Buongiorno,
vorrei sapere se è possibile per il creditore procedente presentare l'istanza per la assegnazione dei beni mobili pignorati, dopo il primo incanto andato deserto.
Ringrazio e saluto cordialmente
Buongiorno,
vorrei sapere se è possibile per il creditore procedente presentare l'istanza per la assegnazione dei beni mobili pignorati, dopo il primo incanto andato deserto.
Ringrazio e saluto cordialmente
Per rispondere alla domanda è necessario muovere dalla previsione di cui all’art. 588 c.p.c. il quale dispone che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo. I riferimenti alla vendita con incanto, contenuti nella originaria formulazione dell'art. 588 cpc, sono stati eliminati dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, sicché l'istanza di assegnazione è oggi ammissibile (ma questa era l'opinione prevalente anche all'indomani del d.l. 132/2014) anche in relazione alla vendita senza incanto.
Sulla scorta di questo dato normativo riteniamo che l’istanza di assegnazione presentata dopo la vendita non possa possa essere accolta, se non dopo la celebrazione del secondo esperimento, e solo nel caso in cui lo stesso sia andato deserto, oppure non si raggiunga un prezzo almeno uguale al prezzo base.