Asta, opposizione

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  • Ultimo messaggio 02 luglio 2019
brunoprestia pubblicato 27 giugno 2019

Buongiorno, il quesito è il seguente.

Pochi giorni fa un mio immobile è stato comprato all'asta. Entro nel dettaglio, l'immobile era in affito, ceduto in subaffitto a queste persone che ora hanno acquistato. Il problema è il seguente, i subaffittuari non pagavano da tempo l'affitto l'inquilino, poiché volevamo restare all'interno dell'immobile per continuare a lavorare e incassare, essendo entrati in contatto, si propongono di acquistare da me l'immobile fuori all'asta, facendo anche offerte tramite i loro legali. Il problema sta nel fatto che mi spingono a firmare una cessione di credito gratuita (derivante dal mancato pagamento di affitto dell'inquilino), in modo che il lorp sfratto non venisse confermato (e così è stato), allorché son spariti dopo aver avuto la firma.necessaria senza firmare come da accordi col mio legale una scrittura privata di impegno a rimborsare il sottoscritto per farli acquistare. Succede che confermano assolutamente interesse e accettano i nostri accordi, ma spariscono poco prima, di fatto impedendomi didi aver ulteriore tempo per chiudere la trattativa prima dell'asta. Ovviamente si presentano in asta e comprano loro. Son.due anni che usando mie attrezzature fanno guadagni, senza pagare nessuno, tra le altre cose. Mi hanno praticamente costretto alla firma di cessione credito gratuita per una cifra di 84 mila euro, hanno continuato a non pagare nessuno, avendo così la liquidità per poter presenziare all'asta, indebolendo sia me sia l'inquilino primario economicamente. Come posso comportarmi in merito a tutto ciò? Ho anche una mail del loro legale che intima a firmare subito la cessione perché necessaria alla.loro difesa circa il possibile sfratto. A mio avviso è un raggiro bello e buono. Posso fare qualcosa? Grazie

inexecutivis pubblicato 02 luglio 2019

 

Purtroppo è difficile fornire una risposta compiuta senza un approfondito studio degli atti. Le dinamiche, dal punto di vista giuridico, potrebbero essere state molteplici, ed è difficile dire senza aver preso visione del tutto cosa sia realmente accaduto.

Potrebbe ipotizzarsi, in capo a questi soggetti (ma il condizionale è assolutamente doveroso), un recesso ingiustificato dalle trattative, ai sensi dell’art. 1337 c.c..

Osserviamo che secondo la Corte di Cassazione "perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto" (Cass., sez. 3^, 29 marzo 2007, n. 7768, m. 596082), sicché non v'è dubbio alcuno che la responsabilità precontrattuale non esige una formalizzazione delle reciproche proposte delle parti (Cass., sez. L, 18 giugno 2004, n. 11438, m. 573739), sebbene incomba su chi deduce la responsabilità della controparte provarne i presupposti (Cass., sez. 3^, 5 agosto 2004, n. 15040, m. 575909), il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice del merito (Cass., sez. 3^, 18 luglio 2003, n. 11243, m. 565249).

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