Annullamento Asta

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gabry pubblicato 17 settembre 2016

Salve,

nel forum ho visto che c'è qualche caso simile al mio ma non proprio. In pratica l'esecutato dichiara di aver ricevuto a suo tempo il pignoramento (per non aver pagato le rate di un mutuo) e poi successivamente di non aver ricevuto alcuna notifica di vendita. Si precisa che dopo aver ricevuto il pignoramento l'esecutato non ha effettuato presso la cancelleria la dichiarazione di residenza o l'elezione del domicilio.

La raccomandata A/R della notifica di vendita è stata inviata e consegnata in cassetta. Il giorno dopo qualcuno (esecutato o chi per lui) si è recato nell'ufficio postale e l'ha ritirata. Se le poste l'hanno consegnata significa che chi ha ritirato era il destinatario o qualcuno munito di delega e documento.

Dopo essermi aggiudicato l'immobile ho fatto avvisare l'esecutato dell'avvenuta vendita (ho le prove) e lui ha risposto che non gliene importa niente. Dopo qualche mese ho ottenuto il decreto di trasferimento e l'ho notificato all'esecutato tramite raccomandata A/R.

L'esecutato dopo 25gg ha fatto ricorso in opposizione per annullare l'asta in base alla cassazione 26930/2014 e quindi richiede la nullità del decreto di trasferimento e l'inapplicabilità dell'art. 2929 per l'aggiudicatario. Dice che le raccomandate erano state spedite ad un indirizzo errato e non sapeva niente che la casa fosse in vendita (però a quanto pare qualcuno ha ritirato le raccomandate in ufficio postale) e inoltre dichiara di essere un militare e quindi la notifica di vendita gli doveva essere fatta come da art.146 cpc e pertanto qualsiasi altra forma è nulla perchè la banca sapeva che 10 anni fa era militare.

A questo punto mi chiedo :

1) può annullare l'asta ?

2) il fatto che abbia fatto ricorso in opposizione (ex art. 617 comma 2 cpc) dopo 25gg dalla notifica del decreto di trasferimento mi tutela ?

3) Ci sarà un termine entro cui non si possa fare più alcun tipo di ricorso oppure per tutta la vita mi potranno fare un ricorso per questo magazzino acquistato all'asta rispettando tutta la procedura e le scadenze ? Devo fare i lavori di ristrutturazione ma se devo aver paura dei ricorsi per poi restituire l'immobile tutto sanato e ristrutturato allora lo vendo a terzi.

 

Grazie

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inexecutivis pubblicato 19 settembre 2016

 Dalle informazioni contenute nella domanda ci pare di poterle dire di stare tranquilla.

Le ragioni di opposizione sollevate dall’esecutato sono qualificabili, ci pare di capire, come opposizioni agli atti esecutivi, con la conseguenza che esse (stante il decorso del termine di 20 giorni) devono essere dichiarate inammissibili.

Ribadiamo inoltre quanto già affermato in una precedente risposta, e cioè che va sempre più affermandosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo il quale il debitore (e ogni interessato) non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (quale, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita), dovendo altresì specificare quale pregiudizio sostanziale ne abbia concretamente ricevuto (sul punto, Cass. 3.2.2012, n. 1609, secondo cui “Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione; analogamente n. 14774 del 30/06/2014, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto”).

Proprio a proposito di un caso nel quale il debitore lamentava l’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha osservato in motivazione, quanto segue: “Al riguardo si osserva che - a seguito della modifica apportata all'art. 111 Cost. , dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999 - si è venuta a formare una giurisprudenza di legittimità, per la quale "nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (così Cass. 2003 n. 12122, già citata con altre nella sentenza impugnata; e ancora: Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459).

E' stato, in particolare, osservato che anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, n. 80 , modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52 , resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell'azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione, fatta palese - quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio - dalla norma cardine dell'art. 485 c.p.c. , non modificata dalle Leggi citate. In tale prospettiva è stato evidenziato che nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione (così Cass. 3 febbraio 2012, n. 1609).

4.2. Orbene la decisione del Tribunale si pone dichiaratamente nell'ottica della giurisprudenza ora richiamata, cui ha fatto specifico riferimento, giacchè (come risulta dalla sintesi riportata sub 1.) - oltre a rilevare che per gli atti di cui trattasi non era prevista la comunicazione al debitore - ha evidenziato che l'opponente non poteva limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio. (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2014, n. 20514).

