Atti compiuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento

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  • Ultimo messaggio 26 novembre 2021
Lorenzo1 pubblicato 23 novembre 2021

Buongiorno,

Pongo un quesito: in una procedura fallimentare siamo nel periodo della vendita dei beni del fallito. Un giorno mi arriva una pec (alla pec dell falliment) contenente una contravvenzione del codice della strada con un automobile che non era nota al momento dell'inventario. Ho approfondito subito con una visura al PRA. E' emerso che il fallito durante il periodo fallimentare ha comprato un'automobile nonostante durante il colloquio gli era statao esplicitamente detto che tali atti avrebbero comportanto la bancarotta. eseguite dunque le verifiche del caso ho proceduto alla trascrizione al PRA della sentenza. Tuttavia, lo stesso giorno, il fallito ha proceduto alla vendita del bene. Il risultato è che una persona (presumibilmente il fratello del fallito) ha intestata un'automobile dove comunque è tracritta una sentenza di fallimento (cosi mi hanno confermato i funzionari del PRA della provincia). Come mi comporto adesso? Il. GD. è stato già relazionato sull'accaduto con una relazione specifica, che è stata trasmessa dal medesimo al P.M. Ora come mi comporto?

 

inexecutivis pubblicato 26 novembre 2021

Per rispondere alla domanda occorre premettere il dato per cui a mente dell’art. 42, comma 1 l.fall. la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Aggiunge il comma 2 che sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento.

Infine, va considerato il comma primo dell’art. 44, a mente del quale tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

È chiaro quindi che nel caso prospettato dalla domanda occorrerà acquisire i beni all’attivo del fallimento.

Il problema sta nello stabilire con quali modalità ciò possa accadere.

A questo proposito osserviamo che l’art. 25 prevede, sin dalla sua formulazione originaria, che il giudice delegato "emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio".

La norma della legge del 1942 si fermava a questo punto ponendo il problema dei beni detenuti dai terzi. Sul punto, dopo un lungo dibattito, la giurisprudenza (tra le tante, Cass. 14.7.1997, n. 6353,; Cass. 2.9.1996, n. 8004; Cass. 2.1.1995, n. 2; Cass. 4.2.1993, n. 1402; Cass. 5.5.1992, n. 5306; ecc. fino a risalire a Cass. S.U. 9.4.1984 n. 2258) aveva ritenuto che "il giudice delegato può emettere, ai sensi dell'art. 25, comma 1 n. 2 legge fall., provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare, solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi. Se, ciò nonostante, tali provvedimenti vengono pronunziati, essi devono ritenersi giuridicamente inesistenti per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che contro i medesimi, non suscettibili di passare in giudicato, e contro quelli adottati dal tribunale in sede di decisione sul reclamo, ex art. 26, non è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici con l'actio nullitatis finalizzata, appunto, a denunciare l'abnormità".

La riforma ha seguito questo orientamento, e così l’attuale formulazione dell’art. 25 prevede che questi atti conservativi possono essere adottati dal giudice delegato con riferimento a tutti i beni che devono essere acquisiti all’attivo, "ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione".

A questo punto è verosimile, nel caso prospettato, che il terzo detentore del bene si opporrà all’acquisizione del bene, sicché non resterà che agire giudizialmente per riacquisire la disponibilità del bene

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