asta su bene precedentemente oggetto di donazione

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  • Ultimo messaggio 30 gennaio 2022
diegorivetti pubblicato 24 gennaio 2022

Salve, vorremmo depositare offerta per un'asta.

L'immobile è stato oggetto di donazione nel 2006 , solo successivamente (a partire dal 2008) sono state iscritte diverse ipoteche.Svariati pignoramenti dal 2015 con ultimo nel 2021.

La donazione in questione può recare pregiudizi nei confronti dell'aggiudicatario?

Ringraziando saluto cordialmente

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robertomartignone pubblicato 24 gennaio 2022

No 

diegorivetti pubblicato 25 gennaio 2022

La ringrazio,

ha per caso qualche argomento a sostegno della sua tesi ?

Cordialità

robertomartignone pubblicato 25 gennaio 2022

Verifichi la perizia con ipoteche e pignoramenti , probabilmente sarà anche stata fatta revocatoria della donazione . Nel dubbio senta anche il delegato , dal momento che non ho altri elementi .

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2022

Il pignoramento dei beni pervenuti al debitore per atto di liberalità pone in effetti alcuni problemi di stabilità della vendita, i quali inevitabilmente si riverberano sul valore economico del cespite quale conseguenza della minore appetibilità dello stesso, in ragione dei rischi cui il trasferimento della proprietà in favore dell’aggiudicatario si espone.

In argomento, occorre muovere dalla considerazione per cui il legislatore ha inteso tutelare talune categorie di eredi, riservando loro una quota dell’asse ereditario, a prescindere dalle determinazioni volitive del de cuius. Si tratta dei legittimari, che l’art. 536 c.p.c. individua nei discendenti e nel coniuge, nonché negli ascendenti qualora i discendenti manchino.

La protezione di cui questi soggetti godono non opera solo nell’ambito dei trasferimenti mortis causa, ma spiega i suoi effetti anche nei negozi a titolo donativo.

Il precipitato di questa tutela, nello spiegare i suoi effetti anche nei confronti non solo dell’avente causa del donatario ma anche nei confronti dei successivi acquirenti (nei termini e nei limiti che ci si appresta ad esplicitare) pone il (mai del tutto sopito) tema della circolazione dei beni immobili di provenienza donativa, terreno di confronto e scontro di due contrapposti princìpi dell’ordinamento: quello della tutela dei legittimari, da un lato, e quello della sicurezza dei traffici giuridici, dall’altro.

Il primo dei rimedi che l’ordinamento appresta all’erede legittimario è l’azione di riduzione, disciplinata agli artt. 553 e ss c.c.

L’azione di riduzione è un’azione di accertamento costitutivo volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza dichiarativa della inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni che contengano disposizioni lesive della quota di legittima. Oggetto dell’azione di riduzione sono, nell’ordine le disposizioni testamentare e le donazioni, salvo che le disposizioni testamentarie abbiano avuto ad oggetto la quota disponibile. A loro volta, le donazioni sono colpite partendo dalla più recente alla più anteriori.

Legata all’azione di riduzione è quella di restituzione, in forza della quale il legittimario leso ottiene la concreta restituzione del bene donato. Il carattere reale di questa azione si ricava plasticamente dall’art. 561, a mente del quale “gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione solo liberi da ogni peso o ipoteca di cui il … donatario può averli gravati”.

La portata di questo istituto, proprio in omaggio ad una esigenza di maggiore sicurezza delle vicende circolatorie che interessano questi beni, è stata mitigata dal d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito in l. 14.5.2005, n. 80.

In forza di questo intervento normativo, il novellato art. 561 c.c. dispone che se l’azione di riduzione viene esperita decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, i vincoli eventualmente iscritti medio tempore sul bene conservano la loro efficacia, aggiungendosi che qualora la trascrizione della domanda di riduzione avvenga dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che l’accoglie non pregiudica l’acquisto compiuto dal terzo in forza di un atto trascritto anteriormente alla domanda.

Ergo, l’eventuale pignoramento o ipoteca iscritti dopo la trascrizione della donazione non potranno essere opposti al legittimario se costui procede alla trascrizione della domanda di riduzione prima del decorso dei dieci anni dall’apertura della successione. Se vi provvede dopo (e comunque nell’arco del ventennio dall’apertura della successione) il pignoramento e l’ipoteca gli potranno essere opposti solo se precedono la trascrizione della domanda di riduzione.

Regole solo in parte diverse disciplinano il caso della opponibilità dell’azione di riduzione al terzo avente causa del donatario.

In questa ipotesi occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 563 c.p.c., a mente del quale se i donatari contro i quali è stata esperita l’azione di riduzione di cui all’art. 559 c.c. da parte dei legittimari hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario che ha agito con l’azione di riduzione, se rimane insoddisfatto dopo l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili donati (salvi gli effetti del possesso di buona fede con riferimento ai beni mobili).

Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

La norma specifica che questo termine è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 2652, n. 8 c.c. la domanda di riduzione di cui si è appena detto deve essere trascritta, e se è trascritta dopo 10 anni dalla morte del donante non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Ed allora, al fine di verificare i possibili rischi connessi all’acquisto di un bene pervenuto al debitore esecutato in forza di una donazione occorre verificare:

se il donante sia deceduto o meno;

se siano trascorsi o meno i termini di cui si è sin qui detto;

se sono state trascritte o meno domande di riduzione della donazione;

se gli eredi legittimi hanno o meno rinunciato all’eredità.

Chiarito il quadro normativo di riferimento, va comunque osservato che sebbene un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 5 dicembre 1968, n. 3896) abbia affermato che nel caso in cui il bene donato sia stato pignorato i coeredi legittimari potrebbero chiedere la riduzione della liberalità e la reintegrazione della quota di riserva col mezzo dell’opposizione di terzo all’esecuzione, facendola valere nei confronti creditore procedente e quindi anche nei confronti dell’aggiudicatario, altra dottrina afferma che l’art. 563 c.c., circoscriverebbe la esperibilità del rimedio della riduzione  nei soli confronti di coloro ai quali il bene sia stato alienato dal donatario, e tale non sarebbe l’aggiudicatario, il quale diviene proprietario del bene in forza di un trasferimento coattivo dell’immobile, e non negoziale.

Infine, a proposito del coordinamento tra il termine ventennale dalla trascrizione della donazione e la clausola che fa salvo l’art. 2652, n. 8, c.c., è da ritenersi che se la successione si apre dopo oltre venti anni dalla trascrizione della donazione, il rimedio sarà definitivamente precluso; viceversa se la successione si apre prima, e fermo restando il limite dei venti anni, la domanda di riduzione deve essere comunque trascritta nel termine di dieci anni dall’apertura della successione.

diegorivetti pubblicato 30 gennaio 2022

Grazie per il sempre puntaule e prezioso contributo

inexecutivis pubblicato 30 gennaio 2022

grazie a lei!

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