Asportazione cose mobili e possesso delle chiavi da parte del terzo (divenuto creditore)

  • 198 Viste
  • Ultimo messaggio 05 aprile 2021
jogiorginho86 pubblicato 02 aprile 2021

Buongiorno,

vorrei un chiarimento per cortesia.

Sono stato nominato custode (e successivamente anche delegato) in una procedura esecutiva immobiliare.

All'esito del primo sopralluogo, con contestuale immissione di possesso, ho rinvenuto in talune autorimesse pignorate, la presenza di beni non di proprietà dell'esecutato bensì di terzi.

In particolare il terzo in questione, presente durante il sopralluogo, ha riferito di essere stato autorizzato in tal senso a titolo di cortesia dall'esecutato, circostanza confermata da quest'ultimo. 

Inoltre allo stesso terzo era stato affidato "l'incarico" da parte dell'esecutato di curare i rapporti con il sottoscritto nonché con l'esperto stimatore (il debitore risiede infatti in altra regione e avrebbe avuto difficoltà a raggiungere gli immobili pignorati in casi di necessità) tant'è che lo stesso è altresì in possesso delle chiavi.

Ora quel terzo, è intervenuto nella procedura escutiva vantando oltretutto un ingente credito nei confronti dell'esecutato.

La mia domanda è la seguente: è preferibile ordinare (tramite il suo legale) l'asportazione delle cose mobili di proprietà del terzo (divenuto creditore) immediatamente?

Oppure è sufficiente che lo stesso mi renda una dichiarazione con cui s'impegna a sgomberare i locali a semplice richiesta?

Ciò in vista delle eventuali visite da parte di potenziali acquirenti...

E per quanto riguarda le chiavi: lui ne era in possesso in quanto mandatario dell'esecutato ma oggi è divenuto  parte della procedura.

Come sarebbe più opportuno agire?

Chiedere se ha restituito le chiavi al debitore o provvedere direttamente alla sostituzione delle (sono 12 immobili pignorati) serrature?

Mi scuso per essermi dilungato.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

RIngrazio anticipatamente.

Cordiali saluti.

inexecutivis pubblicato 05 aprile 2021

 Per rispondere alla domanda formulata occorre premettere che l’occupazione “a titolo di cortesia” è in realtà assimilabile ad un comodato gratuito. Ergo, esso è inopponibile alla procedura.

Trib. Torino Sez. III Ord., 07-05-2007, ha condivisibilmente affermato che “Il contratto di comodato stipulato dal precedente proprietario in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene; e ciò in quanto, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. In ogni caso, un comodato non è opponibile all'aggiudicatario di un immobile acquistato in sede di vendita forzata nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare; ed invero, l'art. 2923, co. 1, c.c. consente l'opponibilità all'acquirente delle sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento".

Argomenti in questo senso si ricavano anche da Cass. 11424/1992.

Il medesimo concetto si ricava anche dalla lettura di Cass. sez. I, 30.7.2009, n. 17735, la quale ha confermato la sentenza della corte di appello di Napoli che aveva ritenuto inopponibile al fallimento il contratto di comodato stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ritenendo inapplicabile l’art. 2923 c.c., il quale regola esclusivamente le condizioni di opponibilità della locazione.

In particolare, la sentenza afferma che pur in presenza di una detenzione che abbia data certa, ove non si provi che quella detenzione ha titolo in un contratto di locazione, non può trovare applicazione l’art. 2923 c.c. (che introduce un elemento di certezza in ordine alla anteriorità, sulla linea di quanto prevede in via generale l'art. 2704 c.c.) essendo la detenzione compatibile anche con altri rapporti, compreso quello di comodato.

Questa soluzione è del resto coerente con l’unanime convincimento dottrinario, secondo cui al comodato, stante la sua gratuità e precarietà, non è applicabile la disciplina dell’art. 2923.

Va quindi affermato, in primo luogo, che l’occupante in questione è un occupante “sine titulo”.

Va poi ulteriormente premesso che il custode ha l’obbligo di amministrare e conservare la cosa pignorata, ai sensi dell’art. 65 c.p.c..

Riteniamo dunque che egli debba acquisire una copia delle chiavi degli immobili pignorati, anche al fine di assicurare il diritto di visita dei potenziali offerenti.

Ricostruito il quadro, e venendo ad ulteriori elementi di specificazione, il comportamento del custode cambia a seconda che sia stato o meno emesso l’ordine di liberazione.

Se così fosse, non ci sono alternative: il custode deve non solo acquisire la disponibilità dei beni sostituendo le serrature, ma anche assicurarsi che essi siano liberi da cose. A tal fine dovrà agire nei termini prescritti dall’art. 560, intimando al terzo di asportarli ed assegnandogli un termine di 30 giorni, salvo situazioni di urgenza, decorsi i quali i beni si intenderanno abbandonati.

Close