atto di provenienza mancante

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2022
marcotrotti pubblicato 21 febbraio 2022

Buonasera,

stavo valutando un appartaemento che andrà in asta tra un mese circa. Ho notato che nella perizia non sono riportati gli allegati relativi alla provenienza. Sto scrivendo una mail al custode per averne una copia.

Conosco abbastanza bene il palazzo di cui l'appartaemnto fa parte e so che è pervenuto agli attuali propietari per donazione. Nella perizia non vi è traccia di questo, neanche tra i motivi che potrebero pregiudicare l'appetibilità del bene. Al fine di rendere tutti gli interessati informati sul questa circostanza e di non dovermi ritrovare ad effettuare un asta con altri non correttaemnte informati a chi potrei chiedere di evidenziare tale provenienza nell'annuncio e/o nella perizia? (ho scritto ed ho provato a contattare telefonicamente il delegato alla vendita senza successo) 

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inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2022

Normalmente al perito viene richiesto di verificare se l'esecutato è proprietario o meno, e normalmente per fare questo il perito deve verificare la esistenza di una trascrizione in favore di questi.

Se il bene è pervenuto per donazione, dunque, non sono necessari accertamenti specifici.

Tuttavia occorre ricordare la previsione di cui all’art. 563 c.p.c., a mente del quale se i donatari contro i quali è stata esperita l’azione di riduzione di cui all’art. 559 c.c. hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario che ha agito con l’azione di riduzione, se rimane insoddisfatto dopo l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili donati (salvi gli effetti del possesso di buona fede con riferimento ai beni mobili).

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

La norma specifica che questo termine è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 2652, n. 8 c.c. la domanda di riduzione di cui si è appena detto deve essere trascritta, e se è trascritta dopo 10 anni dalla morte del donante non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Ed allora, per concludere, al fine di verificare i possibili rischi connessi all’acquisto di un bene pervenuto al debitore esecutato in forza di una donazione occorre verificare:

se il donante è deceduto o meno;

se sono trascorsi i termini di cui abbiamo detto;

se sono state trascritte o meno domande di riduzione della donazione;

se gli eredi legittimi hanno o meno rinunciato all’eredità.

marcotrotti pubblicato 24 febbraio 2022

Vi ringrazio delle delucidazioni sui rischi della provenienza donativa:

Ma provo a riformulare la mia domanda: in perizia non si fa cenno alla provenienza donativa e al quesito  sulla presenza di motivi che potrebero pregiudicare l'appetibilità del bene si dice che non ce ne sono.

Per rendere tutti i possibili partecipanti informati su questa significante caratteristica a chi potrei rivolgermi?

inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2022

In realtà la questione avrebbe dovuto essere affrontata in sede di elaborazione della perizia di stima.

Se questo non è avvenuto occorrerebbe integrarla, ma si tratta di una omissione che non inficia il procedimento di vendita, poichè non si è tradotta in un errore capace di fuorviare la platea dei potenziali acquirenti.

marcotrotti pubblicato 27 febbraio 2022

Nel ringraziare prendo per buona la vostra tesi.

Rimango tuttavia, a dir poco, sorpreso da come le norme possano ritenere la mancanza di evidenza in perizia della precisazione della provenienza donativa di un immobile non possa ritenersi  un errore capace di fuorviare la platea dei potenziali acquirenti. Mi sembra che la dottrina più volte abbia evidenziato le difficoltà della libera circolazione dei beni immobili di provenienza donativaed abbia tentato non ultimo nel 2005 di porvi rimedio.

Comunque ne prendo atto non parteciperò all'asta e ringrazio per la vostra coretese e per me autorevole risposta. 

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

Proviamo a spiegare meglio il nostro convincimento. Se un avviso di vendita o una perizia non contiene una informazione che invece avrebbe dovuto contenere (ipotizziamo che la perizia non dica nulla a proposito della regolarità urbanistica del bene, che invece è affetto da un abuso non sanabile), non vi è possibilità di errore. Una periza che sul punto tace, infatti, non vuol significare che il bene sia in regola.

Allo stesso modo, una perizia che tace in ordina alla provenienza donativa del bene, non implica una valutazione positiva in ordine alla intangibilità dell'acquisto in capo al debitore esecutato.

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