ASTA IMMOBILIARE CONCORDATO PREVENTIVO

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  • Ultimo messaggio 15 settembre 2022
giuliaalberto pubblicato 19 aprile 2022

Buongiorno,

sono interessata ad un'asta tramite concordato preventivo della ditta costruttrice dell'unita immobiliare.

Tale unita e composta da piu parti con classificazione A/2 per abitazione e C/6 per l'autorimessa. Facente parte dell'abitazione si trova anche una soffitta, gia collegata all'abitazione mediante scala interna.

L'immobile e da terminare, mancano pavimenti, porte interne, ultimazione impianto elettrico e idraulico (per esempio copri prese), bagni con sanitari da posare in parte.

L'avviso di vendita e a mezzo di procedura competitiva (3 avviso) prevede come prezzo base e offerta minima 142 000 euro.

Avrei intenzione di acquistare l'unita immobiliare, ma ho molti dubbi e domande sia riguardo al funzionamento dell'asta che alle spese successive.

Le mie domande sono:

1) Chiunque presenti in busta un'offerta valida puo partecipare all'asta competitiva indipendentemente dal prezzo offerto?

2) Quali sono le spese e le procedure da effettuare per rendere la soffitta effettivamente parte dell'abitazione?

3) Quali sono tutte le spese accessorie da considerare (escludendo i lavori di completamento alloggio)?

Vi ringrazio anticipatamente,

 

 

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inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

Rispondiamo alla domanda muovendo dal presupposto per cui, a quanto pare, è stato fissato un prezzo base. Se così è, potrà partecipare ad una eventuale gara solo chi abbia offerto almeno quel prezzo, in applicazione dell’art. 571 c.p.c. (che si cembra applicabile poiché il riferimento anche all’offerta minima ci fa pensare ad una vendita che si celebrerà secondo le regole del codice di procedura civile).

Non siamo in grado di stabilire quali sono i costi necessari per rendere la soffitta parte dell’abitazione (occorrerà interfacciarsi a questo fine con un tecnico, il quale verificherà preliminarmente se ciò è possibile).

Infine, quanto ai costi di trasferimento, essi sono normalmente uguali a quelli che devono sostenersi per un ordinario trasferimento negoziale, essendo identico il regime fiscale.

Quindi, per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.lgs. 131/1986). Se invece non si tratta di prima casa l’aliquota è del 9%.

In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

110 per la prima casa (e per una sola pertinenza)

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1) non prima casa.

Se invece il trasferimento immobiliare è soggetto ad IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4% (se prima casa, altrimenti le aliquote possono essere del 10 o del 22%, a seconda del tipo di immobile), mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

giuliaalberto pubblicato 25 aprile 2022

Grazie infinite per la risposta.

Per l'asta e stato fissato un prezzo base.

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2022

grazie a lei

dancle72 pubblicato 15 settembre 2022

Buongiorno, mi sono aggiudicato un

dancle72 pubblicato 15 settembre 2022

Buongiorno, potreste rassicurarmi sulla tassazione di un immobile in asta da concordato preventivo . Società cedente una srl NON costruttrice e NON ha eseguito lavori di ristrutturazione. L’immobile del 1980 rientrerebbe per le sue caratteristiche nella tipologia “tupini “ ( - del 22% della superficie accatastato come c/1 , poi a/10 per 22% e il resto è abitativo a/2 parte i costruzione per 56%) . La parte cedente opta per l’opzione iva e io sono un privato che acquista come seconda casa . Credo si possa applicare l’iva al 10% e l’imposta di registro fissa di € 200,00. Ma l’imposta ipotecaria e catastale ? Sono entrambe fisse di € 200,00 oppure 3+1% per la superficie c/1 e A/10 e 200,00 per abitativo ? Inoltre chi deve pagare la certificazione Ape? Grazie

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