ASTA IMMOBILE PER NON DIVISIBILITA' problemi concessione mutuo

  • 94 Viste
  • Ultimo messaggio 28 giugno 2019
blackout pubblicato 25 giugno 2019

Buongiorno vorrei delle info su come procedere per partecipare alla mia prima asta senza patemi d'animo vorrei concorrere ad una asta di un immobile (destinato a prima abitazione ) sul quale grava un giudizio di divisione (non applicabile da sentenza del giudice incaricato ).

Come primo passo mi sono riivolto ad un istituto di credito bancario e qui mi crolla il primo macigno sulla testa... il consulente, contattato telefonicamente, preclude qualsiasi  possibilità di avviamento della pratica perchè l abitazione risulta occupata e soggetta a due abusi edilizi uno risolvibile tramite CILA mentre il secondo e' richiesta la demolizione,rimango letteralmente senza parole della chiusura totale del mio interlocutore che asserisce infine "nessuna banca ti concederà un mutuo con quei problemi" 

Ora digerito il rifiuto  come posso procedere? Quanto c'e' di vero nella "sentenza" del consulente ? Considerando l'inizio asta a fine luglio sono ancora in tempo a concordare un pre-contratto con una banca?

Grazie di una vs risposta.

 

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2019

Per rispondere alla sua domanda occorre partire, a nostro avviso, dalla lettura dell’art. 46, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsualiTuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Alla luce di questa disposizione, le incertezze dell’istituto di credito sono evidentemente determinate dal fatto che un la circolazione negoziale di un immobile abusivo potrebbe presentare dei problemi.

Close