare al suddetto istituto di credito la quota parte del prezzo di aggiudicazione corrispondente al credito così quantificato.

resilent pubblicato 21 aprile 2018

Grazie per la risposta. Ero confuso da "il prezzo fino a integrale soddisfazione dei crediti per capitale, interessi e spese garantiti dall'ipoteca di primo grado e depositare la relativa quietanza in cancelleria" , mi sembrava far riferimento all'intero credito vantato dalla banca nei confronti dell'esecutato. 

inexecutivis pubblicato 24 aprile 2018

grazie a lei

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