ATTO COSTITUTIVO DI FONDO PATRIMONIALE

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  • Ultimo messaggio 26 febbraio 2022
annaroma pubblicato 24 febbraio 2022

Buongiorno,

nella perizia di un immobile all' asta , fra le formalità pregiudizievoli non cancellabili c' è l' atto costitutivo di fondo patrimoniale , se non ho capito male questo fondo patrimoniale è stato revocato con sentenza data dal tribunale di Roma . La mia domanda è : l' atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato effettivamente revocato? , le due formalità pregiudizievoli , non cancellabili e che rimangono a carico dell' aggiudicatario che costo hanno per la cancellazione?

formalità pregiudizievoli: - atto costitutivo di fondo patrimoniale trascritto in data 27.01.2011 al n.4539 di formalità, a margine della relativa trascrizione risultano i seguenti annotamenti: - formalità n 12444 del 16.6.2011 per avvenuta trascrizione di domanda giudiziale a favore di ******; - formalità n.7428 del 18.03.2014 per inefficacia parziale a favore di ****** ; tale formalità pregiudizievole non è cancellabile; - domanda giudiziale per la revoca dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale trascritta in data 31.03.2011 al n.20790 di formalità a favore di ****** ( intervenuto nella procedura ) e accolta con sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 25.7.2013 n.16447 annotata a margine della trascrizione con formalità n.7428/2014; tale formalità pregiudizievole non è cancellabile. 

 

inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2022

Il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

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