inexecutivis
pubblicato
30 giugno 2021
Riteniamo che per rispondere all’interrogativo formulato occorra partire dalla lettura dell’art. 182 l.fall., il quale prevede che quando il concordato prevede la cessione di beni e non è previsto diversamente, il tribunale con il decreto di omologazione nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
Il comma quinto della disposizione prevede che alle vendite si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.
Se così è, dunque, troverà applicazione anche l’art. 107 l.fall. il quale prevede che le vendite fallimentari possono essere effettuate dal curatore (e, quindi, nel caso di concordato, dal liquidatore) tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati “assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati” (art. 107, comma primo, l.fall.) oppure mediante applicazione delle regole del codice di procedura civile in quanto compatibili, (art. 107, comma secondo, c.p.c.).
A questo punto entra in gioco anche l’art. 108 comma secondo l.fall., il quale prevede che una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
Dunque, la cancellazione sarà eseguita secondo le disposizioni impartite con questo provvedimento dal giudice delegato.