Asta aggiudicata ma pignoramento non rinnovato

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Tano2210 pubblicato 25 giugno 2018

Mi sono aggiudicato un immobile all'asta senza incanto. Dopo qualche giorno, dopo aver consegnato saldo e spese, mi ha chiamato il curatore dicendomi che molto probabilmente l'asta sarà annullata dal giudice dell’esecuzione perché il creditore procedente non ha rinnovato da un anno il pignoramento. Volevo chiedere se è possibile adesso che il giudice possa annullare l'aggiudicazione, se ci sono i margini per chiedere un risarcimento in quanto il curatore dovrebbe essere tenuto a controllare che la vendita possa aver luogo e se riavrò indietro quanto versato.

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inexecutivis pubblicato 26 giugno 2018

L'interrogativo posto è di assoluto rilievo, ed impone di affrontare una questione abbastanza delicata.

L'art. 62 della l. n. 69/2009 è intervenuto sull’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo di immobili introducendo, tra l’altro, due nuove norme nel codice civile: gli artt. 2668-bis e 2668-ter.

L’art. 2668-bis c.c., rubricato “Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale”, dispone che “la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data» e che «l’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.

L’art. 2668-ter c.c., rubricato “Durata dell’efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili”, si limita a prevedere che: “le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili”.

Per effetto di queste previsioni la durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, si allinea a quella dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria (artt. 2847 c.c.), della trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione (art. 563, ultimo comma, c.c.), nonché al termine – pur sempre ventennale - di prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, ultimo comma, 970, 1014, n. 1, 1073, primo comma c.c.), di prescrizione dell’ipoteca sui beni acquistati da terzi (art. 2880 c.c.), necessario per usucapire (art. 1158 c.c.).

All’indomani della entrata in vigore di queste norme, dottrina e giurisprudenza si sono poste il problema di verificare quali effetti producesse la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento sulle procedure esecutive.

Sul punto, mentre taluni ritenevano che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento avrebbe comportato l’estinzione della procedura, altri osservavano che l'omissione non era ostativa al prosieguo della procedura, ponendosi al più un problema di opponibilità ai terzi dell’acquisto dell'aggiudicatario; altri ancora ritenevano che, rilevato il decorso del ventennio, il Giudice avrebbe potuto assegnare un termine per la rinnovazione della trascrizione, non osservato il quale la procedura non poteva avere ulteriore corso.

 Con sentenza n. 4751 dell’11 marzo 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione ritenendo che la mancata rinnovazione della trascrizione comporta l’estinzione del giudizio, argomentando nel senso che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.

In motivazione, la Corte ha osservato che “la fattispecie della mancata rinnovazione della trascrizione in quanto determinativa dell'impedimento alla prosecuzione del processo dà luogo ad un fenomeno estintivo che, pur normativamente giustificato, il legislatore non ha inteso collocare sotto l'àmbito dell'art. 630 c.p.c.. Il potere officioso del giudice si deve allora estrinsecare certamente, sempre che non consti già ex actis la mancata rinnovazione, nell'invito a documentare se si è eseguita la rinnovazione ed eventualmente nell'assegnazione di un termine per documentare la rinnovazione (tempestiva), decorso il quale egli deve dichiarare che il processo esecutivo non può proseguire, perché è venuto meno l'effetto dell'originaria trascrizione del pignoramento ed esso stesso. Se si vuole, il contenuto potrà essere una formale dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ma senza parametrazione all'art. 630 c.p.c. Con la conseguenza che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, com'è accaduto nella specie, sarà suscettibile di controllo con il normale rimedio previsto contro i provvedimenti del giudice, cioè l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (e la stessa cosa dicasi per il provvedimento negativo).

La soluzione patrocinata, è stata poi confermata da Cass. Civ., sez. III, 29 luglio 2016 n. 15764.

Fatta questa premessa, e venendo alla domanda formulata, resta da chiedersi quale effetto produca la caducazione del pignoramento per decorso del termine ventennale sulle aggiudicazioni medio tempore intervenute. È opinione condivisa che questo effetto debba essere coordinato con la previsione di cui all’art. 632 c.p.c., a mente del quale “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore” e dell’art. 187 bis disp att c.p.c., il quale prevede che  in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Orbene, in applicazione dell’art. 632 c.p.c., dal cui tenore letterale si ricava il dato per cui lo spartiacque non va ricercato nella declaratoria di estinzione, che, come affermato dalla giurisprudenza, ha efficacia meramente ricognitiva (in questi termini Cass., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27545), quanto piuttosto nel momento in cui la causa estintiva si è verificata, l’aggiudicazione resta salva solo ove sia intervenuta nel ventennio di efficacia della trascrizione del pignoramento. Questa lettura, del resto, è conforme alla ratio della norma, la cui esigenza è proprio quella di salvaguardare l’acquisto dell’aggiudicatario il quale, essendo in condizione di verificare la trascrizione del pignoramento, ha diritto di vedersi trasferito il bene se al momento dell’aggiudicazione il processo non poteva dirsi estinto essendo il pignoramento ancora valido.

