Salve vorrei sapere se l'assegnazione di un immobile da parte del creditore pignorante può essere chiesta al giudice prima della vendita all'asta e quindi in sostituzione alla vendita.
Salve vorrei sapere se l'assegnazione di un immobile da parte del creditore pignorante può essere chiesta al giudice prima della vendita all'asta e quindi in sostituzione alla vendita.
La risposta alla sua domanda riposa nell’art. 588 c.p.c., a mente del quale “Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo”.
I riferimenti alla vendita con incanto, contenuti nella originaria formulazione dell'art. 588 cpc, sono stati eliminati dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, sicché l'istanza di assegnazione è oggi ammissibile (ma questa era l'opinione prevalente anche all'indomani del d.l. 132/2014) anche in relazione alla vendita senza incanto.
Quanto poi ai rapporti tra istanza di assegnazione e la vendita, essi sono regolati dagli arti 572 e 573 c.p.c., nel senso che l’istanza assegnazione prevale sull’aggiudicazione tutte le volte in cui il prezzo di vendita raggiunto all’esito della gara tra gli offerenti, o proposto dall’unico offerente, sia inferiore al prezzo base.