ASTA TELEMATICA IN FALLIMENTO E PRINCIPIO DI STABILITA' NELLE VENDITE

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  • Ultimo messaggio 08 ottobre 2020
matteomariazoccoli pubblicato 06 ottobre 2020

Ho trovato diversi articoli e tutti molto interessati sul forum relativamente alla stabilità dell'acquisto in procedura competitiva fallimentare. 

Il mio dubbio nasce su alcuni precisi che riguardano un caso specifico nella quale mi sono imbattuto: 

In una procedura competitiva telematica, dove in avviso si fa esplicito riferimento alla modalità della vendita telematica asincrona viene esplicitamente richiamato anche l'"art. 107 L.F. comma 1" ed in tutto l'avviso non si menziona la "provvisorietà" dovuta alla possibilità, prevista dal comma 4 del medesimo articolo, di sospendere la vendita ove pervenga un'offerta irrevocabile in aumento del 10% rispetto al prezzo di aggiudicazione. Viene diversamente precisato il carattere di aggiudicatario provvisorio relativo all' art. 108 L.F. , che da al Giudice delegato il potere di sospendere la vendita anche ex art. 107 L.F. comma 4. 

La mia semplice domanda è:  l'istanza indirizzata al curatore migliorativa del 10% del prezzo offerto dall'aggiudicatario provvisorio, trattandosi di asta telematica deve rispettare le forme dell'offerta prodotta secondo il regolamento contenuto nel D.M. n.32 del 2015, così come è stato per l'offerta di partecipazione all'incanto ? 

Risulta plausibile pensare che la semplice offerta al rialzo del 10% sia un elemento non sufficiente a prevedere la sospensione dell'aggiudica? Mettere in discussione una vendita già avvenuta, con tanto di gara al rialzo tra tre partecipanti, rischia di ammantare la vendita per procedura fallimentare di un elemento forte di instabilità. 

E' possibile che nell'elaborazione del programma di liquidazione, richiamato anche nell'avviso di vendita il Curatore abbia sottolineato di voler operare secondo le disposizioni del codice di procedura civile per avere un riferimento normativo più certo. ? Questo potrebbe disinnescare un eccessiva discrezionalità del Curatore relativamente alla valutazione di ulteriori offerte migliorative ? 

Resto in attesa e vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.  

inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2020

Ai sensi dell’art. 107, comma quarto, l.fall., “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

La norma, secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, trova applicazione solo laddove il programma di liquidazione preveda che alla vendita dei beni debba procedersi mediante procedure competitive, ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre laddove sia stato operato il rinvio alle norme del codice di procedura civile questa disposizione non può operare (Cass. Sez. I, 11.4.2018, n. 9017).

Lo spirito della norma, volto alla massimizzazione del risultato della vendita, porta gli interpreti a ritenere (secondo noi correttamente) che legittimato a presentare l'offerta migliorativa sia chiunque, e dunque anche colui che non abbia partecipato alla vendita già svoltasi.

È certamente lecito chiedersi se, presentata una offerta migliorativa ex art. 107 quarto comma, il curatore sia obbligato a sospendere o se invece possa esercitare un qualche apprezzamento discrezionale.

La seconda strada ci sembra preferibile.

Invero, la disposizione, così come riformata dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, “nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 1, 05/03/2014, n. 5203).

Presentata ed accolta una offerta migliorativa, a nostro avviso occorre procedere ad un nuovo esperimento di vendita.

La conclusione è pacifica nell'esecuzione individuale, dove, secondo Cass. civ., sez. VI, Ord. 13 luglio 2011, n. 15435., (la quale ha fatto propri gli approdi cui era giunta la giurisprudenza sotto la previgente formulazione dell’art. 584) “Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “aumento del quinto”, ai sensi dell’art. 584 cod. proc. civ., - alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie “ratione temporis”) - rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell’articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all’incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all’art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati”.

Questi principi, a nostro avviso, devono trovare applicazione anche (ed a maggior ragione in alcuni casi) nella vendita fallimentare; invero, il principio e l'esigenza di realizzare il massimo ricavato possibile impongono di riaprire il procedimento di vendita e di ammettere al nuovo esperimento anche soggetti che non abbiano partecipato alla precedente.

Infine, quanto alle modalità di presentazione dell’offerta migliorativa, non riteniamo che esse debbano essere quelle telematiche, a meno che nel bando non sia esplicitamente prevista questa possibilità. Invero, l’offerta migliorativa si pone, a nostro avviso, a valle del procedimento di vendita, quando cioè si sia già giunti ad una aggiudicazione.

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