La domanda formulata richiede una risposta articolata.
Ai sensi dell’art. 161 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, che ha previsto la possibilità di rinviare la vendita purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.
Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, consentendo comunque accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento al fine di pervenire ad una definizione consensuale della procedura.
L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624 bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto fino a venti giorni prima della vendita la procedura potrà essere sospesa ex art. 624 bis c.p.c.; dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161 disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, è necessario il consenso degli offerenti.
Fatta questa premessa riteniamo che:
1. Presentata una istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere disposto solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione;
2. Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione della istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto. La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato, che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto). Tale interpretazione, inoltre. È quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.
3. Quanto agli effetti, l’espressione “rinvio della vendita” contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell’art. 161 bis disp att c.p.c. avrà l’effetto congelare le operazioni di vendita, e dunque decorso il termine eventualmente concesso la procedura esecutiva riprenderà il suo corso attraverso la delibazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti.
Quindi, in definitiva, se si deposita una istanza di sospensione fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, si potrà prescindere dal considerare la posizione degli offerenti, presenti o futuri; se invece l'istanza viene formulata in un momento successivo, il rinvio della vendita potrà essere disposto solo il giorno di apertura delle buste, se gli offerenti lo consentono.
Altra possibilità è che sia depositata dai creditori una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla procedura.
In questo caso la disciplina sarà diversa.
l’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.
È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).
Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.
Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazioni di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.
Sempre nella medesima direzione va segnalata l’ulteriore pronuncia contenuta in Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Insomma, ed in definitiva, se il creditore rinuncia prima dell’aggiudicazione, coloro che nel frattempo hanno formulato offerte di acquisto restano pregiudicati, poiché il legislatore ha scelto di sacrificare la loro posizione rispetto all’interesse di favorire una soluzione bonaria della vertenza tra creditore e debitore.