La domanda, per quanto semplice, richiede una risposta articolata.
L’istituto dell’offerta minima è stato introdotto in seno al codice di procedura civile dal d.l. d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, il quale ha previsto in sede esecutiva la possibilità di presentare offerte d iacquisto per un importo pari al prezzo base, ridotto di ¼.
Orbene, se si esamina la disciplina dell’offerta minima, quale essa si ricava dagli artt. 569 (a mente del quale il Giudice dell’esecuzione stabilisce il prezzo base e l’offerta minima), 571 (l’offerta è inefficace se è inferiore di oltre ¼ rispetto all’offerta minima), 572 (in presenza di una sola offerta per un prezzo inferiore al prezzo base il Giudice non aggiudica se vi sono istanze di assegnazione o se ritiene di vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita) e 573 c.p.c. (se all’esito delle gara tra gli offerenti, o in assenza di gara, il prezzo più alto è inferiore al prezzo base, il Giudice assegna, se vi sono istanze di assegnazione, altrimenti aggiudica), emerge il dato per cui essa è inestricabilmente legata all’istituto dell’assegnazione, poiché nel proporre di acquistare ad un prezzo inferiore a quello base, l’offerente si espone al rischio che prevalga il diritto soggettivo del creditore che abbia tempestivamente formulato istanza di assegnazione.
Fatta questa premessa con riferimento alle vendite che si celebrano in sede esecutiva, e venendo alle vendite fallimentari, osserviamo che esse sono disciplinate dall’art. 107 l.fall., il quale contiene una regolamentazione solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.
In primo luogo la norma prevede genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura civile.
Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
Posti questi dati, se la vendita si svolge ai sensi dell’art. 107 comma primo, la disciplina dell’offerta minima non troverà applicaizone, trattandosi di istituto coniato per la vendita esecutiva.
Diverso, e più articolaro, è il discorso relativo alle vendite fallimentari che si svolgono ai sensi dell’art. 107, comma secondo, poiché in questo caso è previsto il rinvio alle norme del codice di procedura civile,
In questo secondo caso, se si condivide l’idea per cui l’istituto dell’assegnazione, nei termini in cui è disciplinato dal codice di rito, non è trapiantabile sic et sempliciter nell’alveo della liquidaizone concorsuale, se ne deve ricavare che la indicazione della offerta minima non ha spazio applicativo.
Osserviamo solo per completezza che quanto abbiamo detto è destinato a venir meno per effetto della entrata in vigore, decorrente dal 15 agosto 2020, dell'art. 219 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato con d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.
Invero, l'art. 216, comma 7, comma ricalcando (anche se non del tutto fedelmente) l'art. 571 c.p.c. dispone che le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto il prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita.