Assegnazione

  • 137 Viste
  • Ultimo messaggio 07 giugno 2021
eagle50 pubblicato 06 giugno 2021

Buongiorno vorrei chiederVi delucidazione su quanto scritto nell’art. 589 cpc e più precisamente - 

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Navigando in internet alcuni siti riportano le frasi: si offre…omissis alle spese di esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quell’offerente, non ho capito quali siano crediti aventi prelazione anteriori ecc. se è la banca quale può essere il suo credito SE tutto o in parte la somma prestata alla impresa. Per crediti aventi diritto sono anche gli altri creditori? PER ESEMPIO EQUITALIA? Non mi è per niente chiara sulla indicazione dell’art. e sono molto confuso se presentare una istanza a meno. Potete Voi darmi una delucidazione in merito? Grazie

 

inexecutivis pubblicato 07 giugno 2021

 L’art. 588 c.p.c. dispone che “ogni creditore”, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

A norma del successivo art. 589 c.p.c. (e dell’art. 506 c.p.c.) il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l’importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell’offerente.

Fermo restanti questi limiti, l’offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.

Dunque, al fine di stabilire l’importo dovuto occorrerà verificare in primo luogo se vi sono intervenuti o meno, e così:

se vi sono altri intervenuti, l'offerta deve essere uguale o superiore alle spese di esecuzione ed agli eventuali crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente e, comunque, non inferiore al prezzo base d'asta;

se vi sono creditori intervenuti di pari grado, l’importo dell’assegnazione dovrà anche tener conto della misura con cui questi soggetti concorrerebbero all’assegnazione (nei limiti del prezzo di vendita)

se non vi sono intervenuti, l'offerente può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese (art. 589, 2° co., nella sua nuova formulazione);

se non vi sono altri intervenuti ed il credito in linea capitale è superiore al valore del bene, la richiesta di assegnazione avviene senza l'offerta di alcun conguaglio.

Close