Annullamento decreto di traferimento

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  • Ultimo messaggio 02 aprile 2022
  • Argomento risolto
paosma pubblicato 27 marzo 2022

Buongiorno, Ho acquistato una casa all'asta a gennaio 2020. Decreto di trasferimento confermato e registrato a ottobre 2020. Consegna chiavi a luglio 2021 e liberata da mobili e cose del precedente proprietario a settembre 2021. Ora vorrei ristrutturare la casa per poterla utilizzare, ma il giudizio di merito ex 617 finira' per dicembre 2022. Il punto che contesta l'esecutato e'il prezzo, dato che ho offerto il minimo ed ero l'unica presente all'asta. Il giudice che ha in mano la pratica ha gia' rigettato una delle due opposizioni alla liberazione. Pensate che posso ristrutturare o rischio qualcosa? Grazie.

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robertomartignone pubblicato 28 marzo 2022

La casa è sua ad ogni effetto dopo il DDR , quindi non vedo problemi .

paosma pubblicato 28 marzo 2022

Ma se il giudice poi impazzisse e annullasse il decreto? Chi mi rimborsa delle spese? Grazie del chiarimento.

paosma pubblicato 28 marzo 2022

Un avvocato mi ha detto che in base all'art.2919 c.c. in caso di opposizione agli atti successivi all'ordinanza di vendita( come in questo caso nel quale è stata proposta opposizione al decreto di trasferimento) gli effetti del giudizio sono opponibili all'aggiudicatario.

In caso di annullamento del decreto di trasferimento quindi le eventuali spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile non sarebbero ripetibili.

Cosa ne pensate? Non mi sembra giusto.

robertomartignone pubblicato 28 marzo 2022

A questo punto per togliersi ogni dubbio , aspetti la decisione del GE , comunque per dare una risposta completa sarebbe necessario visionare le carte , in anni e anni NON ho mai visto annullare un ddr , quindi ripeto io non vedo problemi . Aspetti anche il parere di Astalegale , ma passati tutti questi mesi non ha da temere .

inexecutivis pubblicato 01 aprile 2022

In primo luogo occorre considerare che a norma dell’art. 2929 c.c., La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”. Se dunque la procedura esecutiva è affetta da vizi procedurali che hanno riguardato il procedimento di vendita e che sono stati tempestivamente denunciati con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’accoglimento dell’opposizione è idonea a travolgere anche il provvedimento di aggiudicazione ed il relativo decreto di trasferimento.

Diverso è il caso in cui risultino vizi che attengono ad un momento anteriore alla fase della vendita. In questi casi la giurisprudenza è orientata ad attribuire stabilità al decreto di trasferimento. Sul punto registriamo un importante intervento della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110 del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

Va anche ricordato sul punto che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.”. (Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011), ma si tratta di principi affermati in vicende in cui dopo l’emissione del decreto di trasferimento era stato scoperto che l’aggiudicatario non aveva mai versato il saldo del prezzo.

paosma pubblicato 01 aprile 2022

Grazie mille! Procedo a ristrutturare piu' tranquilla, mi hanno confermato che gli unici motivi che contesta sono il prezzo e la mancata notifica del decreto. Per il primo l'avvocato che ha fatto l'asta aveva gia' l'ok del creditore per accettare offerte pari al 25% in meno della base. Per il secondo non vi e' l'obbligo di notifica e cmq l'esecutato ha fatto in tempo a fare opposizione nei tempi corretti quindi non ha subito danni. Grazie ancora!

inexecutivis pubblicato 02 aprile 2022

Grazie a lei!

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