inexecutivis
pubblicato
24 febbraio 2022
Normalmente al perito viene richiesto di verificare se l'esecutato è proprietario o meno, e normalmente per fare questo il perito deve verificare la esistenza di una trascrizione in favore di questi.
Se il bene è pervenuto per donazione, dunque, non sono necessari accertamenti specifici.
Tuttavia occorre ricordare la previsione di cui all’art. 563 c.p.c., a mente del quale se i donatari contro i quali è stata esperita l’azione di riduzione di cui all’art. 559 c.c. hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario che ha agito con l’azione di riduzione, se rimane insoddisfatto dopo l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili donati (salvi gli effetti del possesso di buona fede con riferimento ai beni mobili).
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
La norma specifica che questo termine è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 2652, n. 8 c.c. la domanda di riduzione di cui si è appena detto deve essere trascritta, e se è trascritta dopo 10 anni dalla morte del donante non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Ed allora, per concludere, al fine di verificare i possibili rischi connessi all’acquisto di un bene pervenuto al debitore esecutato in forza di una donazione occorre verificare:
se il donante è deceduto o meno;
se sono trascorsi i termini di cui abbiamo detto;
se sono state trascritte o meno domande di riduzione della donazione;
se gli eredi legittimi hanno o meno rinunciato all’eredità.