Viceversa, ove l’aggiudicazione sia avvenuta dopo lo spirare del ventennio, essa dovrà essere travolta dalla declaratoria di estinzione della procedura.

Rimane da dire in ordine alla sorte del prezzo versato dall’aggiudicatario il cui acquisto sia rimasto salvo in applicazione dell’art. 632 c.p.c. e dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c..

Secondo una prima opzione ricostruttiva detto ricavato dovrebbe essere restituito al debitore, in applicazione del secondo comma della disposizione codicistica di cui sopra si è detto. In questi termini si è pronunciato il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 20 dicembre 2017.

Si tratta tuttavia di una soluzione che non ci sentiamo di patrocinare. Invero, la previsione di cui all’art. 632 c.p.c.  nasce quale disciplina degli effetti dell’estinzione tipica della procedura (per rinuncia, inattività delle parti e mancata comparizione delle stesse all’udienza) sicché la sua operatività nei casi di estinzione “atipica”, non può sottrarsi ad un vaglio di compatibilità, tanto più che l’art. 187 bis disp. att. c.p.c., nell’estendere gli la portata dell’art. 632 ai casi di estinzione atipica, non afferma tout court l’applicabilità di questa norma alle ipotesi di estinzione atipica, ma compie una operazione di ritaglio, limitandosi ad affermare la stabilità dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.

Con riferimento all’estinzione per caducazione degli effetti del pignoramento va allora osservato che se essa è intervenuta dopo l’aggiudicazione, ciò vuol dire che la fase liquidatoria ha raggiunto il suo scopo, per cui non v’è ragione di escludere che la procedura possa procedere oltre con la distribuzione del ricavato. L’applicazione dell’art. 632 nella parte in cui prevede la restituzione in capo al debitore del ricavato dalla vendita si tradurrebbe in un inutile sacrificio delle ragioni creditorie, agganciandola ad un requisito (la trascrizione del pignoramento) che è funzionale alla vendita, non già alla distribuzione del ricavato.

Tano2210 pubblicato 26 giugno 2018

Grazie per la puntualissima risposta. E in merito alle altre domande posta? Ovvero se ci sono i margini per chiedere un risarcimento in quanto il curatore dovrebbe essere tenuto a controllare che la vendita possa aver luogo e se riavrò indietro quanto versato.

inexecutivis pubblicato 27 giugno 2018

Certamente quanto versato le verrà restituito (lo avevamo dato per scontato, e di questo ci scusiamo).

Quanto ai danni, essi, pur teoricamente richiedibili, sono a nostro avviso di difficile prova.

A nostro avviso, infatti, il danno risarcibile è quello da così detta "trattativa inutile", che tipicamente viene in rilievo in materia di responsabilità precontrattuale (art. 1337 cc). In questo caso il danno risarcibile è quello che deriva dala lesione dell'interesse negativo a non essere coinvolto in una procedura inutile, e si sostanzia essenzialmente nelle spese inutilmente sostenute per condurla e nella perditadi migliori occasioni di contratto (Cass. 8778/1994).

vortex17 pubblicato 22 luglio 2018

Salve, mi collego a questo post perché qualche tempo fa mi è successa una cosa simile che ancora però non ha trovato risoluzione da parte del giudice!

a marzo scorso mi sono aggiudicato un immobile sito al mare, dopo un paio di settimane ho versato il prezzo ed a maggio è stato firmato il decreto di trasferimento! 

Diversamente da quanto diceva il signore del post, nel mio caso l’ipoteca è scaduta il giorno prima dell’emissione del decreto di trasferimento. 

1. La mia domanda è: rischio anche io di non ottenere l’immobile oppure essendo la vendita  avvenuta prima della scadenza dell’ipoteca, la mia situazione è diversa?

2. Quando parlate di “quanto piuttosto nel momento in cui la causa estintiva si è verificata, l’aggiudicazione resta salva solo ove sia intervenuta nel ventennio di efficacia della trascrizione del pignoramento“, per aggiudicazione intendete il momento in cui avviene l’asta oppure il perfezionamento...e quindi la data del decreto di trasferimento?

ci tengo anche a precisare che al momento le chiavi dell’immobile sono ancora nelle disponibilità del vecchio proprietario e che il delegato si rifiuta di farsele consegnare poiché, ad opinione sua, la procedura è bloccata per via dell’opposizione proposta dal vecchio proprietario per i motivi appena riportati.

 

grazie in anticipo

 

inexecutivis pubblicato 24 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che nel caso prospettato l'aggiudicazione, a nostro avviso, rimarrà ferma e quindi l'aggiudicatario non avrà problemi.

Invero, stando al tenore della domanda, il ventennio è decorso per l'iscrizione dell'ipoteca, laddove invece possibili problemi si verificano con riferimento al pignoramento.

