inexecutivis
pubblicato
28 luglio 2021
Riteniamo di no, in quanto il termine dilatorio individuato dal giudice non è un termine processuale, in quanto si tratta di un termine non previsto per lo svolgimento di un atto processuale strictu sensu inteso, quanto piuttosto per il compimento di un'attività materiale (id est il pagamento delle somme indicate nel piano di riparto) da parte del professionista delegato.
Osserviamo, peraltro, che il termine di 20 giorni è stato evidentemente individuato per stabilizzare il verbale piano di riparto rispetto ad una eventuale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, termine che, come noto, non soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali.
Ricordiamo infatti che l'art. 3 della l. n. 742 del 1969, esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione.