Art. 41 TUB

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  • Ultimo messaggio 21 giugno 2020
giusca pubblicato 09 aprile 2020

Quale professionista delegato alla vendita, ho inserito nell'avviso di vendita, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita del Giudice dell'Esecuzione, la seguente previsione: " ... Qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (Testo Unico Bancario), ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; ove l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà anzidetta, dovrà, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), corrispondere direttamente al creditore fondiario, procedente o intervenuto (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all’art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993), entro il termine indicato nell’offerta per il pagamento del saldo e senza attendere il prosieguo della procedura e la gradazione dei crediti, la parte del prezzo corrispondente al credito dell’istituto mutuante per capitale, accessori e spese nonché l’eventuale residuo sul conto corrente bancario, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudicedell’Esecuzione, che il professionista delegato avrà provveduto ad aprire. Il creditore fondiario, pertanto, dovrà far pervenire al professionista delegato, entro e non oltre cinque giorni prima della data fissata per la vendita, la propria nota di precisazione del credito, con il dettaglio del capitale, rate scadute, interessi e spese, (indicante la somma che dovrà essere versata dall’aggiudicatario e le modalità del versamento) con espressa avvertenza che, in difetto, l’aggiudicatario verserà il saldo del prezzo secondo le modalità ordinarie."

Accadeva poi che dopo la data dell'aggiudicazione ma prima di quella del versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il creditore fondiario spiegava intervento nella procedura chiedendo l'applicazione dell'art. 41 TUB. L'aggiudicatario versava comunque il saldo del prezzo sul conto della procedura.

La mie domande sono le seguenti: è stato corretto versare l'importo sul conto della procedura? Se si, adesso il modo giusto di procedere è chiedere apposita autorizzazione al Giudice dell'Esecuzione a versare alla Banca l'importo che le spetta in via diretta senza attendere la graduazione dei crediti e la distribuzione delle somme ricavate?

Infine, il fatto che la Banca agisca quale mandataria della cessionaria del credito cambia qualcosa?

Grazie per l'aiuto.

 

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inexecutivis pubblicato 13 aprile 2020

Com’è noto, a norma dell’art. 41, comma quarto, TUB “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

Come si vede, il versamento diretto del saldo prezzo in favore del creditore fondiario deve essere disposto (a nostro avviso) dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita. La conclusione ci sembra imposta ove si raffronti questa norma con quella di cui al precedente terzo comma, laddove invece non è previsto (a proposito del versamento diretto in favore del creditore fondiario delle rendite prodotte dal bene pignorato) l’adozione di una disposizione in tal senso da parte del giudice dell’esecuzione.

Nel caso prospettato, dunque, l’istituto del versamento diretto doveva trovare applicazione.

Quanto alle modalità di esecuzione del versamento diretto, nel silenzio della legge alcuni tribunali hanno adottato il sistema di far versare all’aggiudicatario il saldo prezzo comunque sul conto della procedura; a questo punto il professionista delegato, previa richiesta di precisazione del credito al creditore fondiario, provvede al versamento in suo favore di quanto dovuto. La soluzione, sebbene non del tutto conforme alla lettera della legge, sembra condivisibile in quanto consente un ordinato svolgimento della procedura, ed evita che una fase delicata della medesima (qual è il versamento del prezzo) si svolga fuori dal controllo del Giudice dell’esecuzione.

Una diversa soluzione suggerisce di individuare un doppio termine: uno al creditore fondiario per determinare, prima o successivamente all’aggiudicazione, il suo credito, ed uno all’aggiudicatario – decorrente dalla comunicazione di quantificazione del credito fondiario - per il versamento della somma.

Detto questo, ci pare di capire che il creditore fondiario non si sia attenuto alla prescrizione contenuta nell’ordinanza di vendita (che costituisce lex specialis del procedimento liquidatorio) e dunque bene ha fatto l’aggiudicatario a versare il saldo sul conto della procedura.

A questo punto, tuttavia, poiché la precisazione del credito è intervenuta riteniamo che il professionista delegato debba procedere a trasferire in favore del creditore fondiario senza attendere il piano di riparto, poiché lo scopo della Norma è proprio quello di attribuire al creditore fondiario una posizione di vantaggio consistente nella riscossione anticipata, per quanto provvisoria, del proprio credito.

sophia pubblicato 16 giugno 2020

gentilissimi,

spero possiate aiutarmi, è la prima volta che sono stata nominata delegata alla vendita, in sostituzione, tra l'altro, di un precedente delegato che ha seguito tutta la procedura (procedura in cui sono stati venduti altri lotti e dove ci sono diversi creditori di cui uno intervenuto sulla base di mutuo ex art. 38 tub).

a dicembre aggiudico l'ultimo lotto di una prcedura (l'avviso era stato redatto dal precedente delegato). 

Entro un mese dall'aggiudicazione comunico all'aggiudicatario quanto dovuto per saldo prezzo e fondo spese e l'iban della procedura per il versamento. 

Senonchè 25 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento il cessionario del creditore fondiario mi notizia per telefono che vorrebbe ricevere il pamento diretto ex art. 41 tub (l'ordinanza di vendita prevedeva il pagamento diretto). Gli chiedo dunque di comunicarmi le coordinate e di precisarmi il credito.

Non ricevendo nessuna comunicazione, dopo due giorni, invio una pec chiedendo la precisazione del credito e i dati per il versamento assegnando il termine di 15 giorni.

Proprio il 15' giorno dopo la richiesta, l'aggiudicatario alle 9.30 di mattina effettua il pagamento del saldo prezzo sul conto della procedura che gli avevo comunicato. E alle 11.30 dello stesso giorno il creditore (con un avvocato diverso da quello costituito) mi invia una mail con l'iban per il pagamento diretto ma senza la precisazione del credito o i conteggi ex 2855.