Comunque, anche laddove nella domanda vi fosse un errore, nel senso che in realtà i 20 anni sono decorsi per il pignoramento e non per l'ipoteca, la nostra risposta non cambia perché il termine è spirato dopo l'aggiudicazione, da identificarsi nel momento (precedente al decreto di trasferimento) in cui l'aggiudicatario, all'esito della gara (o anche indipendentemente da essa) risulta il miglior offerente.

Ciò, ribadiamo, in applicazione dell’art. 632 c.p.c., a mente del quale “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore” e dell’art. 187 bis disp att c.p.c., il quale prevede che  in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

vortex17 pubblicato 26 luglio 2018

Nel ringraziarvi innanzitutto per la cortese e celere risposta, credo che sia doveroso chiarire una domanda posta in malo modo al fine di aiutare altri utenti con una problematica simile.

come acutamente da voi sottolineato, il problema si basa sulla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare.

gli opponenti chiedono di dichiarare l’improcedibilità della procedura esecutiva e/o nullità con effetti ex tu c di tutti gli atti di tale procedura nonché l’estinzione della suddetta.

avendo già dato ampia risposta alla mia prima e più importante domanda, adesso mi chiedo:

è normale che a distanza di più di un anno e mezzo io non abbia ancora la disponibilità dell’immobile? E soprattutto, è normale che tale immobile sia rimasto nelle mani degli occupanti e che il professionista delegato non abbia ritirato le chiavi lasciandolo in balia dei predetti? Potrei operare in qualche modo al fine di risolvere la questione in maniera rapida?

sarebbe importante (e ve ne sarei davvero grato) per me ricevere validi consigli in maniera da chiudere celermente questa opposizione perché mi sembra davvero ridicolo..e forse solo in Italia può succedere che un tizio acquisti un bene all’asta e non ne abbia l’immediata disponibilità, ma soprattutto, sembra davvero difficile credere che un giudice non sia in grado di risolvere una questione simile in un anno e mezzo a causa di continui rinvii...sarà forse troppo impegnata!!

vi ringrazio ancora una volta e mi scuso per lo sfogo!

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2018

Comprendiamo lo sfogo, del tutto giustificato.

Purtroppo i tempi della giustizia italiana sono tra i più lenti d'Europa, pur avendo nel nostro paese i magistrati più laboriosi e oberati. La ragione di questo risiede nel fatto che il carico di lavoro che essi devono sopportare è imparagonabile rispetto a quello degli altri colleghi europei.

Detto questo, in linea generale il trasferimento dell'immobile ad opera del decreto di trasferimento comporta l'insorgenza, in capo all'aggiudicatario ormai nuovo proprietario, del diritto ad ottenere la consegna del bene.

Infatti, secondo la giurisprudenza, "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore" (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Detto questo, è chiaro che in presenza di una opposizione in cui si contesta l'aggiudicazione, il professionista delegato (che all'obbligo di consegna è tenuto) temporeggia in attesa della definizione della vicenda.

Tano2210 pubblicato 09 settembre 2018

Il giudice dell’esecuzione alla fine ha annullato l'aggiudicazione ordinando la restituzione delle somme. È possibile chiedere qualche risarcimento a creditori o delegato?

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2018

Rispondiamo al quesito affermando che il professionista delegato il quale ponga in vendita il bene nonostante la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento potrebbe essere chiamato a rispondere. Usiamo il condizionale poichè la questione, nel caso di specie, ci sembra dubbia in quanto la caducazione automatica della procedura per effetto della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento non è, come abbiamo visto, del tutto condivisa in dottrina.

In via generale, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato (sebbene in una fattispecie del tutto diversa, nella quale non venivano in rilievo profili di responsabilità del delegato) che per gli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario, sono tali per cui l’offerente deve poter fare affidamento sulla loro correttezza (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).

Sulla scorta di questi dati probabilmente esiste un margine per affermare la responsabilità del professionista delegato

Essa, secondo noi, va limitata alle spese sostenute per partecipare alla vendita, ed alla perdita di migliori occasioni contrattuali (di cui chiaramente andrà offerta una prova rigorosa) poiché si tratta di una responsabilità probabilmente assimilabile alla responsabilità così detta precontrattuale, nella quale viene tutelato l'interesse di una parte a non essere coinvolta in trattative inutili o inefficaci.

Ci si deve infine interrogare, e la questione ad oggi rimane dubbia, se a queste ipotesi possa applicarsi la previsione di cui all'art. 1227 c.c., a mente del quale il risarcimento del danno deve essere diminuito se vi ha concorso il fatto colposo del danneggiato, mentre va del tutto escluso in riferimento ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

La questione, infatti, a nostro parere si pone poiché i registri immobiliari sono pubblici, sicché l'offerente può agevolmente consultarli per verificare una serie di informazioni, tra le quali la validità temporale della trascrizione del pignoramento.

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