Asta proveniente da divisione giudiziale

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  • Ultimo messaggio 07 settembre 2020
mamaservicesrl pubblicato 20 luglio 2020

Salve buongiorno sono nuovo a questo forum e vorrei una piccola informazione in merito ad un’asta proveniente da una divisione ereditaria. Il 3 marzo 2020 ho partecipato a quest’asta dove me la sono aggiudicata il 5 marzo il notaio delegato a questo procedimento del tribunale di Napoli mi consegna il verbale di aggiudicazione provvisoria io nei termini previsti saldo il prezzo più le spese di aggiudicazione, e Chiedo al notaio il decreto di trasferimento lui mi dice che in udienza fissata il 29 ottobre 2020 il giudice deciderà il da farsi oppure potevo inviare un’istanza al giudice secondo voi ioSaldato l’intero importo più le spese di trasferimento come mi devo comportare grazie

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inexecutivis pubblicato 25 luglio 2020

Per rispondere all’interrogativo formulato ci sembra necessario partire dalla previsione di cui all’art. 788 c.p.c., a mente del quale quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Questa vendita, a norma del terzo comma di questa disposizione, si svolge secondo le disposizioni di cui agli artt. 570 e seguenti c.p.c., e come la vendita esecutiva può essere affidata ad un professionista delegato iscritto negli elenchi di cui all’art. 179-ter c.p.c..

Nel circoscrivere la portata del richiamo alle norme sull’esecuzione forzata contenuto da questa disposizione la giurisprudenza ha affermato che (a proposito della possibilità che li atti del giudice istruttore fossero o meno impugnabili con il rimedio di cui all’art. 617 e 618 c.p.c.) la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 c.p.c., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico" (Cass., S.U. 29 luglio 2013, n. 18185), aggiungendo che continuano a trovare applicazione solo “le disposizioni specificamente dettate per lo scioglimento della comunione che non contraddicano tale "richiamo sistematico" (Cass., sez. VI-III con ordinanza 29 dicembre 2016, n. 27346).

Se dunque la portata del richiamo è sistematica, ci sembra che debba trovare applicazione, anche nel giudizio di scioglimento della comunione, l’art. 591-bis 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo", dal che si evince che il delegato deve immediatamente attivarsi per predisporre il decreto di trasferimento.

Tanto premesso, occorrerebbe comunque analizzare l’ordinanza di vendita per verificare se in essa fossero contenute disposizioni derogatorie rispetto alla scansione procedimentale che abbiamo appena illustrato.

mamaservicesrl pubblicato 03 settembre 2020

Buona sera la ringrazio per la risposta ma oggi finalmente il giudice ha firmato il decreto Adesso quali sono le fase i tempi per questa fase successiva?E poi da oggi posso entrare in questa casa che è libera o rischio qualche denuncia

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2020

Se l'immobile è libero potrà entrare nell'appartamento.

Adesso si provvederà alla trascrizione e registrazione del decreto, ed alla liquidazione delle spese di divisione da parte del giudice.

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