Asta immobiliare concordato preventivo

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  • Ultimo messaggio 30 giugno 2021
raffyca pubblicato 12 marzo 2020

 Buongiorno a tutti.

Vorrei capire che differenza c'è fra aste immobiliari a CONCORDATO PREVENTIVO oppure ESECUZIONE IMMOBILIARE.

Se io mi aggiudicassi un asta , quali sarebbero i miei obblighi nell'uno e nell'altro caso ? Come acquirente , ci sarebbero differenze nei pagamenti ? Le trascrizioni , iscrizioni ipoteche ecc... verrebbero comunque cancellate e quindi pagherei solo ciò che ho offerto in entrambi i casi ?

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 13 marzo 2020

La differenza in termini di costi non esiste.

L'unico distinguo che pi operarsi attiene alle modalità di trasferimento. Invero, mentre nelle esecuzioni immobiliari il trasferimento si attua sempre per il tramite di un decreto di trasferimento adottato dal giudice ai sensi dell'art. 586 cpc, nelle procedure concordatarie potrebbe essere prevista la stipula dell'atto notarile.

raffyca pubblicato 14 marzo 2020

Buongiorno , grazie per il chiarimento.

Se nel concordato preventivo potrebbe essere previsto l'atto notarile , in questi casi , essendo un asta immobiliare , chi pagherebbe le spese di notaio ?

inexecutivis pubblicato 14 marzo 2020

Normalmente le spese di trasferimento del bene sono a carico dell'aggiudicatario. Dunque di esse dovrà farsi carico l'acquirente.

Raffaello pubblicato 25 giugno 2021

Buongiorno , se nel concordato preventivo è previsto l'atto notarile , le spese di cancellazione riferite ad esempio ad ipoteche iscrizioni o comunque debiti , verranno cancellate a cura del Notaio ?

inexecutivis pubblicato 30 giugno 2021

Riteniamo che per rispondere all’interrogativo formulato occorra partire dalla lettura dell’art. 182 l.fall., il quale prevede che quando il concordato prevede la cessione di beni e non è previsto diversamente, il tribunale con il decreto di omologazione nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

Il comma quinto della disposizione prevede che alle vendite si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.

Se così è, dunque, troverà applicazione anche l’art. 107 l.fall. il quale prevede che le vendite fallimentari possono essere effettuate dal curatore (e, quindi, nel caso di concordato, dal liquidatore) tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati “assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati” (art. 107, comma primo, l.fall.) oppure mediante applicazione delle regole del codice di procedura civile in quanto compatibili, (art. 107, comma secondo, c.p.c.).

A questo punto entra in gioco anche l’art. 108 comma secondo l.fall., il quale prevede che una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Dunque, la cancellazione sarà eseguita secondo le disposizioni impartite con questo provvedimento dal giudice delegato.

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