Asta fallimentare - Notifica decreto di trasferimento

  • 586 Viste
  • Ultimo messaggio 27 aprile 2018
albertosaracino pubblicato 10 aprile 2018

Buonasera,

il giudice delegato ha emesso il decreto di trasferimento contestuale a stipula mutuo ipotecario.

Mi pare di aver capito che il decreto verrà notificato dal curatore fallimentare; volevo sapere il tempo max entro cui il curatore dovrà notificare il decreto e se questo verrà notificato, oltre che ai falliti e creditori, anche al nuovo proprietario

grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 13 aprile 2018

 

Riteniamo che l’acquirente abbia diritto alla consegna del decreto di trasferimento in forza delle seguenti considerazioni.

In primis, occorre premettere che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore” (Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Se si applica questa norma, a nostro avviso deve trovare applicazione anche il terzo comma della medesima, a mente del quale “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta”.

Il diritto alla consegna del decreto di trasferimento, poi, si ricava dai seguenti principi generali.

Invero, costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto, trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Quanto ai tempi, non ve ne sono, e dunque il diritto alla consegna sorge nel momento stesso il cui esso viene depositato in cancelleria.

antoniolassandro pubblicato 17 aprile 2018

Buongiorno. se il proprietario dell'appartamento venduto e' aggiudicato all'asta e' introvabile, a chi bisogna inviare i documenti dell'avvenuta aggiudicazione.   L'inquilino a chi deve inviare disdetta scadenza  locazione sei mesi prima.  Grazie  per i suggerimenti che potreste darmi.

Un saluto cordiale

 

inexecutivis pubblicato 20 aprile 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che le comunicazioni si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la residenza del destinatario. È questa la regola generale dettata dall’art. 139 c.p.c.

Dispone l’art. 140 che se presso questo indirizzo il destinatario è assente o rifiuta di ricevere la comunicazione, la notifica si perfeziona ugualmente. Infatti, se il destinatario rifiuta il plico, l’ufficiale notificatore ne darà semplicemente atto, provvedendo al deposito dello stesso presso il comune, inviando al destinatario una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione.

Ugualmente, se il destinatario è assente, gli lascerà un avviso, provvedendo al deposito del plico in comune ed inviandogli la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione.

A questo fine, pertanto, è sufficiente, per perfezionare l’adempimento, procurarsi un certificato di residenza.

Se invece la residenza fosse sconosciuta (poiché, ad esempio, il soggetto è stato cancellato dai registri anagrafici del comune per irreperibilità), l’art. 143 c.p.c. dispone che la notifica si esegue presso il luogo di ultima residenza conosciuta, o in mancanza presso il comune di nascita

Osservati gli adempimenti sopra descritti, la notificazione si ha per eseguita anche se materialmente essa non giunge nelle mani del destinatario.

antoniolassandro pubblicato 20 aprile 2018

 Ringrazio della vostra risposta e competenza. I vostri consigli mi sono stati veramente utili, essendomi aggiudicato all'asta l'immobile.  Grazie ancora

Antonio Lassandro.

 

 

inexecutivis pubblicato 21 aprile 2018

grazie a lei

qutaibahijazi pubblicato 26 aprile 2018

buon giorno 

le volevo chiedere informazione riguarda le asta fallimentare  qualora si decide di partecipare come funziona ? 

- se si vince il asta fallimentare a chi  pago il resto della somma del costo della casa (notaio + liquidatore o giudice + liquidatore ).

- una volta pagato in presena del notaio chi deve emettere il atto (notaio o giudice)

 

la ringrazio per la sua collaborazione 

 

cordialmente

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2018

Rispondiamo alle due domande osservando, quanto alla prima, che i costi relativi al trasferimento vanno sempre versati al curaotre, mentre il trasferimento di proprietà avverrà in forza di decreto di trasferimento o di atto notarile di compravendita in base a quanto previsto dal programma di liquidaizone. Invero, è oponione corrente quella secondo cui quando la vendita si svolge mediante procedure competitive, ai sensi dell'art. 17, comma primo, legge fallimentare, il trasferimento della proprietà si determina in forza di un atto pubblico di compravendita, e non per mezzo di un decreto di trasferimento.

Close