inexecutivis
pubblicato
29 giugno 2017
Per rispondere alla domanda formulata riteniamo di dover partire dalla lettura dell’art. 1 L. 07-10-1969, n. 742, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
A questa previsione deve aggiungersi quella risultante dal combinato disposto dell’art. 3 della medesima legge e dell’art. 92 del R.D. 30.01.1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), a mente dei quali la sospensione non si applica, tra l’altro, alle cause ai procedimenti di “opposizione all'esecuzione” (per inciso, osserviamo che la Corte di Cassazione interpreta in senso lato la dizione della norma, facendo rientrare in essa non solo le opposizioni all’esecuzione, ma anche le opposizioni agli atti esecutivi, le controversie distributive ed i giudizi di scioglimento della comunione endoesecutivi. Cfr Cfr. Cass, S.U. n. 10617 del 6-5-2010, Cass., Sez. III, ord., 28-1-2010, n. 1801).
Sulla base di queste norme, riteniamo che al termine di 120 giorni di cui all’art. 571, comma 2 n. 3 c.p.c. si applichi il regime della sospensione feriale dei termini processuali, per cui ove esso cada nel periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto sia automaticamente prorogato di 31 giorni.
Il fatto che l'udienza sia stata fissata di domenica non è normale. Certamente sarà prorogato