Asta fallimentare

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  • Ultimo messaggio 28 settembre 2021
mattiaimmo pubblicato 24 settembre 2021

Buongiorno, sono nuovo nel mondo delle aste.Sarei interessato ad una asta senza incanto ,che si svolgerà a breve( riguarda un fallimento di circa 20 anni fa con vecchio rito fallimentare). Ho coinvolto un mio amico avvocato ,che ha comprato casa all’asta recentemente ed ha partecipato a parecchie di esse ultimamente. Ho letto sul vostro forum che in caso di legge fallimentare ,tranne in rari casi non si puo fare l’offerta minima fino al 25% in meno de prezzo base.Questo mio amico avvocato,dice che però fa fede l’avviso di vendita nel quale il giudice scrive che le uniche offerte non accettate sono quelle fuori termine e oltre il 25% in meno del prezzo di base . Per essere chiari vi allego l’ordinanza del giudice i cui cita le leggi alle quali si rifà. Ordinanza d vendita: Artt.104,105 e 108 Legge n.267/1942 e artt.569 e ss. c.p.c. Il giudice delegato Visti gli atti del fallimento …(del 2000); Letta l’istanza del curatore e i chiarimenti forniti, è considerato ,che allo stato , il CDC non è funzionante . Ritenuto che per effetto delle modifiche disposte dal D.L.83/15e dalla successiva legge di conversione-deve disporsi la vendita senza incanto,potendosi procedere alla vendita con incanto solo qualora ritenga che il prezzo conseguito possa essere superiore di oltre la metà rispetto a quello fissato per la vendita senza incanto; Visto l’art. 569, co 3 ,c.p.c. Come da ultimo modificato con d.l. 3 maggio 2016 n.59 e ritenuto che ,tenuto conto della tipologia e localizzazione dei beni in vendita ,del valore di stima o prezzo base dall’ultimo tentativo di vendita ricorre l’ipotesi di deroga prevista dalla norma in esame ,secondo cui può escludersi la modalità telematica dalle vendite se essa sia pregiudizievole “per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura “,anche sotto il profilo della presumibile platea soggettiva dei potenziali offerenti; Determinato il prezzo come da relazione dell’ing P.Q.M Visti gli artt.108 ,primo comma ,legge fallim. E 570 ss. c.p.c.

Ordina la vendita senza incanto dei seguenti beni : Li elenca Fissa: L’udienza per la deliberazione sull’offerta ed eventuale gara a sensi dell’art. 573 c.p.c. E poi avverte che le uniche offerte non accettate saranno quelle fuori termine e quelle oltre un quarto meno del prezzo base oltre poi le solite avvertenze uguali in tutte le aste. Vorrei spendere un attestato di stima nei vostri confronti,che siete siete molto precisi e competenti nelle risposte .Grazie mille

inexecutivis pubblicato 28 settembre 2021

Rispondiamo all’interrogativo osservando che l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, con la conseguenza che se in essa è contemplata la possibilità di presentare offerte di acquisto per un importo pari al prezzo base decurtato del 25%, quella offerta sarà valida.

Ad ulteriore conforto citiamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. 1, 26 agosto 2021, n. 23486) secondo la quale “in caso di vendita coattiva immobiliare effettuata direttamente dal giudice delegato del fallimento, è valida anche l'offerta ribassata per non oltre un quarto rispetto al prezzo fissato nella relativa ordinanza, potendo allora il predetto giudice, in caso di unicità di offerta, aggiudicare il bene a tale offerente, ove sussistano i presupposti di cui all'art.572 co.3 c.p.c. novellato, applicabile ratione temporis, in particolare dando conto che non ricorre seria possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita, secondo i limiti di compatibilità dell'istituto, che costituisce un elemento normativo integrante il provvedimento”. Insomma, secondo questa pronuncia (e contrariamente alle riserve che in questo forum avevamo in passato espresso) anche nella vendita fallimentare è possibile presentare offerte al prezzo ribassato.

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