Quale professionista delegato alla vendita, ho inserito nell'avviso di vendita, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita del Giudice dell'Esecuzione, la seguente previsione: " ... Qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (Testo Unico Bancario), ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; ove l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà anzidetta, dovrà, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), corrispondere direttamente al creditore fondiario, procedente o intervenuto (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all’art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993), entro il termine indicato nell’offerta per il pagamento del saldo e senza attendere il prosieguo della procedura e la gradazione dei crediti, la parte del prezzo corrispondente al credito dell’istituto mutuante per capitale, accessori e spese nonché l’eventuale residuo sul conto corrente bancario, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudicedell’Esecuzione, che il professionista delegato avrà provveduto ad aprire. Il creditore fondiario, pertanto, dovrà far pervenire al professionista delegato, entro e non oltre cinque giorni prima della data fissata per la vendita, la propria nota di precisazione del credito, con il dettaglio del capitale, rate scadute, interessi e spese, (indicante la somma che dovrà essere versata dall’aggiudicatario e le modalità del versamento) con espressa avvertenza che, in difetto, l’aggiudicatario verserà il saldo del prezzo secondo le modalità ordinarie."
Accadeva poi che dopo la data dell'aggiudicazione ma prima di quella del versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il creditore fondiario spiegava intervento nella procedura chiedendo l'applicazione dell'art. 41 TUB. L'aggiudicatario versava comunque il saldo del prezzo sul conto della procedura.
La mie domande sono le seguenti: è stato corretto versare l'importo sul conto della procedura? Se si, adesso il modo giusto di procedere è chiedere apposita autorizzazione al Giudice dell'Esecuzione a versare alla Banca l'importo che le spetta in via diretta senza attendere la graduazione dei crediti e la distribuzione delle somme ricavate?
Infine, il fatto che la Banca agisca quale mandataria della cessionaria del credito cambia qualcosa?
Grazie per l'aiuto.