Arredamento immobile acquistato in asta

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g.l. pubblicato 08 marzo 2018

Buongiorno,

Vi chiedo cortesemente aiuto riguardo ad una questione che sto affrontando.

Ho acquistato un immobile in asta di cui mi è stata trasferita la proprietà a maggio 2017. 

L'immobile in questione è locato con contratto regolare sottoscritto in data antecedente al pignoramento. è stato locato dal proprietario esecutato il quale ha fornito l'arredamento nei confronti degli attuali conduttori.

La mia domanda è: nel momento in cui gli attuali conduttori dovessero liberare l'immobile, l'esecutato ha titolo per chiedere la restituzione del mobilio presente all'interno dell'immobile al momento dell' acquisto in asta? Tenendo conto che non viene riportato nel contratto di locazione chi abbia effettivamente arredato l'immobile.

Vi ringrazio anticipatamente per la risposta

Un caro saluto

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inexecutivis pubblicato 08 marzo 2018

 A nostro avviso, a prescindere dalla legittimazione dell’esecutato, i mobili presenti nell’immobile non possono considerarsi ricompresi nell’atto di pignoramento, e dunque nel decreto di trasferimento emesso in favore dell’aggiudicatario.

Invero, sebbene l’art. 2912 c.c. disponga che il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti, tali non possono essere considerati, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

inexecutivis pubblicato 08 marzo 2018

Ovviamente il discorso cambia ove nell'atto di pignoramento fossero stati esplicitamente ricompresi gli arredi

g.l. pubblicato 09 marzo 2018

Grazie mille.

Risposta chiara ed esaustiva

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2018

grazie a lei

mic1972 pubblicato 29 aprile 2018

Buonasera, ho un quesito similare ma non identico a quello esposto qui sopra.

Nel mio caso d'interesse l'appartamento è completamente libero, mentre il garage è ingombrato con alcuni scatoloni e cianfrusaglie varie.

Due domande:

1) la liberazione dell'immobile non deve intendersi come liberazione da persone e cose?

2) concretamente come si può entrare in possesso di un garage se l'esecutato non lo libera del tutto? si può assumere che ciò che non è stato rimosso sia un rifiuto o comunque un oggetto a cui l'esecutato sta implicitamente rinunciando?

Grazie anticipatamente...

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2018

La risposta alla domanda formulata risiede nei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c., nella formulazione risultante all’esito delle modifiche introdotte dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016, n. 119.

Li riportiamo testualmente per chiarezza espositiva.

 Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Dunque, in base alle norme richiamate, la liberazione dell’immobile deve avvenire con oneri a carico della procedura, e deve essere attuata dal custode.

Il quarto comma dell’art. 560 c.p.c. prosegue affermando che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione.

Fatta questa premessa, a nostro avviso occorre procedere nel seguente modo.

In primo luogo occorre verificare se l’ordine di liberazione sia già stato emesso.

Se emesso, dovrà richiedere al custode che lo stesso sia attuato, anche con riferimento ai beni mobili presenti nell’immobile.

Se invece l’ordine di liberazione non fosse stato ancora emesso, occorrerà chiedere al Giudice dell’esecuzione la sua emissione, con onere a carico del custode di curarne l’attuazione a spese della procedura.

Infine, se l’ordine di liberazione fosse già stato emesso ed eseguito, risultando allora certo che i beni ancora presenti sono stati (anche formalmente) abbandonati, si potrà direttamente procedere al loro smaltimento.

È chiaro, comunque, che in base ad una valutazione comparativa tra costi e benefici, se l’esecutato avesse abbandonato l’immobile lasciandovi mobili, l’aggiudicatario che non volesse attendere i tempi del custode potrebbe provvedere in proprio.

bexpo pubblicato 10 aprile 2021

Buongiorno,
mi trovo in una situazione simile a quella di "g.l. pubblicato 08 marzo 2018", vedi inizio conversazione.

Anch'io mi sono aggiudicato un immobile locato con contratto regolare 4+4 sottoscritto in data antecedente al pignoramento (scadenza contratto fra 6 mesi, l'Ivg ha già provveduto per conto suo a comunicare al conduttore disdetta contratto).
L'appartamento dispone di due locali accessori: una cantina ed un ripostiglio (entrambi ovviamente esterni all'appartamento).
L'inquilino mi ha spiegato che la cantina (di cui non dipone delle chiavi) è occupata da cose del vecchio proprietario (l'esecutato) e che nel ripostiglio lui stesso ha collocato quegli arredi e mobili che non voleva in casa perchè ne aveva già di propri. A suo tempo l'appartamento fu locato con gli arredi, anche se nel contratto la cosa non fu riportata.
Tenendo conto che l'esecutato si è reso irreperibile (anche al custode), se lo riterrò conveniente, posso fare richiesta al custode perchè proceda a fare emettere l'ordine di liberazione e quindi a liberare cantina e ripostiglio e smaltire o distruggere le cose in esso contenute?
Eventualmente, tutto questo si potrebbe fare già da ora anche se l'inquilino è ancora conduttore dell'appartamento oppure devo attendere?
Altra sfacettatura della questione: l'unica parte dell'arredamento che meriterebbe di essere tenuta è la cucina. Nel momento in cui l'inquilino andrà via, potrò disporne di questi mobili ed elettrodomestici come meglio crederò? Devo farmi rilasciare dal custode un documento che attesti l'irreperibilità del precedente proprietario?
Ringrazio sin da ora per il Vostro cortese riscontro
Un cordiale saluto

inexecutivis pubblicato 12 aprile 2021

L’art. 560 (che disciplina la liberazione dell’immobile pignorato) era stato riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019.

È poi intervenuta una successiva modificazione apportata dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Dunque in linea generale non vi sarebbero particolari problemi nel richiedere al custode di liberare il bene dai mobili dell’inquilino. Il problema che tuttavia si pone è quello per cui si tratta di un immobile legittimamente detenuto dall’inquilino, per cui a rigore il custode non potrebbe attivarsi per la liberazione. Tuttavia, se il conduttore lo consente, non vediamo ostacoli.

bexpo pubblicato 12 aprile 2021

Grazie tantissime

inexecutivis pubblicato 15 aprile 2021

graziea lei!

bexpo pubblicato 18 aprile 2021

Solo ora mi accorgo che erroneamente nella mia domanda avevo scritto che "A suo tempo l'appartamento fu locato con gli arredi, anche se nel contratto la cosa non fu riportata" invece (non so come mi era sfuggito) nel contratto è riportato chiaramente che l'appartamento viene locato arredato.
Quindi, se invece di fare richiesta al custode perchè proceda a fare emettere l'ordine di liberazione, secondo Voi, potrei già provvedere (d'accordo con il conduttore) a liberare cantina e ripostiglio? E' opportuno che mi faccia rilasciare dal custode un documento che attesti l'irreperibilità del precedente proprietario?
Ringrazio sin da ora per il Vostro cortese riscontro.
Un cordiale saluto.

inexecutivis pubblicato 19 aprile 2021

La risposta al suo problema non cambia.

Si tratta comunque di chiedere al custode di liberare l'immobile o di farsi autorizzare a farlo. A questo fine è opportuno che il custode rilasci attestazione che i beni sono stati abbandonati dal proprietario.

bexpo pubblicato 19 aprile 2021

Ancora tante grazie per le Vostre indicazioni.

inexecutivis pubblicato 22 aprile 2021

grazie a lei!

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