Preciso che nelle precedenti  vendite seguite dal precedente delegato il saldo prezzo è sempre stato pagato alla procedura e mai direttamente al creditore ex art. 41 tub. Preciso poi che parte delle somme delle precedenti vendite devono essere ancora distribuite (c'è stata solo una distribuzione parziale).

Le mie domande sono: 

1. posso procedere io a "girare" il pagamento ricevuto dall'aggiudicatario al creditore fondiario anche se non ha precisato il credito?

2. se si,  devo chiedere autorizzazione al giudice per "girare" al creditore il saldo prezzo (accantonata una parte per le spese in prededuzione e a carico della massa) o posso procedere senza autorizzazione?

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 17 giugno 2020

L’analisi della questione prospettata deve prendere le mosse dalla lettura dell’art. 41, comma quarto, TUB, a norma del quale “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

Nel silenzio della norma si pone nei vari tribunali il problema di determinare le modalità attraverso le quali il versamento diretta debba essere eseguito.

A questo proposito, alcuni uffici giudiziari hanno adottato il sistema di far versare all’aggiudicatario il saldo prezzo comunque sul conto della procedura; a questo punto il professionista delegato, previa richiesta di precisazione del credito al creditore fondiario, provvede al versamento in suo favore di quanto dovuto. La soluzione, sebbene non del tutto conforme alla lettera della legge, sembra condivisibile in quanto consente un ordinato svolgimento della procedura, ed evita che una fase delicata della medesima (qual è il versamento del prezzo) si svolga fuori dal controllo del Giudice dell’esecuzione.

Una diversa soluzione suggerisce invece di individuare un doppio termine: uno al creditore fondiario per determinare, successivamente all’aggiudicazione, il suo credito, ed uno all’aggiudicatario – decorrente dalla comunicazione di quantificazione del credito fondiario - per il versamento della somma.

Entrambe le soluzioni operative prospettate richiedono comunque che, stabilire quale importo dovrà essere versato al creditore fondiario occorrerà preliminarmente, che il creditore siano invitati a depositare in cancelleria (o a fornire al professionista delegato) una nota riepilogativa di credito. Attraverso essa il creditore assolve all’onere di dimostrare le ragioni giustificatrici del proprio credito; a questo onere si accompagna il potere, del giudice, di fissare il termine entro cui esso deve essere assolto, con la precisazione, formulata da Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, che questo potere deve essere riconosciuto anche al professionista delegato, salvo contrarie disposizioni contenute nell’ordinanza di delega.

In questa sentenza la Corte ha osservato che “la potestà del giudice di fissare un termine per ordinare la relativa attività e consentire l'ordinato e coerente sviluppo del processo trova fondamento nell'art. 152 cod. proc. civ., da interpretarsi nel senso che solo il termine perentorio può essere dal giudice fissato a pena di decadenza, mentre gli altri termini, ordinatori o acceleratori o dilatori, ben possono ricondursi alla sua generale potestà di direzione del processo, riconosciutagli, nel processo esecutivo, dal richiamo all'art. 175 operato dall'art. 484 cod. proc. civ.: pertanto, del tutto legittimamente egli esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando, tra l'altro, i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali”.

Aggiunge la pronuncia che “a complemento funzionale di questo potere generale del giudice, è agevole configurare un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall'art. 88 cod. proc. civ., che si estrinseca in un'attività di somministrazione di documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta di quelli comporti l'irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo, mediante la dispersione o la vanificazione di attività complesse e implicanti dispendio di ingenti energie processuali invece comunque espletate, con una vera e propria distorsione dalle finalità del processo esecutivo medesimo e, quindi, in ultima analisi con un suo abuso. Si tratta, in sostanza, né più né meno dell'estrinsecazione, in questa fase subprocedimentale, dell'onere - in senso tecnico - di dimostrazione delle ragioni giustificatrici del proprio credito, già elaborato perfino nel più elastico regime previgente, riferito al momento in cui l'attività di predisposizione del progetto di distribuzione si avvia e necessita appunto e indefettibilmente di quei dati per potere ricostruire come esistente il diritto che aspira al concorso, prima ancora di calcolarne l'entità e di ripartirla se del caso tra eventuali classi di privilegio e in chirografo.

Orbene, poiché in occasione del versamento dovuto al creditore fondiario vengono in rilievo essenzialmente le medesime esigenze, riteniamo che in difetto di una nota di precisazione del credito il delegato dovrà astenersi dal versare la somma in favore di questi.

sophia pubblicato 17 giugno 2020

Vi ringrazio molto, non sapevo cosa fare.

Ho detto al creditore quanto mi avete detto Voi, e il creditore mi dice che

1) dagli atti della procedura e dalla precedente precisazione del credito fatta in sede di distribuzione parziale si evince che il credito privilegiato è comunque maggiore del saldo prezzo 

2) comunque, essendoci atre somme da ripartire, se dovessi sbagliare potrei compensare e insiste, pertanto affnchè gli trasferisca il prezzo. 

C'è da dire che gli altri creditori (procedente e intervenuti di cui uno ipotecario) mi hanno precisato il credito, solo il creditore fondiario  non me lo ha precisato. 

Quesito: Mi confermate che, anche se dagli atti (atto di intervento e precedente precisazione del credito fatta tre anni fa) risulta che il credito privilegiato è maggiore del saldo prezzo io delegato non posso comunque trasferire il saldo prezzo ricevuto (trattenendo una quota per le spese in prededuzione) se il fondiario non mi precisa con una nota il credito attuale?

 

Grazie mille 

inexecutivis pubblicato 21 giugno 2020

Confermiamo la nostra opinione.

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