art 586 del cpc

  • 818 Viste
  • Ultimo messaggio 17 settembre 2020
emavia1973 pubblicato 14 marzo 2019

Buongiorno, circa la possibilità del giudice di annullare una aggiudicazione dopo rialzi che hanno raggiunto un prezzo di poco inferiore al prezzo base.

Leggiamo 2 interpretazioni e sentenze discorsi.

In alcune si parla di correttezza della gara al rialzo dell asta. Se regolate, diventa irrilevante il prezzo di mercato.

In altre invece, si basa sul valore notevolmente inferiore alla perizia, che magari non riflette nenache il reale valore del bene.

Come comportarsi? Esiste una discrezionalità ed ogni giudice decide se interpretare l articolo in un modo o nell altro? Sono quasi antitetici.

Grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 18 marzo 2019

Il fatto che ci sia stata una gara che ha visto una serie di rilanci non vuol dire, di per sé, che la procedura esecutiva sia stata regolare. Se tratterebbe, infatti, di un'affermazione che si presterebbe ad infinite strumentalizzazioni (si pensi, ad esempio, al turbatore d'asta seriale che faccia depositare offerte di acquisto ad una serie di soggetti compiacenti con i quali concorda anche i rilanci).

Detto questo, occorre guardare all'art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice può non procedere all’aggiudicazione “quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”.

Questa norma pone, evidentemente, l’interrogativo di comprendere quale si il prezzo giusto, in relazione al quale il Giudice può non aggiudicare quando l’offerta presentata sia “notevolmente” inferiore a quello.

In questa direzione è significativo che il testo dell’attuale art. 586 risulti dalle modifiche apportate dall'art. 19-bis della legge 203 del 1991(recante "provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), dal che si ricava il precipitato per cui esso, sebbene formalmente modellato sulla previsione di cui all'art. 108 della legge fall., persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari.

Ed allora, il “prezzo giusto” è quello che in sede di vendita esecutiva si sarebbe conseguito in condizioni di non interferenza di fattori devianti, con l’ulteriore conseguenza che la vendita può essere sospesa quando il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello.

In siffatti termini si è espressa la giurisprudenza, osservando che “La norma di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (come novellata dall'art. 19-bis della legge 203 del 1991), secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", è formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 della legge fall., ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attesane la collocazione nel più generale contesto della citata legge n. 203 del 1991, ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"). Ne consegue che l'individuazione della nozione di "giusto prezzo" presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), così che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di "notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma”. (Cass. Sez. 3, 23.2.2010, n. 4344 del 23/02/2010), e che “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015).

emavia1973 pubblicato 18 marzo 2019

Certo lo capisco. In questo caso sembra che il fattore illecito criminale sia stato il far notare all aula, prima della gara, nello spazio consentito alle osservazioni, che avviso è ordinanza avevano errori nelle date e negli orari. Il delegato, esce dall aula, si consulta col giudice e torna dicendo che gli errori da me rilevati erano ininfluenti, irrilevanti.

X ciò da inizio alla gara che si conclude, nel pieno silenzio, con una aggiudicazione.

Rilevare, esporre e paventare il ricorso a che legali prima della gara, ottenendo peraltro già un giudizio di irrilevanza da giudice è delegato... può essere considerato motivo di annullamento?

Per di piu che non ritengo vi sia il minimo sospetto che senza ciò il prezzo di aggiudicazione sarebbe stato molto superiore, elemento fondamentale per usare l art 856

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2019

Se il procedimento di vendita è affetto da errori che ne abbiano inficiato la regolarità (a prescindere dal prezzo raggiunto), nulla esclude che il giudice, re melius perpensa, revochi l'aggiudicazione. Si tratta, peraltro, di una possibilità a nostro avviso assolutamente condivisibile, la quale pone la procedura al riparo da possibili errori non rilevati (o non ritenuti decisivi) nell'immediato, anche in considerazione del fatto che un procedimento di vendita viziato la esporrebbe al pericolo di annullamento ai sensi dell'art. 2922 c.c., a norma del quale La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”, cona la conseguenza che, di contro, se la procedura esecutiva è affetta da vizi procedurali che hanno riguardato il procedimento di vendita e che sono stati tempestivamente denunciati con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’accoglimento dell’opposizione è idonea a travolgere anche il provvedimento di aggiudicazione ed il relativo decreto di trasferimento.

Del resto, in casi di assoluta gravità (mancato versamento del saldo prezzo) è stato affermato che In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011).

emavia1973 pubblicato 20 marzo 2019

Sapendo che potevano essere motivi di annullamento ho posto i quesiti. Proprio per questo motivo. Comunque esistono sentenze che, sulla base reclami su errori di date e orari, sono state respinte.

