IL QUESITO:
Molti Tribunali stabiliscono un anticipo spese per il trasferimento del bene di una somma pari al 15 % del prezzo offerto e molti altri addirittura il 20%; basti pensare ad una ipotesi di aggiudicazione di un bene per un importo di € 250.000.00 dove l’anticipo spese, calcolato con il 20 %, ammonterebbe a ben 50.000.00 euro.
Se l’aggiudicatario dovesse possedere i requisiti “prima casa”, con l’applicazione della Legge n. 49 dell’ 8/04/2016 , si ritroverebbe a pagare una somma pari a € 2.000.00 circa con un esborso , invece, di € 50.00.00 ; i tempi di rimborso dell’anticipo spese si aggirano, generalmente, tra i 2 e 8 mesi dalla data di pagamento del saldo prezzo.
Qualche Tribunale “Campano” ha risolto il problema e, per facilità, trascrivo integralmente la parte dell’avviso di vendita relativamente al pagamento delle spese di trasferimento: “ ……Inoltre, l’aggiudicatario, unitamente al saldo prezzo, dovrà versare, sempre nel termine di 120 giorni, anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico ( la cui entità verrà fissata dal Delegato), a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “ Tribunale di ..omissis.. – R.G.E. n. ..omissis Delegato dott. ..omissis., da consegnarsi al Professionista Delegato……
LA DOMANDA :
A) Anche se nell’avviso di vendita è già indicata la percentuale per calcolare il fondo spese sull’importo di aggiudicazione, l’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione può chiedere al Professionista Delegato , previa presentazione dei requisiti- benefici fiscali, il ricalcolo delle spese da sostenere per il trasferimento, senza ricorrere al G.E., e senza che il Professionista Delegato debba farsi preventivamente autorizzare dal G.E. ?
Ringraziando anticipatamente della Vostra gentile attenzione, Vi prego di gradire la espressione della mia più viva stima.
Firmato:
angelo tedesco
centroconsulenzastegiudiziarie