Annullamento asta in corso

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mkv1986 pubblicato 14 novembre 2018

Buongiorno,

                     vorrei sapere se fosse possibile bloccare un'asta già in fase di pubblicazione per un accordo tra debitore e creditore?

in particolare, il pregresso è che l'asta per questo immobile è già andata deserta una volta, ora il creditore e il debitore dicono di avere trovato un accordo e di volere cancellare la pubblicazione dell'asta e chiudere il processo. E' possibile farlo?

Inoltre, è possibile chiudere il processo di asta senza incanto anche se sono presenti offerte con cauzione? In tal caso che succede alle cauzioni? E per le spese eventuali sostenute per affronta tale procedure (bonifico, bollo, eventuali perizie, pratiche mutuo, ecc (insomma spese documentabili e non))?

Grazie  

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inexecutivis pubblicato 17 novembre 2018

La domanda formulata richiede una risposta articolata.

Ai sensi dell’art. 161 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, che ha previsto la possibilità di rinviare la vendita purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, consentendo comunque accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento al fine di pervenire ad una definizione consensuale della procedura.

L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624 bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto fino a venti giorni prima della vendita la procedura potrà essere sospesa ex art. 624 bis c.p.c.; dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161 disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, è necessario il consenso degli offerenti.

Fatta questa premessa riteniamo che:

1. Presentata una istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere disposto solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione;

2. Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione della istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto. La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato, che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto). Tale interpretazione, inoltre. È quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.

3. Quanto agli effetti, l’espressione “rinvio della vendita” contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell’art. 161 bis disp att c.p.c.  avrà l’effetto congelare le operazioni di vendita, e dunque decorso il termine eventualmente concesso la procedura esecutiva riprenderà il suo corso attraverso la delibazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti.

Quindi, in definitiva, se si deposita una istanza di sospensione fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, si potrà prescindere dal considerare la posizione degli offerenti, presenti o futuri; se invece l'istanza viene formulata in un momento successivo, il rinvio della vendita potrà essere disposto solo il giorno di apertura delle buste, se gli offerenti lo consentono.

Altra possibilità è che sia depositata dai creditori una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla procedura.

In questo caso la disciplina sarà diversa.

l’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazioni di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

Sempre nella medesima direzione va segnalata l’ulteriore pronuncia contenuta in Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Insomma, ed in definitiva, se il creditore rinuncia prima dell’aggiudicazione, coloro che nel frattempo hanno formulato offerte di acquisto restano pregiudicati, poiché il legislatore ha scelto di sacrificare la loro posizione rispetto all’interesse di favorire una soluzione bonaria della vertenza tra creditore e debitore.

mkv1986 pubblicato 17 novembre 2018

Innanzitutto vi rangrazio per il vostro servizio e la vostra velocità,

         vi volevo chiedere cosa succede se qualcuno avesse già versato una cauzione (con relative spese) e l'asta fosse in fase antecedente i 20giorni (in quanto senza incanto).. nello specifico mancano ancora 2 mesi all'asta e almeno io ho effettuato un'offerta, ora qualora il giudice decidesse di proseguire con l'estinzione del processo esecutivo in quanto le parti (debitore e creditore) si sono messe d'accordo cosa accade? posso oppormi o in una qualche maniera? inoltre, qualora l'asta sia decretata nulla, tornerò in possesso della mia cauzione? e se sì quando? le spese documentabili sostenute per presentare l'offerta mi saranno rimborsate o saranno perse?

Grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 20 novembre 2018

Se la dichiarazione di rinuncia dovesse intervenire in una fase antecedente alla scandenza dei venti giorni precedenti la scadenza del ptermine per la presentazione delle offerte di acquisto, dal tenore degli artt. 629 e 632 cpc si ricava l'affermazione per cui colui che nel frattempo ha depositato offerta di acquisto non ha strumenti di tutela, e quindi non può opporsi all'estinzione della procedura.

E' chiaro, tuttavia, che otterrà la restituzione della cauzione versata, ma null'altro.

mkv1986 pubblicato 20 novembre 2018

Grazie a tutti per il vostro supporto state facendo davvero un ottimo lavoro.

