Asta risultante da contenzioso civile

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  • Ultimo messaggio 15 febbraio 2022
diegorivetti pubblicato 31 gennaio 2022

Salve, avrei necessità di un vostro parere su un'asta alla quale vorremmo partecipare.

In pubblicità IVG riporta "Piena ed esclusiva proprietà di porzione di fabbricato civile" ma in perizia del ctu i pignoramenti complessivamente non raggiungo i 9/9 (si fermano ad 8/9).

Nella ordinanza del giudice c'è scritto : "è stato disposto lo scioglimento della comunione, in assenza di contestazioni, mediante vendita dell’immobile oggetto del presente giudizio divisionale, meglio descritto in ctu e non comodamente divisibile"

Vorremo capire se all'aggiudicatario sarà trasferita effettivamente la PIENA proprietà (come parrebbe sia da pubblicità ivg che da avviso di vendita) oppure a far "fede" è quanto riportato nei dati di pignoramento riportati in perizia?

Grazie per la vostra disponibilità

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inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Dal contenuto della domanda ricaviamo il convincimento che all'acquirente sarà trasferito l'intero.

Infatti, a mente dell'art. 600 c.p.c.,quando è pignorata la quota di un bene(e questo è il suo caso, atteso che la perizia stima ½) “Il giudice dell'esecuzione … provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione non … è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa…”.

In sostanza, quando è pignorata una quota il Giudice, ove possibile provvede a separarla materialmente dall’intero (ad esempio disponendo il frazionamento di un terreno). Se invece il materiale frazionamento non è possibile (cosa che si verifica quando vengono pignorati fabbricati) dispone che si proceda allo scioglimento della comunione mediante la vendita dell’intero e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con l’avvertenza che quanto spettante al comproprietario esecutato sarà posto a disposizione dei creditori.

diegorivetti pubblicato 01 febbraio 2022

Grazie del riscontro, avrei un ultimo dubbio:

possono partecipare le nipoti dell'esecutata ? (loro non sono comproprietarie e sono estranea alla procedura esecutiva).

Se non erro l'unico che NON può partecipare è l'esecutato stesso, corretto?

Grazie

robertomartignone pubblicato 01 febbraio 2022

Certo , chiunque tranne l ' esecutato può partecipare .

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

Si, è corretto.

L’art. 571 c.p.c., è perentorio nel prevedere che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.

La ratio del divieto è stata variamente qualificata in dottrina. Taluni ritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l’impedimento si ancori al fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall’obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge  Quale che sia la ricostruzione dogmatica della proibizione (che deve ritenersi estesa anche agli eredi del debitore, poiché essi subentrano nella stessa posizione giuridica del loro decuius, a meno che non abbiano rinunciato all’eredità) non muta il dato, pacifico, della sua natura eccezionale rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, e dunque del divieto di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l’affermazione per cui l’art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l’esistenza di un mandato ad acquistare (Cass. 23 luglio 1979, n. 4407).

diegorivetti pubblicato 12 febbraio 2022

Grazie per il sempre prezioso contributo, avrei un ultima riserva da sciogliere relativamente a cancellazione ipoteche e pignoramenti, nell'avviso c'è scritto:

"Le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono poste integralmente a carico della procedura e nella specie gravano sulla quota parte dell’attivo di spettanza del comproprietario esecutato (e, dunque, non graveranno neppure in parte sull’aggiudicatario)."

Il mio dubbio è : se esistono ipoteche o pignoramenti anche sulle altre quote diverse da quelle che gravano "sulla quota parte dell’attivo di spettanza del comproprietario esecutato" quelle verranno comunque cancellate ma la cancellazione sarà a carico dell'aggiudicatario? e un passo prima, è possibile che vi siano altre ipoteche e pignoramenti sulle altre quote dei comproprietari dello stesso bene oggetto di vendita?

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2022

è ben possibile che anche la altre quote siano gravate da ipoteca. in ogni caso procedendosi alla vendita esecutiva dell'intero, tutte le cancellazioni saranno a carico dell'esecutato a norma dell'art. 95 cpc.

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