Appuntamento con il custode per richiesta informazione

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  • Ultimo messaggio 13 aprile 2018
entiri78 pubblicato 20 marzo 2018

Buongiorno, torno a chiedervi aiuto,

ho contattato telefonicamente il custode di un immobile, essendo un immobile in costruzione per il suo accesso non ci sarebbero problemi, quindi il custode ci ha detto di andare quando possiamo noi, sempre dopo averla avvisata dell’ora e giorno in cui saremo andati tramite mail.

Io speravo di incontrarla perchè ho dubbi sui documenti da presentare.

La mia domanda è come posso fare per poter parlare con il custode per chiedere chiarimenti sull’immobile in questione, posso prendere un appuntamento con il custode per porre le mie domande e dubbi?

Il mio timore è che mi dia appuntamento a ridosso dell’asta! E quindi come posso avere le risposte alle mie domande?

Grazie per il vostro aiuto e buona giornata

Enza

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inexecutivis pubblicato 23 marzo 2018

Non ci sembra di poter dire che il comportamento serbato dal custode sia assolutamente corretto.

Ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., il giudice, con l'ordinanza di vendita stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Aggiunge, (ma la prescrizione decorrerà dal 10 aprile), che gli interessati hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta, la quale deve essere formulata mediante il portale delle vendite pubbliche. La disamina dei beni, infine,ffrv si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e a d impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Sulla scorta di questi dati riteniamo che il custode dovrebbe essere presente durante la visita dell’immobile, se non altro per un principio di ordinaria diligenza, cui lo stesso è tenuto ai sensi dell’art. 1176 c.c. Peraltro, potrebbero esserci problemi di contatti tra gli offerenti, che devono essere scongiurati per espressa previsione normativa.

La disposizione codicistica richiamata prevede che il custode debba “adoperarsi” affinché gli interessati “esaminino” il bene posto in vendita, e l’esegesi della norma sembra richiedere al custode un comportamento attivo, propositivo, che gli richiede di attivarsi al fine di consentire all’interessato una informazione capace di soddisfare le legittime aspettative informative di questi.

entiri78 pubblicato 03 aprile 2018

Buingiorno

siamo andati poi a visionare l’immobile da soli e comunque abbiamo deciso di non partecipare all’asta quindi nessuna necessità di chiedere delucidazioni sull’asta.

Grazie comunque per la delucidazione che mi rimarrà molto utile nel caso riusciamo a trovare un immobile adatto a noi.

Buona giornata e ancora grazie

Enza

inexecutivis pubblicato 05 aprile 2018

grazie a voi

simone86 pubblicato 11 aprile 2018

Buongiorno,

riguardo "modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e a d impedire che essi abbiano contatti tra loro." e "contatti tra gli offerenti, che devono essere scongiurati per espressa previsione normativa", potreste gentilmente dire esattamente in virtù di quali norme il custode o suoi rappresentanti non dovrebbero far visionare l'immobile all'asta da più interessati contemporaneamente? Inoltre, se ciò avviene (e anzi è stato possibile leggere nome e cognome di almeno alcuni dei partecipanti alla visita) cosa rischia il custode e/o suoi rappresentanti?

Come consigliate di procedere in tali situazioni? Si parla di ben 8 visitatori più rappresentante del custode.

Infine: può questo fatto essere causa valida di opponibilità all'aggiudicazione?

Vi ringrazio

Simone

inexecutivis pubblicato 13 aprile 2018

La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 560, ultimo comma, c.p.c., la quale prevede che gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La norma specifica che la richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode, aggiungendo che la disamina dei beni deve svolgersi con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Se si nutre il sospetto che il custode possa violare queste prescrizioni è bene diffidarlo formalmente ad attenersi ad esse.

Non crediamo tuttavia che il mancato rispetto di questa disciplina costituisca di per sé motivo di annullamento dell’aggiudicazione, essendo difficile dimostrare che la sua osservanza avrebbe determinato un diverso esito della vendita.

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