La risposta alla domanda formulata deve prendere le mosse dalla lettura dell’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., che così recitano:
“Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.
Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
Come si vede:
1. la liberazione dell’immobile è curata (deve essere curata) dal custode, anche dopo il trasferimento del bene all’aggiudicatario, a meno che questi non lo esenti.
2. per procedere alla liberazione dell’immobile il custode non deve avviare nessuna procedura giudiziaria: egli, sulla base delle disposizioni impartite dal Giudice dell’esecuzione, provvederà direttamente a liberare il bene chiedendo eventualmente al Giudice di potersi avvalere della forza pubblica.
Non vi sono alternative a questa modalità, se non quella di procedere con una ordinaria esecuzione per rilascio (ai sensi dell’art. 605 e ss c.p.c.) sulla scorta del decreto di trasferimento, che ai sensi dell'art .586 cpc costituisce titolo per il rilascio, ma probabilmente i tempi si allungherebbero.
Un suggerimento potrebbe essere quello di chiedere al Giudice di essere nominato custode, ed in tale qualità procedere alla liberazione del bene ai sensi del quarto comma del citato art. 560.
Sulla praticabilità di tale strada nutriamo tuttavia qualche perplessità, in quanto ai sensi del quarto comma dell’art. 559 c.p.c. il custode può essere, dopo la pronuncia dell’ordinanza di vendita, o il professionista delegato oppure l’Istituto vendite giudiziarie.