asta con riduzione 25%

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fabriziodistasi pubblicato 13 giugno 2017

salve, ho partecipato ad un asta senza incanto il 23 maggio, offrendo il prezzo base ridotto del 25%, risultando l'unico offerente, vorrei sapere i tempi del giudice per esprimersi sull' aggiudicazione o sulla rimessa in vendita, calcolando che il bene era all'ottavo tentativo , grazie

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inexecutivis pubblicato 17 giugno 2017

Non ci sono tempi entro i quali il Giudice deve esprimersi.

 

L’unica previsione che disciplina la materia è quella di cui all’art. 571, comma due n. 3 c.p.c., a mente del quale l’offerta è irrevocabile salvo che nel termine di 120 giorni dalla sua presentazione essa non sia stata accolta.

Le consigliamo di assumere informazioni presso il professionista delegato o presso la cancelleria.

fabriziodistasi pubblicato 17 giugno 2017

grazie , provvedero' a contattare il delegato.

inexecutivis pubblicato 20 giugno 2017

grazie a lei

fabriziodistasi pubblicato 27 giugno 2017

salve , come da voi consigliato ho chiesto al tribunale ,senza esito, mentre il delegato mi ha comunicato che il giudice ha convocato l'udienza per l'eventuale aggiudicazione il 24 settembre 2017, ovvere 123 giorni dopo l'asta effettuata il 23 maggio 2017, cosa succede adesso ? l'offerta in questo caso potrebbe essere revocata?      

inoltre ho notato che il 24 settembre è domenica , è normale?

inexecutivis pubblicato 29 giugno 2017

Per rispondere alla domanda formulata riteniamo di dover partire dalla lettura dell’art. 1 L. 07-10-1969, n. 742, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

A questa previsione deve aggiungersi quella risultante dal combinato disposto dell’art. 3 della medesima legge e dell’art. 92 del R.D. 30.01.1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), a mente dei quali la sospensione non si applica, tra l’altro, alle cause ai procedimenti di “opposizione all'esecuzione” (per inciso, osserviamo che la Corte di Cassazione interpreta in senso lato la dizione della norma, facendo rientrare in essa non solo le opposizioni all’esecuzione, ma anche le opposizioni agli atti esecutivi, le controversie distributive ed i giudizi di scioglimento della comunione endoesecutivi. Cfr Cfr. Cass, S.U. n. 10617 del 6-5-2010, Cass., Sez. III, ord., 28-1-2010, n. 1801).

 

Sulla base di queste norme, riteniamo che al termine di 120 giorni di cui all’art. 571, comma 2 n. 3 c.p.c. si applichi il regime della sospensione feriale dei termini processuali, per cui ove esso cada nel periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto sia automaticamente prorogato di 31 giorni.

Il fatto che l'udienza sia stata fissata di domenica non è normale. Certamente sarà prorogato

fabriziodistasi pubblicato 29 giugno 2017

grazie,cortesi ed esaustivi come sempre, per me è un mondo nuovo e siete davvero essenziali , se posso importunarvi lo faro' spesso con altre domande. grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 29 giugno 2017

grazie a lei

fabriziodistasi pubblicato 04 luglio 2017

salve,il delegato mi ha comunicato l'errore nel indicarmi la data  24 settembre come data per l'udienza comparizione parti, in quanto la data corretta è il 27 settembre 2017, tramite l'app del tribunale ho visto che in data 12 giugno 2017 risulta depositato un ricorso per opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617). Quale consiglio potete dispensarmi per evitare intoppi sia per il ricorso presentato, che successivamente la data prevista in caso di aggiudicazione?

l'asta è un esecuzione immobiliare senza incanto, l'immobile risulta occupato dai proprietari , in pubblicità era scritto :Attualmente occupato dal debitore, sarà liberato successivamente alla vendita. grazie

inexecutivis pubblicato 08 luglio 2017

Nell'attuale situazione a nostro avviso non le resta che attendere.

L'unica cosa che potrebbe fare è quella di costituirsi nel sub procedimento di opposizione agli atti esecutivi per controdedurre rispetto all'opposizione promossa e chiedere (se è interessato a questo) il rigetto demma medesima.

