La domanda è assai generica, e non consente di fornire risposte precise.
In linea generale, rileviamo che l'acquisto compiuto in sede esecutiva è tendenzialmente stabile.
Esso tuttavia si espone al rischio di caducazione se il procedimento di vendita risulta viziato.
A questo proposito occorre osservare che ai sensi dell''art. 2921 cc La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.
Da questa norma si deduce, a contrario, il principio per cui le irregolarità che hanno inficiato direttamente il procedimento di vendita, che inizia con la pronuncia dell’ordinanza di vendita e termina con l’emissione del decreto di trasferimento, e che possono riguardare, ad esempio, la violazione degli adempimenti pubblicitari, l’illegittima esclusione di un offerente, l’illegittima ammissione di una offerta irregolare, ecc. possono inficiare lo stesso decreto di trasferimento.
Queste irregolarità (che normalmente si verificano in una fase della procedura che è gestita dal professionista delegato) possono essere contestate o con il rimedio del reclamo al Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. o mediante opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di venti giorni.
Problematica è la questione del termine ultimo entro cui queste irregolarità possono essere fatte valere.
A questo proposito occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 591 ter c.p.c., al quale nel prescrivere che avverso gli atti del professionista delegato è possibile proporre reclamo al Giudice dell’esecuzione, non prevede un termine entro il quale detto reclamo debba essere promosso.
Nel silenzio della norma in dottrina sono state proposte diverse soluzioni.
Secondo taluni autori il termine finale per proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato va individuato nell’adozione de decreto di trasferimento, atto finale del subprocedimento.
Altri hanno fatto riferimento all’esaurimento della delega, mentre altri ancora hanno ritenuto di doversi applicare analogicamente l’art. 617 c.p.c., per cui il termine per la proposizione del reclamo è quello di giorni 20 decorrenti dal compimento dell’atto.
Infine, taluno ha ritenuto di applicare i termine di 10 giorni previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo contro i decreti del Tribunale emessi in camera di consiglio.
Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 18 aprile 2011, n, 8864, la quale dopo aver preso preliminarmente atto del fatto che il relazione al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. non è previsto alcun termine, ha affermato che non può applicarsi il termine di cui all’art 739 c.p.c., vale a dire dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto da impugnare, mancando “un valido sostegno testuale o sistematico”. La corte ha quindi ricordato che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, e che quindi gli atti del professionista delegato siano reclamabili fino a quando essi non abbiano avuto materiale esecuzione.
A questa osservazione va poi aggiunta quella per cui al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. si affianca il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, di cui il concorrente ingiustamente escluso potrebbe lamentare l’illegittimità.
Dunque, in definitiva, riteniamo che:
l’atto del professioniste delegato può essere autonomamente reclamato fino a quando non abbia avuto esecuzione;
in alternativa, potrebbe essere impugnato ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento.
Avvertiamo tuttavia, ed in mancanza di ulteriori indicazioni giurisprudenziali, che gli atti della vendita che si ripercuotono sul decreto di trasferimento rendendolo autonomamente impugnabile sono solo quelli che hanno inciso direttamente sul decreto di trasferimento.
Occorre considerare, infatti, che il principio della stabilità della vendita forzata, codificato dall’art. 2929 c.c., impedisce, in danno dell’acquirente, la ripercussione ex art. 159 c.p.c. delle nullità verificatesi in una fase anteriore all’esperimento di vendita che ha dato luogo all’aggiudicazione. In conclusione.
Insomma, le uniche nullità della vendita che si ripercuotono nel decreto di trasferimento sono quelle che, se tempestivamente fatte valere con opposizione ex art. 617 c.p.c. (avverso l’atto anteriore al decreto) avrebbero implicato l’invalidazione del decreto di trasferimento in una procedura non delegata.