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2018

grazie a lei

selsea09 pubblicato 20 maggio 2019

Buongiorno, desidero porvi una domanda che riprende quanto analizzato in precedenza in questo post. Mi trovo nella spiacevole condizione in cui, a circa 150 minuti dalla chiusura di un'asta senza incanto, ricevo notifica telefonica dell'annullamento della stessa in seguito ad accordo tra creditore e debitore esecutato. Considerando che l'asta le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro le 13.0 di oggi e che l'asta senza incanto si sarebbe tenuta domani, quanto è successo è regolare? Esistonod delle forme di tutela degli offerenti? Grazie in anticipo, cordialità.

inexecutivis pubblicato 23 maggio 2019

Rispondiamo all’interrogativo formulato ribadendo e chiarendo meglio quanto abbiama già esplicitato nelle precedenti risposte.

L’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazioni di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

Sempre nella medesima direzione va segnalata l’ulteriore pronuncia contenuta in Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Insomma, ed in definitiva, se il creditore rinuncia prima dell’aggiudicazione, coloro che nel frattempo hanno formulato offerte di acquisto restano pregiudicati, poiché il legislatore ha scelto di sacrificare la loro posizione rispetto all’interesse di favorire una soluzione bonaria della vertenza tra creditore e debitore.

valeb pubblicato 13 febbraio 2020

Buonasera,

le situazioni sopra descritte partono dal presupposto di un accordo trovato tra debitore e creditore? Ovvero, non è possibile che sia solo una delle due parti , quella del creditore (nel mio caso unico), a voler rinunciare all'asta?

Quale sarebbe la posizione del debitore e di chi avesse già depositato un'offerta con cauzione?

grazie

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2020

Il debitore deve prestare il suo consenso, mentre la posizione dell'eventuale offerente è irrilevante.

Delegato-custode pubblicato 19 ottobre 2020

Spett.le Astalegale,

in riferimento a quanto suesposto, preso atto che  il provvedimento dispone il rinvio potrà essere disposto solo dopo l’apertura delle buste e previo consenso (anche) degli offerenti, vorrei  sapere come dovrà comportarsi il delegato alla vendita nei seguenti casi:

a) non vi è alcuna offerta. Il delegato dovrebbe comunque redigere il verbale di asta deserta?

b) vi sono offerte e gli offerenti non prestano il consenso.  Il delegato dovrebbe procedere “in modo ordinario” con le operazioni di vendita?

c) vi sono offerte e gli offerenti prestano il consenso. Il delegato verbalizza la manifestazione del consenso e rinvia a data da definirsi, atteso che è il G.E. a dover disporre il rinvio? Alla successiva asta parteciperanno i soli offerenti dell’asta rinviata?

Vi ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 21 ottobre 2020

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

a)      non vi è alcuna offerta. Il delegato dovrebbe comunque redigere il verbale di asta deserta?

Certamente. Il professionista delegato dovrà redigere regolare verbale di vendita (deserta) e rimettere gli atti al giudice per provvedere in ordine al rinvio richiesto, a meno che il giudice non lo abbia già fatto (con un provvedimento con cui “rinvia la vendita al…a condizione che eventuali offerenti prestino il consenso)

b)      vi sono offerte e gli offerenti non prestano il consenso.  Il delegato dovrebbe procedere “in modo ordinario” con le operazioni di vendita?

Esatto. In questo caso si procederà nelle modalità ordinarie.

c)      vi sono offerte e gli offerenti prestano il consenso. Il delegato verbalizza la manifestazione del consenso e rinvia a data da definirsi, atteso che è il G.E. a dover disporre il rinvio? Alla successiva asta parteciperanno i soli offerenti dell’asta rinviata?

Esatto. Se il giudice non ha ancora fissato una data gli atti dovranno essergli rimessi al fine di individuarla. Se invece il rinvio è stato già adottato, e sospensivamente condizionato al consenso degli offerenti, se ne potrà già dare atto. È evidente che trattandosi di rinvio, al successivo esperimento parteciperanno solo coloro che hanno già formulato offerte; non è dunque necessaria alcuna ripubblicazione.

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