annullamento aggiudicazione asta per vizio di notifica

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  • Ultimo messaggio 04 agosto 2017
ameklt pubblicato 02 agosto 2017

 nel mese di novembre 2016 mi sono aggiudicato un immobile all'asta. Ho pagato il saldo prezzo e le spese nel mese di gennaio 2017. Il giorno 1 agosto 2017 mi comunicano che il decreto di trasferimento NON può essere firmato per un vizio di notifica alla coniuge del debitore in regime di comunione di beni.

In sintesi il debitore ha ricevuto regolarmente le notifiche, di pignoramento e quelle successive, ma nulla è stato notificato alla moglie convivente e residente allo stesso domicilio.

Ora il Giudice vuole fissare un'udienza per proporre delle possibili soluzioni, ma temo che perderò l'immobile!!!!

 

Si tenga conto che l'immobile risulta pignorato solamente per la parte del debitore.

Chiedo quali potranno essere  le soluzioni possibili.

Se possono assegnarmi il 50% dell'immobile con la possibilità di rilevare la rimanente quota dal coniuge del debitore con la restituzione della metà dell'importo di aggiudicazione o verrà annullata, ed in tal caso posso chiedere i danni alla procedura che non si è accorta del vizio originario del 2011 ed all'avvocato della difesa che non ha eseguito correttamente le notifiche?

inexecutivis pubblicato 04 agosto 2017

Osserviamo a questo proposito che la sezione terza della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6575 del 14.3.2013 (Pres. Amatucci, est. De Stefano), è intervenuta, ex professo, sulla questione della disciplina cui soggiace il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi.

La Corte nella citata sentenza ha sostenuto che il pignoramento dei beni della comunione legale si esegue non sulla quota, ma sull’intero, con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva.

 

La Corte conclude quindi affermando il seguente principio di diritto: “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” .

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