inexecutivis
pubblicato
01 aprile 2022
In primo luogo occorre considerare che a norma dell’art. 2929 c.c., “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”. Se dunque la procedura esecutiva è affetta da vizi procedurali che hanno riguardato il procedimento di vendita e che sono stati tempestivamente denunciati con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’accoglimento dell’opposizione è idonea a travolgere anche il provvedimento di aggiudicazione ed il relativo decreto di trasferimento.
Diverso è il caso in cui risultino vizi che attengono ad un momento anteriore alla fase della vendita. In questi casi la giurisprudenza è orientata ad attribuire stabilità al decreto di trasferimento. Sul punto registriamo un importante intervento della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110 del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.
Va anche ricordato sul punto che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.”. (Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011), ma si tratta di principi affermati in vicende in cui dopo l’emissione del decreto di trasferimento era stato scoperto che l’aggiudicatario non aveva mai versato il saldo del prezzo.