Annullamento aggiudicazione per mancato rinnovo della trascrizione di pignoramento

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  • Ultimo messaggio 19 marzo 2018
alkdex pubblicato 16 marzo 2018

CI siamo aggiudicati  all'asta un bene per il  quale abbiamo provveduto a rispettare tutto quanto a noi richiesto per procedere alla fase definitiva di trasferimento del bene.  Il notaio incaricato aveva già depositato la bozza di trasferimento ma a seguito di un ricorso presentato dal debitore il Giudice decideva di annullare l'assegnazione in quanto  il verbale di pignoramento  era scaduto  prima del  momento in cui  veniva bandita l'ultima asta e questo  faceva decadere il procedimento. Noi trovandoci all'estero ci siamo  trovati  ad affrontare diverse spese per poter partecipare  all'asta in aggiunta dopo aver completato quanto a noi richiesto  abbiamo incaricato un  tecnico per inizare a lavorare sulle pratiche di  condono e accatastamento  necessarie a regolarizzare il bene. In totale abbiam o sostenuto  delle speso  legate al fatto  che abbiamo partecipato  all'asta di circa 4000 euro. Vorremo  sapere se e chi  può essere ritenuto  responsabile per il danno a noi  causato  in seguito  alla banditura di  un bene che non poteva essere bandito. Può  il notaio  incaricato  di bandire il bene essere ritenuto  responsabile per non  aver verificato  con diligenza la regolarità di quanto  si  accingeva a vendere? può essere il creditore, che ha dato  corso  alla procedure, ritenersi  responsabile del danno a noi causato per il mancato rinnovo della trascrizione di pignoramento o per la mancata comunicazione di non voler più procedere? Nel caso ci sia un responsabile a cui chiedere i danni che tipo di danni possiamo chiedere e quali sono le possibiltà di vincere la causa. Ci sono altri casi del genere?

inexecutivis pubblicato 19 marzo 2018

Rispondiamo alla domanda osservando quanto segue.

All’indomani della entrata in vigore di queste norme, dottrina e giurisprudenza si sono poste il problema di verificare quali effetti producesse la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento sulle procedure esecutive.

Sul punto, mentre taluni ritenevano che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento avesse comportato l’estinzione della procedura, altri osservavano che il processo avrebbe potuto comunque proseguire, ponendosi al più un problema di opponibilità ai terzi dell’acquisto; altri ancora ritenevano che, rilevato il decorso del ventennio, il Giudice avesse potuto assegnare un termine per la rinnovazione della trascrizione, non osservato il quale la procedura non avrebbe potuto proseguire il suo corso.

 Con sentenza n. 4751 dell’11 marzo 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione ritenendo che la mancata rinnovazione della trascrizione comporta l’estinzione del giudizio affermando che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.

In motivazione, la Corte ha osservato che “la fattispecie della mancata rinnovazione della trascrizione in quanto determinativa dell'impedimento alla prosecuzione del processo dà luogo ad un fenomeno estintivo che, pur normativamente giustificato, il legislatore non ha inteso collocare sotto l'àmbito dell'art. Il potere officioso del giudice si deve allora estrinsecare certamente, sempre che non consti già ex actis la mancata rinnovazione, nell'invito a documentare se si è eseguita la rinnovazione ed eventualmente nell'assegnazione di un termine per documentare la rinnovazione (tempestiva), decorso il quale egli deve dichiarare che il processo esecutivo non può proseguire, perché è venuto meno l'effetto dell'originaria trascrizione del pignoramento ed esso stesso. Se si vuole, il contenuto potrà essere una formale dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ma senza parametrazione all'art. 630 c.p.c. Con la conseguenza che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, com'è accaduto nella specie, sarà suscettibile di controllo con il normale rimedio previsto contro i provvedimenti del giudice, cioè l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (e la stessa cosa dicasi per il provvedimento negativo). La soluzione patrocinata, è stata poi confermata da Cass. Civ., sez. III, 29 luglio 2016 n. 15764.

Ciò detto, il professionista delegato che ponga in vendita il bene nonostante la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento potrebbe essere chiamato a rispondere.

In via generale, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato (sebbene in una fattispecie del tutto diversa, nella quale non venivano in rilievo profili di responsabilità del delegato) che per gli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario, sono tali per cui l’offerente deve poter fare affidamento sulla loro correttezza (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).

Sulla scorta di questi dati probabilmente esiste un margine per affermare la responsabilità del professionista delegato, che secondo noi va limitata alle spese sostenute per partecipare alla vendita, e non a quelle successivamente affrontate per la regolarizzazione del bene. Si tratta, infatti, di spese cui l'aggiudicatario ha fatto fronte a suo rischio e pericolo prima di essere proprietario.

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