Aste fallimentari

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  • Ultimo messaggio 03 luglio 2018
manuelapetriccione pubblicato 29 giugno 2018

Buonasera, sarei interessata sll’acquisto di un immobile mediante asta fallimentare. Sono già proprietaria di un immobile che però sto per vendere (nello stesso comune). Infatti ho già firmato il compromesso e a breve faremo il rogito. Il problema è che il rogito avverrà in data successiva a quella dell’asta dell’immobile al quale sono interessata. Posso godere comunque dei benefici della prima casa oppure devo necessariamente rogitare prima della data di partecipazione all’asta? Grazie mille

inexecutivis pubblicato 03 luglio 2018

 

Rispondiamo alla domanda premettendo che i requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro).

Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza (come si vede, non occorre stabilire la residenza nell'immobile, ma solo nel comune in cui l'immobile si trova) o, se diverso, in nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Per completezza va detto (e qui sta la risposta alla domanda formulata) che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Quindi, in definitiva, riteniamo che se l'immobile già posseduto sia stato acquistato con i benefici della prima casa, è irrilevante il fatto che l'atto di vendita sia stipulato prima del nuovo acquisto, potendo essere stipulato anche dopo, purché entro l'anno.

Aggiungiamo comunque, che ai fini della verifica della possibilità di godere dei benefici della prima casa occorrerà avere riguardo non alla data dell'asta, ma a quella (successiva) in cui l'immobile verrà formalmente trasferito in forza del decreto di trasferimento che sarà emesso dal Giudice, essendo quello (e non il verbale di aggiudicazione) che determina il trasferimento della proprietà.

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