Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che purtroppo, in ragione della emergenza epidemiologica in atto, tutto diventa molto, molto più difficile. In una situazione ordinaria, infatti, il custode si sarebbe certamente attivato per la liberazione anticipata dell’immobile con il cambio della serratura.
Infatti, per effetto delle disposizioni introdotte dal d.l. 18/2020, le attività all'interno degli uffici giudiziari sono estremamente ridotte virgola e si procede esclusivamente allo svolgimento di quelle attività di assoluta urgenza. Tutto il resto è ad oggi sostanzialmente fermo.
Cerchiamo comunque di porre qualche punto fermo. In primo luogo l'emergenza sanitaria in atto non dispensa i custodi dall'obbligo di conservazione del bene. I tribunali stanno sospendendo l'esecuzione degli ordini di liberazione già emessi, ma hanno disposto (più o meno su tutto il territorio nazionale) che si proceda comunque in relazione a quegli immobili per i quali sia già intervenuta l’aggiudicazione ed il pagamento del prezzo. In una situazione di questo tipo, allora, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il custode rappresentandogli la situazione, che la invitiamo documentare con fotografie dello Stato dei luoghi.
Un ulteriore passo che suggeriamo di compiere è quello di depositare una istanza al giudice dell'esecuzione nella quale si rappresenta la situazione e si chiede la revoca dell'aggiudicazione con restituzione della somma versata. Non è detto che questa istanza venga accolta perché la giurisprudenza della Cassazione applica in modo rigoroso il concetto di aliud pro alio all’interno dell’esecuzione forzata, ma è un tentativo che potrebbe compiersi proprio in ragione della situazione di carattere eccezionale in atto.
In particolare, osserviamo che ai sensi dell’art. 2922 c.c., nella vendita esecutiva trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.
Questa previsione riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato:
1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;
2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;
3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa (e non semplicemente resa più onerosa) la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.
Tale speciale disciplina, che si giustifica in ragione delle peculiarità della vendita forzata (che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente l'interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario) non lascia tuttavia privo di tutela l’aggiudicatario.
Chiaramente una richiesta di questo tipo dovrà essere quanto più possibile documentata, dando secondo del fatto che il bene che sarà trasferito è un bene assolutamente è radicalmente diverso da quello per il quale è intervenuta la aggiudicazione.
In ogni caso non può escludersi una responsabilità del custode. Invero, la giurisprudenza ha infatti più volte affermato (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; 30 giugno 2014, n. 14765.) che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso”.