Aiuto asta fallimentare

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  • Ultimo messaggio 29 agosto 2020
dondiego pubblicato 12 agosto 2020

Salve, avrei diversi quesiti da porvi nella speranza che possiate aiutarmi a far chiarezza.

Nei prossimi mesi si terrà un'asta fallimentare alla quale vorrei partecipare. L'immobile pignorato da perizia risulta libero, così come da annuncio pubblicato sul pvp ma allo stato attuale non è così in quanto occupato ed è attualmente in vendita tramite diverse agenzie immobiliari, venduto da privato senza far cenno alla vendita all'asta.

-È possibile che l'immobile venga venduto prima dell'asta da privati?

-non risulta possibile effettuare una richiesta per visitare l'immobile, trattandosi di un tribunale di città differente rispetto all'immobile pignorato mi verrà preclusa la possibilità di visitarla o dipende dal rito fallimentare? Ho già contattato il curatore senza alcuna risposta, come dovrei muovermi? Ho ugualmente diritto alla visita?

-dato che l'immobile dovrebbe essere libero, in caso di aggiudicazione l'eventuale liberazione sarà a carico della procedura o dell'aggiudicatario?

-trattandosi di asta fallimentare il trasferimento dell'immobile avverrà sempre tramite decreto di trasferimento da parte del giudice o dovrà essere richiesto l'intervento di un notaio le cui spese saranno a carico di chi vincerà l'asta?

Grazie mille anticipatamente a chi saprà aiutarmi, siete di grande aiuto.

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inexecutivis pubblicato 17 agosto 2020

Cerchiamo di rispondere separatamente alle diverse domande formulate.

La possibilità che l’immobile venga venduto tra privati al di fuori della peocedura esecutiva va esclusa.

Infatti, con la dichiarazione di fallimento il fallito perde la disponibilità dei suoi beni e dunque un atto di compravendita compiuto direttamente dal fallito sarebbe inopponibile alla curatela, e dunque l’acquirente non avrebbe alcuna forma di tutela.

È tuttavia possibile che l’immobile sia posto sul mercato attraverso gli ordinari canali commerciali, di cui ad esempio la procedura medesima abbia deciso di avvalersi.

Quanto al diritto di visita, esso deve essere garantito anche in caso di vendita fallimentare, ed è precipuo compito del curatore garantire che esso venga adeguatamente esercitato, trattandosi di attività funzionale alla migliore collocazione del bene sul mercato. Le suggeriamo pertanto di chiedere formalmente al custode (a mezzo pec o raccomandata a.r., oppure tramite il portale delle vendite pubbliche, ove l’avviso di vendita lo preveda) di poter esercitare questo diritto.

In ordine alla liberazione dell’immobile, osserviamo che ormai la prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che l’ordine di liberazione dell’immobile possa e debba essere emesso anche nelle procedure fallimentari, non solo nelc oaso in cui si proceda alla vendita del cespite a nomra del secondo comma dell’art. 107 l.fall., e dunque secondo le regole del codice di procedura civile (Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013), ma anche quando il programma di liquidazione redatto dal curatore preveda la vendita mediante procedure competitive, a norma dell’art. 107, comma primo, l.fall. (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016).

Infine, a proposito delle modalità attraverso le quali sarà trasferita la proprietà, occorre avere riguardo al programma di liquidazione. Invero, se è previsto il ricorso alle regole del codice di procedura civile, il trasferimento si determinerà in forza di un decreto di trasferimento. In caso contrario, è possibile prevedere che si farà ricorso al rogito ntarile.

dondiego pubblicato 27 agosto 2020

Grazie mille per la risposta esaustiva e per la gentilezza.

inexecutivis pubblicato 29 agosto 2020

grazie a lei!

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