Aste: assegnazione casa coniugale

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  • Ultimo messaggio 24 settembre 2019
fabiocastagna pubblicato 17 settembre 2019

Buongiorno con la scoietà di cui faccio parte stiamo acquisendo un immobile su cui grava un provvedimento di assegnazione di casa familiare, il quale come d'isposto dal giudfice non può essere opponibile alla procedura, in quanto l'ipoteca iscritta dal creditore è antecedente al provvedimento.

tuttavia tale provvedimento non è cancellabile dal decreto di trasefrimento.

il delegato alla vendita dice che l'immobile viene venduto come libero, ma non può garantire, che il provvedimento di assegnazione di casa familiare, che non può essere cancellato dal DT, possa in qualche modo ostacolare la rivendita futura.

prima di procedere all'acquisto di questo immobile quindi avrei bisogno di sapere, se effettivamente questo provvedimento può essere o meno un ostacolo ad una rivendita futura oppure no, visto che il nostro intento è di acquistare l'immobil, ma per poi ristrutturarlo e rivenderlo.

attendo gentile risposta.

grazie e buon lavoro.

Fabio

 

inexecutivis pubblicato 24 settembre 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente alle due domande formulate.

La prima. La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è cancellabile con il decreto di trasferimento?

La risposta è no. A mente dell’art. 586 c.p.c. il decreto di trasferimento deve contenere anche l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

- le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

- le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

- le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;

- le sentenze dichiarative di fallimento.

Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell’art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.

Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l’art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l’ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento. Ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive.

Quanto appena detto vale anche per l’ipoteca, a proposito della quale si osservi che essa è inopponibile all’acquirente ai sensi dell’art. 2919 c.c. e dunque l’omessa cancellazione della stessa è insuscettibile di creargli pregiudizio alcuno. Sennonché, il chiaro tenore letterale dell’art. 586 c.p.c. sopra citato, ed il fatto che essa, persistendo nei registri immobiliari, può generare dubbi e contestazioni, determinano la necessità che si proceda alla sua cancellazione.

In line generale si ritiene che non possano essere cancellate formalità diverse da quelle indicate (Cass., 9 novembre 1978, n. 5121; 10 settembre 2003, n. 13212). Questo vale anche per il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, rispetto al quale, come per tutti gli atti dispositivi compiuti sulla cosa pignorata, si pone piuttosto un problema di opponibilità

Il provvedimento di assegnazione può essere di ostacolo ad una rivendita futura?

Anche in questo caso la risposta è no. Infatti, essendo inopponibile all’aggiudicatario, il provvedimento di assegnazione non sarà opponibile neppure ai successivi acquirenti, per cui la futura rivendita non soffrirà alcun pregiudizio.

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