Questi concetti sono stati recentemente ribaditi da Cass. civ. Sez. III, Sent., 24/02/2015, n. 3603 la quale ha ulteriormente aggiunto che l’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita costituisce un vizio che attiene alla fase che precede la vendita, con la conseguenza che l’acquisto dell’aggiudicatario è fatto salvo dalla previsione di cui all’art. 2929 c.c.

gabry pubblicato 19 settembre 2016

Ringrazio per il riscontro e aggiungo che secondo il ricorrente il danno subito dalla mancata comunicazione consiste nel fatto che avrebbe potuto chiedere la conversione del pignoramento.

Quindi il fatto che è un militare e che la notifica debba essere fatta a norma dell'art. 146 cpc comunque non fa decadere tutta la procedura per vizio (visto che poi le raccomandate le ha comunque ritirate) ?

Nel ricorso l'esecutato ha taroccato la data di notifica del decreto di trasferimento in modo da depositare il ricorso entro i 20gg. Il giudice quindi ha fissato l'udienza a gennaio 2017. E' possibile andare dal giudice e fargli annullare l'udienza portando le prove della ricevuta della raccomandata A/R ?

L'esecutato ha detto che ci farà passare i guai per entrare nell'immobile e cercherà di allungare i tempi il più possibile e quindi vorrei sapere se poi posso richiedere risarcimenti per questo inutile rallentamento dei miei diritti e dell'intasamento della giustizia per ricorsi inammissibili.

Grazie

inexecutivis pubblicato 19 settembre 2016

La deduzione relativa alla impossibilità di chiedere la conversione del pignoramento, (per le procedure soggette alla riforma del 2005) è del tutto priva di rilievo, come la Cassazione ha avuto modo di precisare più volte.

Se v'è stata alterazione della data di notifica del decreto di trasferimento suggeriamo di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica e di allegarla anche ad una istanza di anticipazione dell'udienza da rivolgere al giudice dell'esecuzione.

Non è detto che verrà accolta poichè questo dipende dal carico di lavoro del Giudice, che è mediamente altissimo.

Qunato ai danni risarcibili, non siamo in grado di fornirle risposte precise poichè in materia di risarcimento del adanno la giurisprudenza chiede (correttamente) prove rigorose.

gabry pubblicato 19 settembre 2016

Le prove rigorose sono che non posso usare l'immobile e che un affitto di un immobile analogo sta sui 500 euro al mese. Inoltre pago anche il condominio perchè l'immobile si trova in un condominio (altri 100 euro al mese).

Sono proprietario da 2 mesi ma non ci ho potuto mettere piede perchè prima mi voleva consegnare le chiavi in modo bonario firmando la consegna e poi ha ritrattato. Morale della favola mi ha fatto opposizione oltre i termini taroccando sul ricorso la data di venuta a conoscenza del decreto di trasferimento. A quel punto sono stato obbligato a prendere un avvocato (altre spese) e ad agire tramite l'ufficiale giudiziario (altre spese) per farmi mettere in possesso della cosa forzando la porta e per difendermi dall'opposizione.

Considerando 5 mesi per affitti e condominio (3000 euro) + spese legali + spese ufficiale giudiziario credo che non spenderò meno di 5000 euro che quindi chiederò come risarcimento.

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2016

Sulla scorta di quanto ci rappresenta crediamo che le iabbia diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal ritardo con cui ha conseguito la disponibilità dell'immobile.

Quanto alla voce di danno rappresentata dai costi di affitto di un immobile analogo, esprimiamo qualche perplessità, a meno che lei non abbia dovuto prendere in locazione altri immobili durante il periodo in cui non ha avuto la disponibilità di quello acquistato.

franchettiromolo pubblicato 04 marzo 2019

salve in unespropiazione immobiliare dopo tante aste si procede alla vendita diretta dal notaio dopo che il debitore e deceduto senza fare notifiche agli eredi e l'immobile e occupato dal figlio con regolare contratto con il custode interessato all'aquisto mi posso opporre alla vendita visto che e stata fatta in cagnesca?

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2019

Non crediamo che ci siano possibilità per impugnare la vendita.

Secondo il condivisibile (a nostro giudizio) orientamento della Cassazione, il decesso del debitore esecutato non determina l’interruzione del processo esecutivo (a differenza di quanto avviene per il processo di cognizione in forza dell’art. 299 c.p.c.) e dunque la procedura segue comunque il suo corso (Cass. 13.6.1994, n. 5721), con l’unica avvertenza che le comunicazioni e le notificazioni previste nei confronti del debitore dovranno eseguirsi nei confronti degli eredi.

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