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2019

In effetti non è detto che l'eventuale opposizione agli atti esecutivi sia accolta. Invero, l’opposizione non può essere accolta quante volte l’opponente lamenti l’asserita violazione di regole processuali, senza allegare quale specifico interesse sostanziale meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico sarebbe stato leso (Cass., sez. III, 30 giugno 2014, n. 14774).

emavia1973 pubblicato 24 marzo 2019

Ritengo il mio un caso paradigmatico meritevole di approfondimento in questa comunità.

Gli errori sono della procedura ( errori in date e orari sull avviso) Un partecipante pone il quesito al delegato, si consulta col giudice. Al.rientro dice che gli.errori rilevati sono ininfluenti. Tutte le offerte pervenute erano regolari. Avvia la gara e aggiudicano.

Annullano l aggiudicazione perché ritengono che i rilievi abbiano influenzato la gara.

Ovviamente farò ricorso.

Dimostrerò che gli errori ci sono, sono nei documenti del procedimento.

Ma possono essendosi gia espressi nel merito, considerare gli errori tali da annullare la.gara xche rilevanti?

Qui nn c è stato alcun ricorso dalle parti ma un tentativo di annullamento dell aggiudicazione da parte del giudice per un fattore deviante che avrebbe determinato un prezzo basso di aggiudicazione secondo l art 586.

Invece...

1 Gli errori ci sono 2 sono stati fatti notare prima della gara 3 il delegato ha risposto circa gli stessi prima dell avvio dell esperimento 4 l.esperimento è stato svolto in assoluto silenzio con 18 rilanci.

A mio avviso nn vi sono estremi per annullamento invocando l.art 586.

Ricorrero sicuramente a questo decreto del giudice.

Mi chiedo se il giudice possa considerare la gara nulla considerando oggi rilevanti gli errori presenti nella documentazione che in precedenza ha ritenuto irrilevanti.

Il risultato.nn cambierebbe e farei 1 ricorso inutile. Nessuno ha fatto ricorso. È una iniziativa della procedura.

Rilevati gli errori ho dichiarato di volermi ritirare e che avrei fatto ricorso per via di questi errori. Dopo il delegato ha ritenuto la mia offerta irrevocabile è che gli errori fossero irrilevanti.

Stante questi 2 dati (offerta non revolabile/ risposta del giudice e delegato sulla irrilevanza degli errori) ho deciso di partecipare e ho vinto.

Grazie se vorrete rispondermi

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2019

Come abbiamo detto, il fatto che ci sia stata una gara che ha visto una serie di rilanci non vuol dire, di per sé, che la procedura esecutiva sia stata regolare. Se tratterebbe, infatti, di un'affermazione che si presterebbe ad infinite strumentalizzazioni (si pensi, ad esempio, al turbatore d'asta seriale che faccia depositare offerte di acquisto ad una serie di soggetti compiacenti con i quali concorda anche i rilanci).

Abbiamo altresì detto che se il procedimento di vendita è affetto da errori che ne abbiano inficiato la regolarità (a prescindere dal prezzo raggiunto), nulla esclude che il giudice, re melius perpensa, revochi l'aggiudicazione.

Dunque, impugnare la revoca dell'aggiudicazione solo in ragione del fatto che le irregolarità segnalate erano state ritenute ininfluenti ad una prima analisi ci semba non bastevole allo scopo.

emavia1973 pubblicato 16 settembre 2020

Buonasera. Sono stato accusato di turbativa d asta. Dopo interrogatorio di garanzia sono stato scagionato. Anche pm e giudice penale hanno ritenuto il mio comportamento lecito. Avevo vinto l asta regolarmente. Ho fatto opposizione alla revoca della aggiudicazione ma l immobile è stato messo nuovamente all asta ed è stato aggiudicato da una altra persona.

Ora il procedimento di impugnazione è ancora in corso. Essendo già stato assegnato l immobile ad altra persona, come si calcola il danno che ho subito per la revoca della aggiudicazione? Essendo decaduta l.accusa di turbativa d asta dovrebbero decadere le motivazioni che hanno spinto ad annullare la mia aggiudicazione, che era regolare e quindi spero di vincere il procedimento di revoca della mia aggiudicazione.

Ma come si calcola l eventuale danno cagionato da una revoca sbagliata?

Grazie

emavia1973 pubblicato 16 settembre 2020

Speravo sinceramente di poter fruire dell immobile ma purtroppo lo hanno rimesso all asta ed è stato vinto da una altra persona

inexecutivis pubblicato 17 settembre 2020

Non siamo del tutto convinti del fatto che possa essere ipotizzato un danno da revoca illegittima dell'aggiudicazione. Invero, se il bene è stato posto nuovamente in vendita l'offerente originariamente escluso avrebbe potuto ripartecipare. Detto questo, non siamo in grado di offrire indicazioni ulteriori, per le quali occorrerebbe un approfondito studio degli atti processuali.

emavia1973 pubblicato 17 settembre 2020

Grazie per la risposta.

Buona giornata

inexecutivis pubblicato 17 settembre 2020

grazie a lei!

Close