asta asincrona telematica con due offerenti

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  • Ultimo messaggio 01 dicembre 2019
gbmassara@tiscali.it pubblicato 28 novembre 2019

due offerenti vogliono partecipare ad un'asta telematica.

come si fa?

inexecutivis pubblicato 01 dicembre 2019

Va detto a questo proposito che il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.

Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

A questo punto il mancato rispetto di questa disciplina potrebbe condurre a due conseguenze.

O l’unico offerente firmatario verrà considerato acquirente dell’intero, oppure (soluzione a nostro avviso più corretta) avendo l’offerente firmatario dichiarato di voler acquistare una porzione del lotto (cioè il 50%) e non il lotto intero, la sua offerta sarà dichiarata inefficace.

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