inexecutivis
pubblicato
28 agosto 2019
Cerchiamo di rispondere separatamente alle domande formulate.
Quanto alla omessa pubblicazione delle foto dei beni, osserviamo che se si tratta di allegati della perizia, gli stessi soggiacciono agli adempimenti pubblicitari per questa prescritti, e dunque una pubblicazione incompleta equivale ad una non pubblicazione.
In ordine al mancato accesso al bene, osserviamo quanto segue.
A nostro avviso una corretta stima dell’immobile implica l’accesso materiale all’interno di esso. In difetto, la valutazione non solo del valore ma anche della regolarità edilizia del bene potrebbe risultare scorretta.
Quanto all’accesso, osserviamo che l’accesso forzoso costituisce estrinsecazione dell’attività liquidatoria nel fallimento, e trova il suo fondamento nello spossessamento dei beni che la sentenza dichiarativa di fallimento determina in capo al fallito, a norma dell’art. 42 l.fall. Questa affermazione vale, tal quale, nel momento in cui il bene è occupato da un terzo a titolo di locazione o comodato, poiché a questi non possono essere riconosciuti diritti maggiori di quelli spettanti al proprietario.
Qualche perplessità ha suscitato in dottrina la possibilità di riconoscere l’accesso forzoso nei casi in cui il bene sia occupato dal titolare di un diritto reale (usufrutto, uso ed abitazione) poiché in questo caso al curatore (ed ai suoi ausiliari) dovrebbe essere precluso l’accesso al bene così come detto accesso è precluso al proprietario.
L’argomento tuttavia non è condiviso dalla dottrina prevalente, la quale osserva che l’accesso è funzionale alla tutela del superiore interesse della giustizia, e dunque deve essere consentito con il minimo sacrifico possibile del soggetto estraneo ad essa Magari anche attraverso la valorizzazione dell’art. 262, 2° co., c.p.c. che disciplina i poteri del giudice istruttore in tema di “ispezioni sui luoghi” quale espressione di un principio generale valevole anche al di fuori del processo di cognizione ed estensibile anche alle attività poste in essere dagli ausiliari del giudice.
Tuttavia, nel caso di specie il problema a nostro avviso non si pone in quanto l’occupante delle immobile in forza di un contratto preliminare di vendita può essere assimilato ad un comodatario (così Cass. Sez. II 16/03/2016, n. 5211) ed in quanto tale non ha alcun titolo per opporsi all’accesso.