Essendo unico offerente ed avendo depositata una offerta ritenuta valida, riteniamo che lei possa essere legittimato a controdedurre rispetto all'opposizione promossa.

A questo proposito ricordiamo che anche di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l’aggiudicatario è parte del processo (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014), e sebbene lei non sia ancora formalmente tale, siamo dell'avviso che lei abbia una posizione differenziata e qualificata che la legittima a stare in giudizio quale parte processuale.

fabriziodistasi pubblicato 10 luglio 2017

salve , ho letto una risposta da voi data e la riporto di seguito:

Il tenore dell’art. 560, comma terzo, nel testo riscritto in sede di conversione del d.l. 59/2016 è chiaro nel prevedere che “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente”.

per una procedura esecutiva inziata nel 2009 e aggiudicabile a settembre 2017 ha valore quanto sopra scritto , ovvero che le spese di liberazione sono a carico della procedura ?

per la stessa procedura il delegato ha espessamente scritto in publicità , libero all' aggiudicazione, questo vuol dire libero anche dai proprietari o solo libero da " carte"?

E' possibile assicurare un immobile in esecuzione contro danni provocati da terzi?

grazie e buona giornata

inexecutivis pubblicato 11 luglio 2017

La risposta alla sua domanda impone di tenere distinti il terzo dal quarto comma del novellato art. 560 c.p.c.

Infatti, mentre per la prima norma (che è quella che contiene la previsione per cui i costi dell’ordine di liberazione sono a carico della procedura) non è previsto un regime transitorio, per cui essa si applica a tutti i procedimenti in corso, per il quarto comma (che interviene sulla disciplina delle modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione, l’art. 4 comma 1, lett. d) n. 1, del d.l. 59/16 prevede che “La disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione decreto a norma dell’art. 4, co. 4, d.l. 59/16” ( quindi dal 2 agosto 2016).

Quanto alla dicitura (che a volte si rinviene) contenuta nell’avviso di vendita, essa verosimilmente sta a significare il bene verrà consegnato all’acquirente libero da persone e cose.

 

Infine, con riferimento all’ultima domanda, osserviamo che la stipula di un’assicurazione è certamente possibile, e di solito vi provvede il custode su autorizzazione del Giudice.

fabriziodistasi pubblicato 14 luglio 2017

salve , riformulo la domanda sull' assicurazione, Posso io assicurare l' immobile per eventuali danni ?

grazie e buona giornata.

inexecutivis pubblicato 15 luglio 2017

Alla domanda abbiamo risposto nell'ultimo capoverso dell'ultima risposta data, affermando che il contratto di assicurazione può essere stipulato.

fabriziodistasi pubblicato 19 settembre 2017

salve, ho letto di un agevolazione acquisto prima casa con ammontare delle spese pari a euro 200 anzichè al 9% per quanto riguarda immobili acquistati entro giugno 2017, nel caso l'asta senza incanto è stata effettuata il data antecedente al 30 giugno 2017 , ma l'aggiudicazione avviene il data settembre 2017 ( l'asta in questione è quella sopra mensionata) , ho ancora diritto a questa agevolazione , o decade? grazie

inexecutivis pubblicato 21 settembre 2017

Per rispondere alla domanda formulata dobbiamo partire dalla considerazione che la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 16 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con  l 8 aprile 2016, n. 49.

La norma, come osservato nella domanda, fa riferimento agli acquisti compiuti, in seno a procedure esecutive giudiziarie, individuali o concorsuali, entro il 30 giugno 2017 (infatti, l'originario comma terzo dell'art. 16, del D.L. 14/02/2016, che fissava il termine per poter usufruire delle citate agevolazioni al 31.12.2016 ed è stato prorogato al 30.6.2017 dall'art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232).

 

Orbene, poiché la norma fa riferimento ai trasferimenti compiuti entro quella data, e poiché in sede esecutiva il trasferimento della proprietà si determina con la pronuncia del decreto di trasferimento (in questo senso è giurisprudenza - tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272 - e la dottrina maggioritaria, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione - secondo alcuni - o con il versamento del saldo -secondo altri-), è a quest’ultimo che occorre avere riguardo.

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