Buongiorno. Se il debitore (società) comunica al conduttore (società) il recesso dal contratto di locazione, senza avvertire il custode (custode che era stato nominato ma che ancora non aveva comunicato la data di primo accesso all'immobile); in una esecuzione immobiliare dove c'è un solo creditore che ha dichiarato non voler percepire i canoni di locazione e che poi accetta una transazione saldo e stralcio ed estigue la procedura esecutiva. Questo recesso esercitato dal debitore era valido o comunque lo è diventato a seguito estinzione della procedura? Il conduttore non vuole andarsese invocando l'inefficacia e la illegittimità del recesso fatto dal debitore e non dal custode.