Cerchiamo di rispondere separatamente alle due domande formulate.
La prima. La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è cancellabile con il decreto di trasferimento?
La risposta è no. A mente dell’art. 586 c.p.c. il decreto di trasferimento deve contenere anche l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:
- le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
- le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
- le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;
- le sentenze dichiarative di fallimento.
Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell’art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.
Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l’art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l’ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento. Ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive.
Quanto appena detto vale anche per l’ipoteca, a proposito della quale si osservi che essa è inopponibile all’acquirente ai sensi dell’art. 2919 c.c. e dunque l’omessa cancellazione della stessa è insuscettibile di creargli pregiudizio alcuno. Sennonché, il chiaro tenore letterale dell’art. 586 c.p.c. sopra citato, ed il fatto che essa, persistendo nei registri immobiliari, può generare dubbi e contestazioni, determinano la necessità che si proceda alla sua cancellazione.
In line generale si ritiene che non possano essere cancellate formalità diverse da quelle indicate (Cass., 9 novembre 1978, n. 5121; 10 settembre 2003, n. 13212). Questo vale anche per il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, rispetto al quale, come per tutti gli atti dispositivi compiuti sulla cosa pignorata, si pone piuttosto un problema di opponibilità
Il provvedimento di assegnazione può essere di ostacolo ad una rivendita futura?
Anche in questo caso la risposta è no. Infatti, essendo inopponibile all’aggiudicatario, il provvedimento di assegnazione non sarà opponibile neppure ai successivi acquirenti, per cui la futura rivendita non soffrirà alcun pregiudizio.